Cassazione Civile, Sentenza n. 13294/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro su un atto di vendita; le contribuenti hanno proposto istanza di "definizione agevolata" ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 (domanda del 31/05/2019, con ricevuta e prova di pagamento di €28.584,00). Controversie sospese in ragione dell'istanza di definizione; mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine del 31/12/2020 e domanda delle contribuenti di dichiarare l'estinzione del giudizio in seguito alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione dei procedimenti per cessazione della materia del contendere in seguito alla perfezione della definizione agevolata. Ha ritenuto sussistenti i requisiti previsti dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119: le cause sono state sospese fino al 31/12/2020, l'istanza di definizione non è stata respinta entro il 31/07/2020 e le parti non hanno presentato istanza di trattazione entro il 31/12/2020. Quanto a UBI Banca, è applicata la previsione del comma 14: la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri. Le controversie sono state ritenute non autonome (atti identici salvo l'ultima cifra) e riferite alla stessa pretesa fiscale in solido ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13 del citato d.l.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 (convertito dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136)
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (comma 13); "La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri" (comma 14); citati anche i commi 1, 6, 10 e il riferimento al comma 8
La norma sospende i procedimenti in presenza di istanza di definizione agevolata; se non è prodotta istanza di trattazione entro il termine stabilito (31/12/2020) il processo si estingue. Il pagamento/definizione perfezionata da un coobbligato può estendersi agli altri coobbligati salvo le eccezioni del comma 8; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Richiama il principio di solidarietà fiscale tra i contraenti: la pretesa tributaria può essere rivolta in solido a più soggetti coinvolti nell'atto imponibile, giustificando l'applicazione della definizione agevolata estesa a tutti i coobbligati.
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione per definizione agevolata (conferma dell'interpretazione del comma 13 dell'art. 6).
Massime di principio
- La presentazione tempestiva di una domanda di definizione agevolata sospende i procedimenti relativi agli atti per cui si chiede la definizione; se entro i termini previsti non viene chiesta la trattazione, il processo può essere dichiarato estinto.
- La mancata decisione sull'istanza di definizione entro le scadenze previste (es. non essere respinta entro il termine previsto) è rilevante per la decorrenza dei termini che portano all'estinzione.
- Il pagamento o la definizione perfezionata da un coobbligato può giovare agli altri coobbligati, ma occorre verificare se le controversie sono autonome (comma 8) o riguardano la stessa contestazione sostanziale.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo o previsione normativa.
- Non tutte le istanze presentate dalle controparti (es. istanze per dichiarare cessata la materia del contendere) equivalgono all'istanza di trattazione prevista dall'art. 6; è importante produrre espressamente l'istanza di trattazione se si intende evitare l'estinzione.
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