Deliberazione n. 407 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. La persona interessata aveva segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. L’Autorità conferma l’ordine di adottare misure immediate di blocco della diffusione e la prescrizione di conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro, per fini probatori e per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un intervento urgente per impedire la diffusione su Instagram di materiale potenzialmente riconducibile a revenge porn
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un intervento urgente per impedire la diffusione su Instagram di materiale potenzialmente riconducibile a revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, relativo a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente la possibile diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e veicolato tramite la piattaforma Instagram.
Origine del procedimento e base normativa
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l’intervento del Garante. La norma attribuisce all’Autorità il potere di ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Misure urgenti adottate
Con determinazione n. 227 dell’8 luglio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione su Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di darne tempestiva comunicazione al Garante.
La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma in pari data.
Ratifica del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma quindi la misura di blocco della diffusione e la prescrizione di conservazione per finalità probatorie.
Profili di rilievo pratico
Il provvedimento non contiene una contestazione sanzionatoria né la quantificazione di una sanzione amministrativa. Il suo rilievo è eminentemente cautelare e operativo: l’Autorità interviene in tempi rapidissimi per prevenire la pubblicazione o diffusione non consensuale di contenuti intimi, imponendo al gestore della piattaforma di agire senza indugio e di custodire eventuale materiale utile a fini probatori, nel rispetto di cautele idonee a tutelare la riservatezza degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il provvedimento si colloca quindi nell’ambito della tutela contro la diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Con determinazione n. 227 dell’8 luglio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato. In particolare, ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure di blocco sulla piattaforma Instagram e ha prescritto la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 10 luglio 2025, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica rende definitivo l’intervento già disposto dal dirigente, confermandone gli effetti nei confronti dei destinatari indicati.
Prescrizioni operative e garanzie richieste
La prescrizione sulla conservazione del materiale è subordinata all’uso di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e alla tempestiva comunicazione all’Autorità. Il testo non indica sanzioni pecuniarie, ma solo misure preventive e conservative finalizzate a impedire la diffusione illecita e a preservare eventuali elementi probatori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 10 lug 2025Prescrizioni del Garante n. 391 del 10/07/2025
- Provvedimento · 10 lug 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 388 del 10/07/2025
- Provvedimento · 10 lug 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 387 del 10/07/2025
- Provvedimento · 10 lug 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 413 del 10/07/2025
- Provvedimento · 10 lug 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 410 del 10/07/2025
- Provvedimento · 10 lug 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 390 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →