Cassazione Penale, Sentenza n. 19435/2025 del 24/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 28/06/2017 al 27/07/2020 (1.119 giorni), disposta nel procedimento per omicidio e rapina in cui era stata poi assolta con sentenza irrevocabile (art.530, comma 2, cod. pen.). La Corte d'appello di Palermo aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la causa ostativa rappresentata dalla colpa grave della ricorrente, basandosi in particolare su una conversazione intercettata del 27/10/2016 in cui la Di Pisa manifestava timore che un bicchiere usato dal figlio potesse consentire comparazioni biologiche, ritenendo tale atteggiamento idoneo a concorrere alla misura cautelare. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo violazione dell'art.314 cod.proc.pen. e contestando la valutazione parcellizzata del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato i principi applicabili alla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione deve valutare autonomamente tutto il materiale probatorio e stabilire se vi sia stato un comportamento del detenuto, con dolo o colpa grave, che abbia concorso causalmente alla detenzione; tale valutazione richiede specifica motivazione circa il comportamento contestato e l'elemento soggettivo. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente specificato quale fosse la condotta colposa e il necessario coefficiente psicologico, avendo valorizzato la conversazione intercettata senza contestualizzarla né spiegare il nesso causale con la custodia cautelare. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Palermo perché specifichi la valenza sinergica del comportamento della ricorrente rispetto alla detenzione sofferta.
Norme richiamate
art.315 cod. proc. pen.
indicazione della competenza del giudice adito per le domande di riparazione per ingiusta detenzione (Corte d'appello quale giudice della riparazione)
art.530, comma 2, cod. pen.
norma che ha sancito l'assoluzione della ricorrente nel processo di merito: sentenza di proscioglimento definitiva alla base della domanda di riparazione
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
motivazione delle censure in cassazione con riferimento a violazione di norme e difetto di motivazione/valutazione nel provvedimento impugnato
art.314 cod. proc. pen.
principi e limiti della valutazione nel procedimento di riparazione: il giudice deve accertare se la condotta dell'istante abbia concorso con dolo o colpa grave alla ingiusta detenzione, valutando autonomamente il materiale probatorio e motivando specificamente il nesso causale e l'elemento soggettivo
Massime di principio
- Nel giudizio per riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta autonomamente il materiale probatorio rispetto a un criterio ex ante: non deve accertare la responsabilità penale ma se il comportamento dell'istante abbia creato la falsa apparenza della configurabilità del reato e quindi della necessità della detenzione.
- La causa ostativa dell'aver dato causa alla detenzione richiede la prova di dolo o di colpa grave; non è sufficiente la mera emersione di indizi: il giudice deve specificare quale condotta concreta si contesta e motivare il nesso causale con la misura cautelare.
- Le conversazioni intercettate possono essere utilizzate dal giudice della riparazione per valutare la condotta dell'istante, salvo che tali intercettazioni siano state dichiarate inutilizzabili in dibattimento; tuttavia vanno interpretate nel loro contesto e non considerate isolatamente.
- Deve essere evitata una valutazione parcellizzata o selettiva degli elementi: il giudice di merito è tenuto a confrontarsi con l'intero compendio indiziario originario e con la motivazione delle pronunce assolutorie, per verificare la reale incidenza delle condotte dell'istante sulla decisione cautelare.
- Quando la motivazione del giudice territoriale è carente nel chiarire l'elemento psicologico (dolo o colpa grave) o il rapporto di causalità, la Cassazione annulla e rinvia per una nuova, specifica valutazione.
- Distinguere sempre l'iter e i criteri del giudice penale (accertamento della colpevolezza) dall'iter del giudice della riparazione (accertamento di eventuale responsabilità civile per ingiusta detenzione): la prova richiesta e il paradigma valutativo non sono sovrapponibili.
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