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Legge

L.R. Abruzzo 35/2018

Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 35/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo disciplina misure contro la delocalizzazione produttiva e incentivi per nuovo insediamento e back reshoring. Prevede restituzione dei contributi regionali entro 5 anni in caso di delocalizzazione, vincoli di permanenza per 3 anni, contratti di insediamento, controlli e monitoraggio. La disciplina si applica dal 25 agosto 2018 e opera nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

Misure contro le delocalizzazioni e a sostegno di insediamento, rilocalizzazione e occupazione delle imprese in Abruzzo

Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione e contro le delocalizzazioni in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo introduce un quadro di contrasto alla delocalizzazione industriale e di promozione dell’insediamento e della permanenza delle imprese sul territorio regionale. La disciplina si applica alle imprese, italiane ed estere, con stabilimenti insediati in Abruzzo che beneficiano di contributi regionali, nel rispetto della normativa nazionale e unionale in materia di aiuti di Stato.

Finalità e ambito applicativo

La Regione Abruzzo persegue la tutela e la riduzione dei rischi connessi alla delocalizzazione, favorendo la presenza stabile delle imprese sul territorio al fine di salvaguardare e accrescere i livelli occupazionali. La legge favorisce anche i processi di rilocalizzazione produttiva (back reshoring).

L’applicazione delle disposizioni è espressamente subordinata al rispetto:

  • della Costituzione;
  • dei principi fondamentali della legislazione nazionale;
  • dell’ordinamento dell’Unione europea;
  • dello Statuto regionale;
  • delle direttive europee in materia di delocalizzazione;
  • degli articoli 107 e 108 TFUE in materia di aiuti di Stato.

Restituzione dei contributi in caso di delocalizzazione

In caso di delocalizzazione degli impianti produttivi, le somme erogate dalla Regione Abruzzo alle imprese presenti sul territorio regionale, qualunque sia la loro natura, devono essere restituite alla Regione entro cinque anni dall’erogazione, con applicazione degli interessi legali.

La restituzione opera anche quando la delocalizzazione avvenga mediante:

  • cessione di ramo d’azienda;
  • affidamento di attività produttive a terzi con conseguente riduzione del personale.

Restano fermi:

  • l’eccezione per gli interventi cofinanziati con fondi europei, per i quali si rinvia alla normativa specifica;
  • il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Le imprese soggette a recupero non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo.

Vincolo di permanenza e disciplina delle aree dismesse

Per i bandi finanziati interamente dalla Regione che prevedano agevolazioni alle imprese, deve essere inserito, dal 25 agosto 2018, un vincolo di mantenimento in Abruzzo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di erogazione del contributo, riguardante l’azienda beneficiaria e tutti gli stabilimenti produttivi.

Per aree e immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva, la destinazione d’uso non è modificabile. Il cambio di destinazione può essere ammesso solo:

  • in presenza di nuovi investimenti e creazione di nuovi posti di lavoro; oppure
  • per ragioni di pubblica utilità.

Contratti di insediamento

Dal 25 agosto 2018, l’erogazione di contributi a imprese di nuovo insediamento in Abruzzo o a imprese che rientrano dopo una delocalizzazione è subordinata alla stipula di un contratto di insediamento tra impresa e Regione.

La stipula è condizione imprescindibile per l’erogazione dei contributi pubblici.

Il contratto deve contenere:

  • il piano industriale e di sviluppo;
  • l’impegno al mantenimento dell’unità o delle unità produttive per almeno tre anni;
  • l’impegno a mantenere i livelli occupazionali per almeno tre anni;
  • il piano di sicurezza previsto dal d.lgs. 81/2008.

È prevista una deroga alla revoca degli incentivi, per il caso di gravi, comprovati e non transitori motivi legati a crisi economica o finanziaria.

Misure di incentivazione per insediamento e rilocalizzazione

La Regione, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, può prevedere ulteriori misure a favore delle imprese di nuovo insediamento, tra cui:

  • riduzione delle imposte regionali;
  • accesso al credito agevolato.

Per le imprese che rientrano in Abruzzo dopo una delocalizzazione, la Regione può inoltre prevedere:

  • riduzioni delle imposte regionali;
  • accesso al credito agevolato;
  • azioni di accompagnamento al completamento del percorso di rientro;
  • programmi di divulgazione e monitoraggio delle buone pratiche aziendali per disincentivare le delocalizzazioni.

Monitoraggio, controlli e rendicontazione

La Regione Abruzzo effettua il monitoraggio dell’applicazione della legge e ne valuta i risultati concreti.

La Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione.

Possono essere disposte in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, sui contributi erogati, per verificare il rispetto della disciplina.

Dal 25 agosto 2018 la Regione predispone un elenco delle imprese che usufruiscono o hanno usufruito, direttamente o indirettamente, di contributi regionali a qualunque titolo, come incentivo o finanziamento.

Regolamento attuativo e disciplina di dettaglio

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve proporre al Consiglio regionale un regolamento attuativo per disciplinare:

  • criteri e modalità di restituzione dei contributi in caso di violazione della legge;
  • aspetti di dettaglio delle previsioni sulla revoca/deroga legate ai motivi economico-finanziari;
  • uno schema tipo di contratto di insediamento.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, e risulta vigente dal 25 agosto 2018.

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