Risposta n. 297 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la presentazione tardiva dell'F24, con pagamento della sanzione ridotta ai sensi dell'art.15, comma 2-bis D.lgs. 471/1997, regolarizzi l'omessa presentazione e renda possibile la compensazione indicata nel modello.
Deleghe di pagamento F24 a saldo zero presentate tardivamente e utilizzabilità di crediti in compensazione (art. 15, comma 2-bis D.lgs. 471/1997)
Il quesito
Il contribuente non ha presentato entro il 31/12/2022 un F24 a saldo zero che compensava un debito IVA 2022 con crediti 2022 derivanti da sconto cessione Superbonus e Ristrutturazione; ha poi trasmesso il modello il 16/01/2023 pagando la sanzione ridotta, ma Entratel ha scartato il file per mancato riconoscimento dei crediti scaduti al 31/12/2022. Si chiede se lo scarto sia corretto e se la compensazione possa essere comunque riconosciuta tramite ravvedimento.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il modello F24 a saldo zero deve essere presentato e che l'omessa presentazione può essere sanata con ravvedimento pagando la sanzione ridotta; tuttavia l'efficacia della compensazione si valuta alla data di presentazione tardiva e richiede che i crediti siano ancora utilizzabili in quella data. Poiché i crediti indicati non risultavano più utilizzabili dopo il 31/12/2022 (anche per disposizioni specifiche sul Superbonus), lo scarto operato da Entratel è corretto.
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