Ordinanza n. 16315/2026 - Roma, Sezione 3T
per la correzione dell’errore materiale ex art. 86 c.p.a. contenuto nel dispositivo della sentenza del Tar del Lazio sede di Roma, Sez. III-Ter, 26 maggio 2026, n. 9740 di condanna del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. al pagamento del risarcimento del danno e degli interessi legali sul differenziale dell’incentivazione dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dispositivo della sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, 26 maggio 2026, n. 9740, nella parte in cui indicava una diversa società quale beneficiaria del risarcimento e degli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (società beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 9740 del 26 maggio 2026, che aveva individuato come beneficiaria del risarcimento del danno e dei relativi interessi legali “Energy EU s.r.l.”, società mai evocata o indicata nel giudizio, anziché Energy Production Industry Company S.r.l. Non risulta il dissenso delle altre parti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza e disposto la sostituzione, nel dispositivo della sentenza, della denominazione “Energy EU s.r.l.” con “Energy Production Industry Company s.r.l.”. Ha ritenuto che si trattasse di un errore meramente materiale, percepibile ictu oculi e consistente nella divergenza tra il contenuto della decisione e la sua espressione letterale, senza incidenza sul contenuto sostanziale della pronuncia. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
considerato che l’errore materiale suscettibile di correzione è quello che attiene alla manifestazione del pensiero del giudice e si risolve in una divergenza meramente formale tra il contenuto della decisione e la sua espressione letterale, percepibile ictu oculi e non incidente sul contenuto sostanziale della pronuncia;
La correzione è ammessa quando l’errore riguarda la formulazione esteriore della decisione, è immediatamente riconoscibile e non modifica il contenuto sostanziale della pronuncia.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
A seguito della correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dalla disposizione.
Massime di principio
- È correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. l’errore che determina una divergenza meramente formale tra il contenuto della decisione e la sua espressione letterale, purché sia percepibile ictu oculi e non incida sul contenuto sostanziale della pronuncia.
- L’indicazione nel dispositivo di una società diversa da quella parte del giudizio e destinataria della statuizione, quando l’identità corretta risulti chiaramente dagli atti e la sostituzione non alteri la decisione, costituisce errore materiale suscettibile di correzione.
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