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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Milano in data 27-12.2024.

Giustizia amministrativa202505168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Milano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato. In sede cautelare il TAR ha rilevato che non risultava pienamente provato che la ditta a socio unico presso cui il ricorrente aveva lavorato dopo il rilascio del nulla osta fosse la stessa impresa che aveva richiesto l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso del Decreto Flussi. Mancava inoltre evidenza della stipulazione del contratto di lavoro. Per tali ragioni il Collegio ha disposto un’integrazione istruttoria, chiedendo alle parti di depositare la documentazione comprovante tali circostanze entro il termine di due giorni liberi previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. È stata inoltre rilevata l’assenza, nella procura alle liti depositata telematicamente, dell’asseverazione di conformità richiesta dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.; alla parte ricorrente è stato assegnato un termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per regolarizzare tale carenza.

La decisione

Il TAR ha disposto gli incombenti istruttori necessari per verificare l’identità tra il datore di lavoro che aveva presentato la richiesta di assunzione e l’impresa presso cui il ricorrente aveva successivamente lavorato, nonché l’effettiva stipulazione del contratto di lavoro. Pur senza definire il merito della controversia e rinviando la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, ha accolto interinalmente l’istanza cautelare e sospeso il provvedimento di revoca. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio di allontanamento del lavoratore dal territorio nazionale; il fumus cautelare è stato valutato anche alla luce dell’assenza di indici di pericolosità sociale, dell’adeguata capacità reddituale e dell’integrazione lavorativa del ricorrente. Il TAR ha inoltre ordinato la regolarizzazione dell’asseverazione della procura alle liti e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Il termine per il deposito della documentazione richiesta nell’ambito degli incombenti istruttori cautelari è stato fissato nel rispetto del termine di due giorni liberi previsto dalla disposizione.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (…) La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento

    Il deposito telematico della copia informatica della procura alle liti richiede l’attestazione di conformità mediante asseverazione; in vista della prosecuzione del giudizio, la carenza è stata regolarizzabile entro il termine assegnato dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate unitamente alla normativa nazionale per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la documentazione disponibile non consenta di verificare circostanze decisive per la legittimità del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori, assegnando alle parti un termine coerente con la disciplina dell’art. 55, comma 5, c.p.a.
  • Il rischio di allontanamento dal territorio nazionale può integrare il periculum in mora nell’impugnazione della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, soprattutto quando il ricorrente non presenti indici di pericolosità sociale, disponga di adeguata capacità reddituale e risulti lavorativamente integrato.
  • La sospensione interinale del provvedimento impugnato può essere disposta in via cautelare anche quando il giudice debba ancora completare l’istruttoria sulle circostanze rilevanti, qualora l’urgenza di evitare un pregiudizio grave sia adeguatamente apprezzabile.
  • Nel deposito telematico di una copia informatica della procura alle liti, il difensore deve attestare la conformità all’originale mediante la prescritta asseverazione; la relativa carenza può essere oggetto di un ordine di regolarizzazione in vista della prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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