Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13537/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Larovere chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione subita in relazione a un'ordinanza di custodia cautelare eseguita il 02/12/2013 per plurime cessioni di stupefacenti; la misura fu poi sostituita il 12/12/2013 con obbligo di firma e successivamente revocata. Larovere venne assolto il 05/12/2016 con la formula "perché il fatto non sussiste" (sentenza confermata in appello il 23/05/2019). Il giudice della riparazione aveva però escluso l'indennizzo ritenendo sussistente una colpa grave ostativa, sulla base delle numerose frequentazioni e contatti dell'istante con pregiudicati e assuntori di stupefacenti che non erano stati sufficientemente giustificati dall'interessato. Larovere impugnava l'ordinanza della Corte territoriale censurando violazione di legge, vizio di motivazione e l'erronea considerazione di fatti estranei alla procedura, sostenendo in particolare che l'assoluzione per insussistenza del fatto esclude l'errore su un fatto inesistente.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, ritenendo che il ricorso non avesse un adeguato confronto con le ragioni esplicitate dal giudice impugnato (in particolare per la mancanza di correlazione tra le doglianze e la motivazione della decisione di merito), ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) c.p.p. La Corte ha inoltre confermato che il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma ex ante degli elementi disponibili al momento della cautela e che frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo quando accompagnate dalla consapevolezza del coinvolgimento illecito di tali soggetti e in assenza di ragioni che giustifichino tali rapporti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del Ministero resistente quantificate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamato quale fondamento dell'inammissibilità per aspecificità del ricorso: la Corte ha ritenuto che la mancata correlazione tra le censure e la motivazione impugnata integra il vizio che determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione deve apprezzare autonomamente e compiutamente gli elementi probatori disponibili e motivare adeguatamente la valutazione circa dolo o colpa grave.

  • Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)

    Chiarisce che nel giudizio di riparazione la valutazione è ex ante e autonoma rispetto al processo penale di merito: non si ricerca la prova del reato bensì se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illiceità che giustificasse la misura cautelare.

  • Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019 (Morabito) e Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020 (Abbruzzese)

    Indicano che le frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo se sussiste consapevolezza del loro coinvolgimento in attività illecite e le frequentazioni non sono necessitate da ragioni lecite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione la valutazione è autonoma e deve essere svolta ex ante sui soli elementi disponibili al momento dell'adozione della cautela; quindi l'esito del processo penale (anche un'assoluzione) non impedisce automaticamente che emergano elementi di colpa grave rilevanti ai fini dell'indennizzo.
  • La semplice assoluzione con formula 'perché il fatto non sussiste' non preclude, di per sé, la possibilità che il giudice della riparazione trovi una condotta gravemente colposa o dolosa antecedente alla misura cautelare, se vi sono elementi che, valutati ex ante, facevano ragionevolmente apparire la partecipazione dell'interessato all'attività illecita.
  • Le frequentazioni e i contatti ripetuti con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite possono costituire indizio di colpa grave ostativa all'indennizzo, purché emerga consapevolezza dell'illiceità da parte dell'interessato e le frequentazioni non risultino giustificate da ragioni legittime.
  • Chi impugna una decisione di merito deve formulare censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice impugnato: un ricorso generico o meramente contestativo, privo di correlazione con le argomentazioni adottate dal giudice, sarà dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. c) c.p.p.
  • In pratica, per ottenere la riparazione è necessario dimostrare non solo l'ingiustizia della detenzione, ma anche che il proprio comportamento non abbia dato causa, con dolo o colpa grave, alla misura cautelare; viceversa l'Autorità resistete può fondare la preclusione sull'insieme degli elementi indiziari e delle frequentazioni emerse all'epoca della misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.