Risposta n. 78 del 27/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePIANO INCENTIVAZIONE MONETARIO E AZIONARIO LAVORATORI DIPENDENTI - REGIME FISCALE LAVORATORI IMPATRIATI E NUOVI RESIDENTI
Il quesito
La Società Istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale, a partire dal periodo d'imposta 2020, delle voci retributive connesse a due Piani di incentivazione (cash bonus e piano azionario con diritti di sottoscrizione gratuiti) erogati a manager che trasferiscono la residenza in Italia e che possono fruire del regime dei neo residenti (art. 24‑bis Tuir) o del regime degli impatriati (art.16 d.lgs.147/2015), nonché il trattamento per i manager non aventi diritto alle agevolazioni.
Soluzione prospettata dal contribuente
La Società Istante ritiene che i proventi costituiscano reddito di lavoro dipendente e debbano essere allocati pro rata temporis in base al periodo di vesting: per i neo residenti la quota prodotta all'estero prima del trasferimento rientrerebbe nell'imposizione sostitutiva (e non soggetta a ritenuta), per gli impatriati si può scomporre la retribuzione in quota estera (non soggetta a ritenuta o con credito d'imposta) e quota prodotta in Italia beneficiaria della riduzione del 70%; per gli altri lavoratori la parte prodotta all'estero non sarebbe assoggettata a ritenuta o, in subordine, riconosciuto credito d'imposta.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che i compensi monetari e le azioni/diritti rientrano nei redditi di lavoro dipendente e sono rilevanti secondo il principio di cassa (momento di percezione o esercizio del diritto). L'Istante è tenuta ad operare ritenuta alla fonte: per il cash bonus al momento dell'erogazione e per le azioni al momento in cui le azioni vengono trasferite o il diritto è esercitato. Per soggetti non beneficiari dei regimi agevolativi va assoggettato a ritenuta l'intero importo, con eventuale riconoscimento del credito d'imposta ex art.165 Tuir se tassato all'estero. Per i neo residenti (art.24‑bis) e alla luce della lettura "a specchio" dell'art.23 Tuir, solo la quota del reddito considerata prodotta all'estero (calcolata con il rapporto giorni prestati all'estero / giorni totali di vesting, applicando criteri omogenei) può rientrare nell'imposta sostitutiva; la quota riferibile all'attività prestata in Italia è soggetta a ritenuta ordinaria. Per gli impatriati (art.16 d.lgs.147/2015) l'agevolazione (detassazione al 30%) si applica soltanto alla parte di reddito considerata prodotta in Italia; la parte riferibile all'attività svolta all'estero non beneficia dell'agevolazione e rileva integralmente, con possibile riconoscimento del credito d'imposta per le imposte estere.
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