L.R. Abruzzo 30/2018
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunita' e aree montane) e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 30/2018 interviene su molteplici settori: comunità montane, formazione professionale, commercio, gioco d’azzardo, ERP, ristorazione tipica, pesca, canoni e finanziamenti regionali. Alcune misure sono limitate al 2018-2019; la parte sul gioco d’azzardo è oggi abrogata e quindi non più applicabile.
Modifiche a varie leggi regionali abruzzesi in materia di comunità montane, commercio, edilizia residenziale pubblica, pesca, ristorazione tipica e altre disposizioni finanziarie
Modifiche trasversali alla normativa regionale abruzzese
La legge regionale Abruzzo 24 agosto 2018, n. 30 introduce modifiche a numerose leggi regionali, incidendo su comunità montane, formazione professionale, commercio, edilizia residenziale pubblica, pesca interna, ristorazione tipica e finanziamenti settoriali. La disciplina risultante va letta in combinazione con le norme regionali richiamate e, per alcune parti, con limiti temporali espressi o con successive abrogazioni.
Comunità montane e spese di funzionamento
È ampliata la base delle spese finanziabili con riferimento alle comunità montane soppresse: tra le spese considerate rientrano anche quelle di funzionamento, ma solo per la parte eccedente eventuali introiti propri delle soppresse Comunità Montane. Per questa finalità è autorizzata una spesa di 250.000 euro annui per il biennio 2018-2019, con copertura mediante riduzione di analoga somma stanziata per la ricollocazione del personale delle Comunità Montane soppresse.
Formazione professionale e certificazione delle competenze
In materia di formazione professionale, la Giunta regionale è chiamata a dare attuazione alle norme sulla certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in coerenza con gli indirizzi dell’Unione europea e con i livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il regolamento di attuazione della l.r. 111/1995 deve essere adeguato entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Commercio: superficie di vendita, ampliamenti e pianificazione urbana
La legge sul commercio è aggiornata con regole specifiche per i prodotti ingombranti e per alcuni assetti commerciali. Per i prodotti non alimentari a basso impatto urbanistico classificabili come ingombranti, la superficie di vendita si calcola al 50% della superficie fisica occupata e destinata alla vendita; il medesimo coefficiente si applica alle attività miste quando prevalgono i prodotti ingombranti.
È previsto un ampliamento una tantum dell’attività esistente fino al 40% della superficie di vendita, tramite accorpamento di medie superfici o negozi di vicinato, nel rispetto dei limiti massimi di superficie previsti dalla disciplina regionale; la riapertura non può avvenire prima di tre anni.
La normativa commerciale viene inoltre orientata al recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione e alla riqualificazione degli insediamenti commerciali in zone industriali e artigianali tramite appositi piani, escludendo in tali aree il rilascio di autorizzazioni per gli esercizi di grandi dimensioni indicati dalla legge.
Sono poi ridefiniti:
- il concetto di parco commerciale, come aggregazione di almeno tre esercizi di grandi superfici, o di medie strutture aggregate in almeno tre esercizi con servizi e infrastrutture comuni;
- il requisito dei parcheggi pertinenziali per le medie superfici di vendita, fissato in 1 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita.
Infine, sono introdotte disposizioni sul riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche, con definizioni puntuali di mercato a valenza storica, di tradizione e di particolare pregio, e con la previsione di azioni regionali di promozione, valorizzazione e salvaguardia.
Mercati e fiere storiche o di pregio
La Regione Abruzzo riconosce i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio e ne disciplina i requisiti di individuazione. Sono considerati:
- mercati a valenza storica quelli attivi da almeno 50 anni, anche non continuativamente, con caratteristiche merceologiche tradizionali;
- mercati a valenza storica di tradizione quelli con origine documentabile di almeno 100 anni;
- mercati di particolare pregio quelli attivi da almeno 30 anni e caratterizzati da elementi documentabili di pregio architettonico, urbanistico, merceologico o turistico-attrattivo.
La Regione promuove la conservazione e valorizzazione di tali mercati con azioni di sostegno e promozione, in collaborazione con i comuni e con gli altri soggetti di settore.
Impianti di distribuzione carburanti e infrastrutture per combustibili alternativi
I comuni devono individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree idonee all’installazione degli impianti carburante e le norme per modifiche o ristrutturazioni. Per tutti i nuovi impianti, nonché per quelli esistenti in caso di ristrutturazione totale, è obbligatoria la dotazione di infrastruttura per la ricarica elettrica. I nuovi impianti devono inoltre prevedere infrastrutture per GNC o GNL, anche in self service, nel rispetto della normativa statale sui combustibili alternativi; nei centri urbani sono esclusi nuovi impianti GPL, GNC e GNL.
Gioco d’azzardo: intervento oggi non più applicabile
La legge modifica anche la disciplina regionale sulla prevenzione della dipendenza dal gioco, prorogando da cinque a sette anni il termine previsto per le autorizzazioni e applicandolo anche a quelle rilasciate dopo il 21 novembre 2013. Tuttavia, tale disciplina è stata successivamente abrogata integralmente dalla l.r. 37/2020, quindi la modifica è oggi priva di applicazione pratica.
Edilizia residenziale pubblica: controlli, vendite, canoni e subentro
In materia di ERP, il controllo sugli atti delle ATER deve essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione; decorso inutilmente tale termine, gli atti si intendono approvati senza rilievi.
I piani di vendita degli alloggi ERP sono proposti dalla competente Direzione regionale alla Giunta per l’approvazione, mentre l’utilizzo dei proventi dei piani di vendita è sottoposto annualmente ad approvazione della Giunta da parte di ATER e Comuni.
Sul subentro nell’alloggio, il diritto è riconosciuto solo ai componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione e conviventi continuativamente fino al decesso dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti di permanenza e in regola con canoni e oneri accessori. È comunque salvo il subentro per i soggetti entrati successivamente nel nucleo per nascita, adozione, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto da almeno due anni o provvedimento dell’autorità giudiziaria.
L’attestazione di prestazione energetica non si applica agli edifici ERP concessi in locazione abitativa.
Il canone di locazione deve coprire costi di gestione, oneri fiscali e manutenzione ordinaria; eventuali eccedenze, al netto di fiscalità e oneri finanziari, sono destinate al miglioramento e sviluppo del patrimonio abitativo pubblico. Il canone si calcola in base al valore dell’immobile e alla condizione economica del nucleo familiare misurata con ISEE. Un regolamento regionale, da adottare entro 24 mesi, dovrà disciplinare il calcolo, i requisiti, la progressività del canone e il canone minimo per i nuclei indigenti; con la sua entrata in vigore saranno adeguate anche le norme sui limiti di reddito per accesso e permanenza.
È inoltre prevista la possibilità, per l’assegnatario che si trovi in determinate condizioni, di proseguire la locazione stipulando un contratto a canone concordato con l’ente gestore.
Ristoranti tipici dell’Abruzzo
Per il marchio collettivo dei ristoranti tipici dell’Abruzzo, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre e approvare il disciplinare d’uso, nel rispetto del termine sospensivo previsto dalla direttiva 2015/1535 per l’esame da parte della Commissione europea. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per la comunicazione alla Commissione, per il disciplinare e per il registro sono attribuiti al Dipartimento regionale competente in materia di turismo. Tra i requisiti di valorizzazione del ristorante è inserita anche l’autoproduzione o la ricerca di prodotti del territorio o dell’area di attività a chilometro zero.
Pesca nelle acque interne e associazioni riconosciute
Nella disciplina regionale della pesca nelle acque interne, in attesa della Carta ittica regionale la Giunta può individuare con proprio atto specifiche modalità di attuazione di alcune disposizioni tecniche.
Sono inoltre ridefiniti i soggetti riconosciuti ai fini della legge: le associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno 750 aderenti muniti di permesso di pesca in Abruzzo e le associazioni piscatorie regionali presenti in almeno due province con almeno quattro società di base. Tali associazioni devono svolgere attività di tutela dell’ecosistema acquatico, partecipazione a progetti di conservazione e gestione, vigilanza volontaria, manifestazioni sportive o culturali e corsi di formazione secondo le direttive regionali.
Finanziamenti regionali ulteriori
La legge rifinanzia la l.r. 42/2013 per l’anno 2018 con 30.000 euro, mediante variazione di bilancio in aumento e corrispondente copertura in entrata.
Decorrenza e profili di attualità
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Le disposizioni con effetti finanziari sono limitate agli anni 2018-2019 o al solo anno 2018, mentre la parte relativa alla legge regionale sul gioco d’azzardo risulta oggi superata dall’abrogazione integrale della l.r. 40/2013 intervenuta nel 2020.
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