Deliberazione n. 300 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy su possibile diffusione, tramite Instagram, di materiale sessualmente esplicito riferito all'interessato. L'Autorità aveva già ingiunto l'adozione di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e aveva prescritto la conservazione, per 12 mesi, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento del 21 maggio 2025 si limita quindi a ratificare l'intervento urgente del dirigente competente.
Ratifica del Garante nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato in via d'urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda il rischio di diffusione, tramite Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
L'Autorità richiama in particolare:
- l'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che disciplina le segnalazioni relative al c.d. revenge porn;
- gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati dalla stessa disposizione per la decisione dell'Autorità entro 48 ore;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti, salva ratifica successiva da parte del Garante.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata aveva chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 154 del 6 maggio 2025, poi trasmessa al gestore della piattaforma.
Misure ordinate alla piattaforma
Con il provvedimento urgente il dirigente ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulla piattaforma Instagram, trasmesso in formato hash;
- conservare, se acquisito in chiaro, l'eventuale materiale oggetto della segnalazione per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, solo a fini probatori;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente tali misure al Garante.
Ratifica del Garante
Preso atto delle osservazioni presentate e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d'urgenza n. 154/2025 ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma misure urgenti di prevenzione e conservazione probatoria per impedire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma prevede inoltre una decisione dell'Autorità entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente sulla piattaforma Instagram
A seguito della segnalazione della persona interessata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo aveva già adottato, in via d'urgenza, la determinazione n. 154 del 6 maggio 2025. Con tale atto aveva ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale ai soli fini probatori
La determinazione dirigenziale aveva inoltre prescritto la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica finale del provvedimento d'urgenza
Esaminate le osservazioni formulate e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d'urgenza n. 154/2025 adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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