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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10937/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omissione/apparenza di motivazione e erronea applicazione della derubricazione in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (si contestava che la Corte non aveva indicato quantitativi, modalità e profitti tali da escludere l'art. 73, comma 1); 2) omessa motivazione rispetto agli artt. 81 e 133 c.p. circa la presunta eccessività dell'aumento della pena per continuazione interna (argomento introdotto in cassazione); 3) omessa motivazione rispetto all'art. 99, quarto comma, c.p. per mancata esclusione della recidiva, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. È stata confermata la condanna inflitta in grado di appello (conferma del giudizio abbreviato) a Russo Vincenzo a cinque anni e quattro mesi di reclusione e 30.000,00 euro di multa per cessione continuata e aggravata di cocaina (artt. 81 cpv. c.p., 73 d.P.R. n. 309/1990 e art. 99, quarto comma, c.p.). La Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e inammissibile il secondo per mancata deduzione in appello; ha inoltre confermato che, pur in assenza di dettagli puntuali sui quantitativi, la valutazione complessiva della condotta (numero di cessioni, modalità, organizzazione, profitti) esclude la qualificazione come lieve entità. Condanna alle spese processuali come di legge.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Distinzione tra reato di cessione di stupefacenti 'semplice' (comma 1) e fattispecie di lieve entità (comma 5): la qualificazione come lieve entità richiede valutazione complessiva di quantità, qualità (grado di purezza), modalità, organizzazione e profitti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistente un'attività sistematica e organizzata, incompatibile con la lieve entità.

  • art. 81 c.p. (comma finale)

    Riferimento alla continuazione (art. 81, comma finale) come causa di aumento della pena; la Corte ha ritenuto fondata l'applicazione dell'aumento per continuazione sulla base dei fatti complessivi, mentre la censura sull'eccessività dell'aumento è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 99 c.p., quarto comma

    Riguarda la recidiva e i suoi effetti sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione che ha tenuto conto dei numerosi precedenti dell'imputato, pur avendo il giudice di primo grado riconosciuto attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena e al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la censura relativa al criterio di aumento non è stata valutata per incompetenza procedurale in cassazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio di inammissibilità degli argomenti sollevati per la prima volta in sede di cassazione se non dedotti in appello; applicato per dichiarare inammissibile il secondo motivo relativo all'eccessività dell'aumento per continuazione.

Massime di principio

  • Per escludere la configurazione di 'lieve entità' ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 non è sufficiente l'indicazione numerica delle cessioni: il giudice valuta complessivamente quantità, qualità (grado di purezza), modalità di spaccio, organizzazione e profitti; presenza di attività stabile e continuativa tende a escludere la lieve entità.
  • Le doglianze sul quantum di aumento per continuazione (art. 81) devono essere tempestivamente dedotte in appello; se sollevate per la prima volta in cassazione sono generalmente inammissibili (art. 606 c.p.p., comma 3).
  • La recidiva (art. 99 c.p.) può essere bilanciata con attenuanti generiche, ma la presenza di numerosi precedenti e elementi negativi della personalità possono giustificare il mantenimento della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio; il giudice di merito deve motivare, e la Cassazione controlla la congruità complessiva della motivazione.
  • La carenza di dati puntuali (es. grammi o valore ponderale) non rende automaticamente annullabile la valutazione di merito se dalla motivazione emergono elementi univoci di organizzazione e professionalità dello spaccio: la motivazione deve però essere congrua e comprensibile.
  • Difesa pratica consigliata: contestare e documentare in grado di appello ogni aspetto rilevante (quantitativi, purezza, modalità, profitti) se si mira alla derubricazione in lieve entità o alla riduzione dell'aumento per continuazione; evitare di sollevare per la prima volta in cassazione questioni non già dedotte in appello.

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