Cassazione Civile, Ordinanza n. 05860/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese. Ha inoltre rilevato che il processo era esente, sicché non si applica il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione emesso per carenza di un valido titolo di soggiorno. In cassazione deduceva un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 13, comma 2-bis, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché dell'art. 8 CEDU, per non avere il giudice di merito valutato i legami familiari e il diritto alla vita privata e familiare nel bilanciamento con l'interesse pubblico all'espulsione, limitandosi a un automatismo fondato sulla mancanza del permesso di soggiorno. Successivamente, preso atto che in altro giudizio era già stata disposta la cassazione del medesimo decreto di espulsione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
La norma è richiamata dal ricorrente come parametro che impone al giudice di valutare i legami familiari e il bilanciamento con l'interesse pubblico prima di confermare l'espulsione.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998
È richiamato dal ricorrente come limite all'espulsione in presenza di situazioni ostative connesse alla tutela della vita familiare e privata.
art. 8 CEDU
È invocato per sostenere la necessità di uno scrutinio effettivo del diritto alla vita privata e familiare nel giudizio sull'espulsione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.
La Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il processo risulta esente.
Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare il merito delle censure.
- La rinuncia al ricorso preclude ogni pronuncia sul fondamento del motivo dedotto, anche se attinente alla mancata considerazione di vincoli familiari nell'espulsione amministrativa.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si provvede sulle spese se non vi è attività difensiva rilevante della parte intimata e, se il processo è esente, non si applica l'ulteriore contributo unificato.
- Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione, la doglianza sulla violazione dei limiti legali all'espulsione e del diritto alla vita familiare richiede un effettivo bilanciamento tra interesse pubblico e situazione personale dello straniero, ma tale questione resta impregiudicata se il processo si estingue per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →