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Sentenza

Sentenza del 04/05/2018 n. 10642 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR, sostenendo che la società, in quanto produttrice o importatrice di beni in polietilene rientrante tra i soggetti obbligati, dovesse partecipare al Consorzio XX e versare il relativo contributo. Secondo l'Amministrazione, l'omesso versamento del contributo consortile avrebbe determinato una maggiore base imponibile IVA per l'anno 1999, con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento. La contribuente sosteneva invece che il differimento disposto dal D.L. n. 355 del 2003 avesse rinviato non solo le sanzioni, ma anche l'efficacia dell'obbligo di partecipazione e contribuzione al Consorzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della CTR, che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento IVA relativo al 1999. La Corte ha interpretato l'art. 10 del D.L. n. 355 del 2003 nel senso che il differimento al 31 marzo 2004 riguardava sia l'obbligo di iscrizione e partecipazione al Consorzio XX e di versamento dei contributi, sia le relative sanzioni, salvo i provvedimenti sanzionatori già divenuti definitivi. Pertanto, l'Amministrazione non poteva recuperare a posteriori l'IVA sui contributi consortili non versati per il 1999. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente. È stata inoltre respinta l'eccezione di estinzione del processo derivante dal fallimento della società, poiché il giudizio di cassazione non è soggetto all'impulso di parte.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48

    Al Consorzio partecipano a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; b) i trasformatori di beni in polietilene; c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene; d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene

    La norma individuava i soggetti obbligati a partecipare al Consorzio XX e prevedeva il versamento dei relativi contributi.

  • Legge 23 marzo 2001, n. 93, art. 10, comma 4

    Prevedeva sanzioni amministrative per i soggetti che non avessero adempiuto all'obbligo di partecipazione al Consorzio entro il termine previsto.

  • D.L. n. 286 del 2001, art. 1, comma 2, convertito dalla Legge n. 335 del 2001, art. 2

    Ha differito al 31 ottobre 2001 il termine entro cui adempiere all'obbligo di partecipazione al Consorzio.

  • D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 10, convertito dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 47

    La decorrenza degli obblighi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6-ter, e successive modificazioni, nonchè delle sanzioni previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi

    Il differimento riguardava sia l'obbligo sostanziale di partecipazione e contribuzione al Consorzio, sia l'applicazione delle sanzioni. Di conseguenza, per il periodo anteriore al 31 marzo 2004 l'Amministrazione non poteva recuperare l'IVA su contributi consortili non versati, salvo sanzioni già definitivamente irrogate.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51

    Prevedeva le sanzioni e l'obbligo di contribuzione collegati alla mancata partecipazione o al mancato versamento dei contributi consortili.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 12 e 21

    Le disposizioni IVA erano richiamate dall'Agenzia per sostenere il recupero a tassazione dell'IVA sulla quota corrispondente ai contributi consortili non versati; tale recupero è stato escluso dalla Corte in ragione del differimento dell'obbligo principale.

  • Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    La Corte ha ribadito che, quando il testo normativo è chiaro e univoco, deve prevalere l'interpretazione letterale; il ricorso alla volontà del legislatore è sussidiario e può prevalere sul dato letterale solo in casi eccezionali di incompatibilità con il sistema.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione riguarda il deposito di memorie in Cassazione; la memoria della società, che aveva dedotto il fallimento intervenuto durante il giudizio, non ha determinato l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva differisce espressamente la decorrenza di obblighi e delle relative sanzioni, il differimento può riguardare anche l'obbligo sostanziale e non soltanto il regime sanzionatorio, se il rinvio normativo è formulato in modo chiaro.
  • In materia tributaria, l'Amministrazione non può recuperare imposte su somme che il contribuente non era giuridicamente tenuto a versare nel periodo considerato, anche se l'obbligo è stato successivamente previsto o reso operativo.
  • Gli effetti favorevoli del differimento operano per le situazioni non definitivamente consolidate; restano invece salvi gli atti sanzionatori già divenuti definitivi, secondo quanto espressamente previsto dalla norma.
  • Nell'interpretazione delle leggi, il significato letterale prevale quando il testo è chiaro. La finalità della norma o la volontà del legislatore non possono essere utilizzate per sostituire un significato testuale univoco con uno diverso.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare: la categoria soggettiva del contribuente, la data di effettiva decorrenza dell'obbligo, l'eventuale normativa di differimento e se l'atto sanzionatorio o impositivo sia già divenuto definitivo.
  • Il fallimento intervenuto durante un giudizio di Cassazione non determina automaticamente l'interruzione o l'estinzione del processo, poiché il giudizio di legittimità non dipende dall'impulso delle parti.

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