Cassazione Civile, Sentenza n. 13914/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all'art.172, comma 7, d.P.R. n.917/1986 (T.u.i.r.) relativo al riporto delle perdite fiscali originate da ingenti oneri finanziari connessi a un'operazione di merger leveraged buy-out (MLBO) realizzata nel 2010 tramite una società veicolo (Investimenti Mobiliari Due S.r.l., poi Ylda S.p.A.). La società aveva neutralizzato fiscalmente la perdita nel modello Unico 2011, versato le imposte e chiesto rimborso; aveva quindi impugnato sia il diniego dell'interpello disapplicativo che il diniego di rimborso. L'Agenzia contestava l'assenza di valide ragioni economiche e la mancanza di vitalità economica della società veicolo, deducendo artificiosità dell'operazione e applicabilità del divieto antielusivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società contribuente. La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia dimostrato l'esistenza di profili concreti di artificiosità o la mancanza di sostanza economica dell'operazione MLBO. Ha richiamato la giurisprudenza e la circolare n.6/E/2016 secondo cui il debito contratto dalla società veicolo può essere funzionale all'acquisizione e la società veicolo può essere considerata "vitale" quando svolge funzione strumentale nell'operazione. La Corte ha poi precisato l'allocazione dell'onere della prova: spetta all'Amministrazione dimostrare il disegno elusivo e le modalità di manipolazione, mentre al contribuente grava l'onere di allegare ragioni economiche alternative o concorrenti (nel caso di specie documentate con la relazione della società di revisione e perizia del consulente del Tribunale che hanno attestato la ragionevolezza del piano economico-finanziario). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, l'Agenzia condannata alle spese di giudizio (euro 7.000,00) e soccombente.
Norme richiamate
art.172, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.u.i.r.)
Prevede limiti al riporto delle perdite fiscali collegate a operazioni di acquisizione con indebitamento; la Corte ha ritenuto che il divieto previsto può non trovare applicazione se la società veicolo è considerata "vitale" per la realizzazione dell'operazione MLBO e sussistono valide ragioni economiche extrafiscali
art.37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 / art.10-bis legge 27 luglio 2000 n.212
Principio generale antielusivo: vieta il conseguimento di vantaggi fiscali attraverso uso distorto di strumenti giuridici in assenza di valide ragioni economiche. La Corte conferma che operazioni prive di sostanza economica e tese essenzialmente a vantaggi fiscali integrano abuso; tuttavia operazioni con valide ragioni extrafiscali non sono abusive
art.2697 cod. civ.
Norma sul riparto dell'onere della prova. La Corte chiarisce che l'amministrazione ha l'onere di provare l'esistenza del disegno elusivo e le modalità di manipolazione, mentre al contribuente spetta allegare e documentare ragioni economiche alternative
art.2501-bis cod. civ.
Disciplina la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (LBO); la Corte osserva che il MLBO e il merger LBO non sono di per sé elusivi, ma possono diventarlo se privi di sostanza economica
art.19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
Riferimento procedurale: la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto inammissibile il ricorso avverso il diniego di interpello disapplicativo ai sensi di tale norma; la questione è stata poi valutata nel complesso dei giudizi riuniti
Circolare Agenzia delle entrate n.6/E del 30 marzo 2016
Fornisce criteri interpretativi sul trattamento fiscale delle operazioni MLBO: in linea di principio il debito della società veicolo è funzionale all'acquisizione e la newco può considerarsi vitale; utilizzata dalla Corte come elemento di supporto per valutare la compliance economica dell'operazione
Massime di principio
- Un'operazione di MLBO o merger LBO non è di per sé elusiva: va valutata la sostanza economica e la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.
- L'onere della prova è ripartito: l'Amministrazione deve provare il disegno elusivo e la manipolazione degli schemi negoziali; il contribuente deve allegare e documentare ragioni economiche alternative (piano economico-finanziario, perizie, relazioni di revisione).
- Relazioni di società di revisione e perizie indipendenti che attestino la ragionevolezza del piano economico-finanziario sono elementi probatori rilevanti per escludere l'abuso del diritto.
- La costituzione della società veicolo nel periodo antecedente all'operazione o la presenza di soci originari nel capitale finale non sono automaticamente indici di artificiosità: va valutata la concreta funzione economica svolta dalla veicolo.
- Ai fini del limite di cui all'art.172, comma 7, TUIR, la caratteristica di "vitalità" della società veicolo (svolgere funzione strumentale nell'operazione) può escludere l'applicazione del test negativo sull'operatività.
- Documentazione prudente in casi simili: piano economico-finanziario dettagliato, perizie indipendenti, relazioni di revisione, contratti di finanziamento e prove della nuova funzione gestionale/organizzativa dopo l'operazione.
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