Cassazione Civile, Sentenza n. 4907/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava la decisione della Corte d'appello che, dopo il rinvio dalla Cassazione, aveva condannato direttamente il Ministero al risarcimento. Il Ministero sosteneva che la Corte di Cassazione aveva solo riconosciuto il diritto degli attori ad accedere alla procedura di risarcimento prevista dalla legge (nei limiti e con le modalità ivi previste) e non aveva riconosciuto un diritto automaticamente esigibile alla liquidazione. Denunciava difetto di motivazione sull'aver comunque condannato il Ministero al pagamento diretto e violazioni degli articoli 4 e 5 della legge n. 512/1999 e dell'art. 384 c.p.c., poiché, a suo avviso, l'erogazione spettante dal Fondo gestito dal Ministero richiede l'apposita procedura amministrativa di verifica dei requisiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la pronuncia di merito abbia correttamente accertato un diritto soggettivo dei congiunti alla prestazione risarcitoria e ne abbia quantificato il contenuto, precisando che l'espressione "nei limiti e con le modalità di erogazione" attiene soltanto a modalità e tempi di erogazione e non condiziona l'accertamento del diritto o la determinazione dell'ammontare. Di conseguenza la condanna diretta del Ministero è conforme al principio affermato dalla Corte. La Corte ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di 5.000,00 euro per spese legali e ha disposto le annotazioni relative al contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
legge n. 512 del 1999 (art. 4 e 5)
La norma disciplina l'erogazione a carico del Fondo per vittime di mafia; la Corte ha interpretato che i limiti e le modalità previsti da tale legge concernono l'erogazione (tempi e modalità), non l'accertamento del diritto soggettivo e la quantificazione del risarcimento da parte del giudice
art. 384 c.p.c.
Richiamato dal Ministero per censurare la decisione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, non ravvisando violazione dell'articolo nella motivazione o nella decisione di condanna diretta
legge 20 ottobre 1990, n. 302
La giurisprudenza citata (Sezioni Unite) riconosce l'esistenza, in presenza delle condizioni di legge, di un diritto soggettivo all'elargizione speciale per vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, dal quale deriva la limitazione della discrezionalità della pubblica amministrazione
Cass. Sez. Un. 26626/2007 e Cass. Sez. Un. 18983/2017
Precedenti affermano che le vittime (o loro congiunti) hanno un diritto soggettivo alla prestazione speciale previsto dalla normativa, con conseguente assenza di discrezionalità amministrativa sulla riconoscibilità e sull'entità della somma se ricorrono i presupposti
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1‑quater
Norma riferita alla gestione del contributo unificato; la Corte ha dato atto che il dispositivo giustifica l'eventuale pagamento, da parte del ricorrente, di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la Corte di legittimità dichiara l'esistenza di un diritto "ad accedere" a una misura di ristoro prevista da legge speciale, ciò non impedisce al giudice di merito di accertare e quantificare il diritto soggettivo: i limiti e le modalità menzionati concernono l'erogazione, non l'accertamento del diritto.
- La natura di diritto soggettivo della prestazione speciale limita la discrezionalità dell'Amministrazione: se i presupposti di legge risultano accertati, il giudice può riconoscere e liquidare la prestazione nei confronti dell'ente responsabile.
- La procedura amministrativa prevista per l'erogazione dal Fondo attiene a tempi e modalità di pagamento e alla verifica di requisiti per l'effettiva erogazione, ma non sempre costituisce condizione ostativa all'accertamento giudiziale del diritto o alla sua liquidazione da parte del giudice.
- Le censure sulla motivazione devono dimostrare che il giudice di merito ha omesso di esprimersi su questioni rilevanti o ha travisato i principi stabiliti dalla Cassazione; tuttavia, l'accertamento e la quantificazione di un diritto soggettivo da parte del giudice di merito, se adeguatamente motivati, sono compatibili con i limiti normativi sull'erogazione.
- In casi analoghi, chi rivendica il risarcimento o la prestazione speciale dovrebbe documentare i presupposti di legge (rapporto causa-effetto, qualità della vittima, riconoscimento del fatto verso l'autore) perché il giudice possa accertare il diritto soggettivo e, ove possibile, quantificarne l'ammontare indipendentemente dalla fase amministrativa di erogazione.
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