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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24265/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo di denaro contante per complessivi euro 83.070,00, disposto dal G.i.p. in relazione al fumus del delitto di ricettazione in concorso. Il Tribunale del riesame aveva confermato il vincolo reale. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 648 c.p. e dell'art. 321 c.p.p., sostenendo che non fosse stato individuato neppure in termini tipologici il reato presupposto della ricettazione e che la provenienza delittuosa della somma fosse stata solo ipotizzata sulla base di generiche attività illecite di un terzo, diverso dai sequestrati e non convivente nell'abitazione. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 c.p.p., lamentando travisamento della prova e omessa motivazione sulle circostanze, documentate agli atti, che avrebbero giustificato il possesso del denaro: denaro catalogato in fogli con indicazioni riferite all'attività zootecnica, documenti di trasporto e buoni consegna relativi agli anni 2024 e 2025, spiegazioni rese alla polizia giudiziaria coerenti con l'attività agricola, nonché documentazione fiscale e reddituale. Contestavano inoltre che il Tribunale avesse valorizzato in modo erroneo una pretesa diversità tra le giustificazioni offerte in sede di sequestro e in sede di riesame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a contestare la logicità e la condivisibilità della motivazione del riesame, profili non deducibili nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo, se non nei limiti della mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione. Ha inoltre affermato che il Tribunale aveva invece svolto una valutazione non apparente del fumus della ricettazione, valorizzando la notevole entità della somma, l'occultamento del denaro, la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, la mutevolezza delle giustificazioni addotte e gli elementi emersi dal procedimento a carico del terzo coinvolto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; l'inammissibilità si è estesa anche ai motivi nuovi.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Per la ricettazione non è necessario l'accertamento giudiziale del delitto presupposto in tutti i suoi estremi; in sede cautelare il fumus può essere desunto da elementi logici e fattuali che rendano plausibile la provenienza delittuosa del denaro.

  • art. 321 c.p.p.

    In materia di sequestro preventivo il controllo del giudice è limitato alla verifica del fumus del reato e della compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale, non potendo trasformarsi in un giudizio anticipato di merito.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito per violazione di legge; nella nozione rientrano anche la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non la mera illogicità.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La censura è stata respinta perché il provvedimento impugnato non presentava una motivazione mancante o apparente.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La manifesta illogicità della motivazione non è deducibile nel ricorso ex art. 325 c.p.p. contro il sequestro, se non nei limiti consentiti dal sistema delle impugnazioni.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato solo come dato fattuale del procedimento parallelo a carico del terzo, senza che l'annullamento per carenza di gravi indizi impedisse la valorizzazione degli elementi emersi in quella sede ai fini del fumus della ricettazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo la denuncia è limitata alla violazione di legge; è quindi inammissibile la censura che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri a contestare soltanto la logicità o la persuasività della motivazione.
  • In tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame deve verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato e la compatibilità della fattispecie concreta con quella legale, senza anticipare il giudizio di colpevolezza né compiere un accertamento pieno di merito.
  • Ai fini del fumus della ricettazione, la provenienza delittuosa del bene può essere desunta da un complesso di elementi indiziari convergenti, quali l'entità della somma, le modalità di occultamento, la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, l'assenza o la mutevolezza di giustificazioni plausibili e ulteriori elementi di contesto.
  • Per la ricettazione non è indispensabile l'individuazione giudiziale del delitto presupposto in tutti i suoi elementi storico-fattuali; può essere sufficiente una ricostruzione logica della provenienza illecita, purché sorretta da elementi concreti.
  • La deduzione di un travisamento della prova non può risolversi in una diversa lettura del compendio indiziario quando il provvedimento impugnato abbia comunque esposto una motivazione non mancante né meramente apparente.
  • L'annullamento di una misura cautelare personale per difetto di gravi indizi in un diverso procedimento non impedisce di valorizzare, in sede cautelare reale, gli elementi di fatto emersi in quel procedimento ai fini della valutazione del fumus di un distinto reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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