L.R. Abruzzo 27/2018
Partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione denominata "L'Abruzzo in Europa".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza il Consiglio regionale d’Abruzzo a costituire, con ANCI e AICCRE, l’associazione “L’Abruzzo in Europa” per supportare enti locali, soggetti pubblici e privati nelle attività di europrogettazione e nell’accesso ai fondi UE diretti. Fissa condizioni statutarie, regole patrimoniali e una copertura finanziaria iniziale per il triennio 2018-2020, poi rimessa alle leggi di bilancio.
Partecipazione del Consiglio regionale abruzzese all’associazione “L’Abruzzo in Europa”
Partecipazione del Consiglio regionale all’associazione “L’Abruzzo in Europa”
La legge disciplina la partecipazione del Consiglio regionale d’Abruzzo alla costituzione di un’associazione con finalità di supporto alla progettazione europea e all’accesso ai programmi e fondi dell’Unione europea. Il provvedimento opera esclusivamente per la Regione Abruzzo e definisce finalità, condizioni statutarie, assetto patrimoniale e copertura finanziaria dell’iniziativa.
Finalità dell’associazione
La Regione Abruzzo promuove, nel rispetto del proprio Statuto, ogni attività volta a definire le politiche e a realizzare gli obiettivi dell’Unione europea. In tale quadro, la legge autorizza il Consiglio regionale a costituire, insieme ad ANCI e AICCRE, un’associazione denominata “L’Abruzzo in Europa”.
L’associazione ha lo scopo di:
- supportare comuni del territorio regionale, enti, associazioni, imprese e altri soggetti privati operanti nella Regione nelle attività, anche formative, di europrogettazione;
- favorire il rafforzamento della partecipazione regionale agli obiettivi strategici dell’Unione europea;
- consentire un miglior utilizzo dei fondi diretti provenienti dall’Unione europea.
Per tali finalità l’associazione può anche organizzare uno sportello informativo con funzioni di orientamento, assistenza e formazione per la presentazione delle candidature ai bandi della Commissione europea relativi ai programmi a gestione diretta. È prevista inoltre la collaborazione per la costituzione di partenariati e la priorità per i progetti maggiormente coerenti con le azioni programmatiche pianificate dalla Regione.
Condizioni per la partecipazione del Consiglio regionale
La partecipazione del Consiglio regionale è subordinata a specifiche clausole dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione. In particolare, devono essere previsti:
- la partecipazione permanente e volontaria di ANCI e AICCRE come soci;
- la possibilità di adesione, su base volontaria, di singoli comuni e altre pubbliche amministrazioni operanti in ambito regionale in qualità di soci sostenitori;
- l’obbligo dei soci di concorrere alle spese di gestione e funzionamento secondo le forme stabilite dallo statuto;
- l’esclusività dell’oggetto sociale, senza fini di lucro, rispetto alle attività indicate dalla legge e alle attività correlate finalizzate a intercettare e utilizzare fondi diretti UE;
- la nomina del rappresentante del Consiglio regionale da parte dell’Ufficio di Presidenza, cui spetta anche definire gli indirizzi della partecipazione consiliare.
Sulla base della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l’adesione. Il Consiglio regionale assicura al proprio rappresentante il supporto della struttura consiliare individuata dall’Ufficio di Presidenza, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale. Lo statuto dell’associazione deve, inoltre, essere conforme ai principi democratici dello Statuto regionale ed è approvato dall’Ufficio di Presidenza.
Patrimonio, entrate e rimborsi
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
- conferimenti iniziali dei soci;
- beni mobili e immobili destinati espressamente a patrimonio e pervenuti a qualsiasi titolo.
Per lo svolgimento delle attività, l’associazione utilizza oltre ai propri mezzi patrimoniali anche:
- contributi dei soci;
- interventi finanziari pubblici e privati.
Per le attività svolte verso soggetti privati, l’associazione può richiedere il rimborso delle spese sostenute.
Disposizioni finanziarie
Per gli oneri derivanti dalla legge è stanziata, per il triennio 2018-2020, la somma complessiva di 150.000 euro, pari a 50.000 euro per ciascun anno. La copertura è assicurata mediante apposito capitolo di nuova istituzione nel bilancio del Consiglio regionale e con corrispondente riduzione di 50.000 euro annui del capitolo relativo alle spese per l’amministrazione generale.
Per gli esercizi successivi al 2020, gli stanziamenti sono determinati dalle leggi annuali di bilancio. Il testo richiama inoltre rifinanziamenti disposti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo vigente è stato aggiornato al 26 ottobre 2023 con modifiche alla disciplina dell’associazione, ma la norma conserva una funzione ancora attuale perché regola una partecipazione istituzionale e un’associazione finalizzata all’accesso ai fondi europei.
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