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Provvedimento

Provvedimenti n. 65 del 13/02/2025

Provvedimento del 13 febbraio 2025

Garante Privacy65

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato dalla titolare di un B&B mediante un impianto di videosorveglianza composto da due telecamere e DVR. L’istruttoria ha accertato sia l’assenza di idonei cartelli informativi, sia l’inquadratura di parte della strada pubblica e dell’area parcheggio antistante la struttura. Il provvedimento richiama i principi di trasparenza e minimizzazione, nonché l’esigenza di un’adeguata base giuridica per riprendere spazi pubblici, e dispone l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.

B&B di Corsa: trattamento illecito tramite videosorveglianza con telecamere che riprendevano strada pubblica e cartelli informativi inidonei

B&B di Corsa: trattamento illecito tramite videosorveglianza con ripresa di strada pubblica e informativa inadeguata

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento effettuato dalla titolare di un B&B mediante un impianto di videosorveglianza composto da due telecamere e DVR. Il procedimento è nato da un reclamo ed è stato supportato dagli accertamenti della Guardia di finanza, che hanno confermato sia la presenza dell’impianto sia la sua idoneità a riprendere parte della strada pubblica e l’area di parcheggio antistante la struttura.

Origine del procedimento e svolgimento dell’istruttoria

Con nota del 19 gennaio 2022, un interessato ha segnalato che le telecamere installate presso il B&B di Corsa riprendevano l’intera strada antistante la struttura. Successivamente, il 14 luglio 2022, il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza ha trasmesso il verbale del controllo effettuato l’8 giugno 2022, dal quale è emerso che l’impianto era attivo e funzionante.

Nel corso dell’accertamento è stato rilevato che mancavano cartelli informativi idonei: l’unico cartello presente non riportava i dati identificativi del titolare né le finalità del trattamento. La titolare ha confermato che le telecamere riprendevano l’ingresso della struttura, parte della strada pubblica e l’area di parcheggio dedicata al B&B, dichiarando altresì di non aver aggiornato la segnaletica, ma di impegnarsi a provvedervi.

Trattamento esaminato e quadro normativo richiamato

Il Garante ha ribadito che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e che esso deve essere conforme ai principi generali dell’art. 5 GDPR, in particolare al principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a).

Quanto all’informativa, il provvedimento richiama:

  • l’art. 13 GDPR, che impone di fornire agli interessati le informazioni sulle caratteristiche essenziali del trattamento;
  • il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, in particolare il punto 3.1 sulle indicazioni da riportare nei cartelli;
  • le Linee guida EDPB n. 3/2019, che prevedono un sistema informativo su due livelli e l’utilizzo di avvisi ben visibili, intelligibili e chiaramente leggibili.

In relazione all’inquadratura di aree esterne, il Garante richiama inoltre il punto 6.2.2.1 del provvedimento dell’8 aprile 2010 e il paragrafo 27 delle Linee guida EDPB, secondo cui la videosorveglianza deve essere limitata all’area effettivamente da proteggere, ricorrendo se necessario a mezzi tecnici come il mascheramento o la pixelazione delle aree non rilevanti.

Violazioni accertate

Sulla base del verbale ispettivo e delle dichiarazioni rese dalla titolare, l’Autorità ha ritenuto accertate le seguenti violazioni:

  • violazione dell’art. 13 GDPR, per mancata predisposizione di idonei cartelli informativi e conseguente omissione delle informazioni essenziali sul trattamento;
  • violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per difetto di trasparenza;
  • violazione dell’art. 6 GDPR, in quanto le telecamere riprendevano anche la strada pubblica senza un’idonea base giuridica.

Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito.

Valutazione finale del Garante

Nella parte conclusiva, il Garante ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato dalla titolare del B&B attraverso il sistema di videosorveglianza installato presso la struttura, nei termini evidenziati in motivazione.

Il provvedimento non risulta indicare una sanzione pecuniaria, ma dispone l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e in conformità all’art. 58, par. 2, GDPR, richiamando l’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.

Tutela giurisdizionale

Il provvedimento informa infine che, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso la decisione è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamenti

Il procedimento origina da un reclamo del 19 gennaio 2022 presentato da un interessato, che segnalava due telecamere installate presso il B&B di Corsa in modo da riprendere l’intera strada antistante la struttura. Il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, con verbale trasmesso il 14 luglio 2022, ha accertato la presenza di un impianto attivo con due telecamere e DVR, nonché la mancanza di idonei cartelli informativi.

Violazioni contestate

L’Autorità ha contestato la violazione dell’art. 13 GDPR per l’omessa o inadeguata informativa agli interessati e, più in generale, del principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR. Inoltre, poiché le telecamere riprendevano anche parte della strada pubblica, il Garante ha ravvisato una violazione dell’art. 6 GDPR, in assenza di un’idonea base giuridica per tale ulteriore trattamento.

Valutazioni del Garante in materia di videosorveglianza

Il provvedimento richiama il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019, sottolineando che gli interessati devono essere informati in modo chiaro e visibile prima di accedere alla zona sorvegliata. Viene inoltre ribadito che, nel riprendere aree esterne ad edifici, l’angolo visuale deve essere limitato all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti non pertinenti e, se necessario, utilizzando mascheramenti o pixelazione.

Esito e adempimenti disposti

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dalla titolare del B&B tramite l’impianto di videosorveglianza, nei termini descritti in motivazione, richiamando gli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR. È stata inoltre disposta, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. Il provvedimento indica anche i termini per l’eventuale ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzasanzioni gdprpubblica amministrazione

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