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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35255/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di L'Aquila che aveva condannato l'imputato per porto illegale di arma. Il fatto: il 16/04/2018 SGATTONI era stato trovato con un coltello a serramanico (lunghezza complessiva 33 cm) custodito nel cassetto portaoggetti della sua Volvo XC70. L'imputazione originaria era art. 699 c.p., poi riqualificata ex art. 4 L. n. 110/1975. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) mancato riconoscimento della prescrizione (sostiene che il reato si era prescritto il 16/04/2023 perché termine quinquennale per contravvenzioni); 2) censura sulla qualificazione come porto e non mero trasporto, per l'impossibilità di utilizzazione immediata del coltello chiuso nel vano portaoggetti e per la distanza dell'auto dal luogo del controllo; 3) omissione della Corte di merito nel pronunciarsi sulla applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) alla luce della riqualificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'appello (6 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda). Motivazione principale: 1) sul punto della prescrizione, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla legge "Orlando" (art. 159 c.p., comma 2, vigente dal 3/8/2017 al 31/12/2019) al reato commesso il 16/04/2018; tale disciplina comporta la sospensione del corso della prescrizione per i termini indicati e quindi allunga il termine prescrizionale di un anno e sei mesi, facendo scadere la prescrizione solo il 16/10/2024 e rendendo infondata la doglianza sul decorso quinquennale al 16/04/2023. 2) sulla distinzione porto/trasporto, la Corte ha confermato che il coltello nel vano portaoggetti costituiva pronta disponibilità e quindi porto illegale, richiamando la giurisprudenza che considera decisiva la possibilità di utilizzazione immediata più che la presenza addosso. 3) quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto che la Corte di merito abbia implicitamente escluso la causa di non punibilità (anche in ragione delle dimensioni non trascurabili del coltello e del rigetto dell'attenuante di lieve entità), sicché la mancata pronuncia espressa non ha inciso sul decisum. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110

    Norma richiamata per la riqualificazione del reato: regolamenta il porto e detenzione di armi e strumenti atti ad offendere; la Corte ha confermato che il fatto è configurabile come porto illegale ai sensi di questa norma.

  • art. 699 cod. pen.

    Imputazione originaria (disturbo alla quiete pubblica o altra contravvenzione a cui si riferiva l'iniziale incolpazione), poi riqualificata dall'ufficio; citata come riferimento all'originaria contestazione.

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)

    Norme che determinano i termini e il decorso della prescrizione; sono state richiamate per il calcolo del termine quinquennale per le contravvenzioni e per gli effetti delle modifiche legislative intervenute.

  • art. 159 cod. pen. (comma 2, legge "Orlando")

    «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi [...]"

    La disposizione introdotta dalla legge n. 103/2017 (Orlando) ha sospeso il decorso della prescrizione nelle ipotesi indicate; la Corte l'ha ritenuta più favorevole e applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, aggiungendo al termine prescrizionale un periodo di sospensione di 1 anno e 6 mesi.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103 ("Orlando")

    Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione (art. 159 c.p., comma 2) entrata in vigore il 3/8/2017 e rilevante per i reati commessi nella finestra temporale 3/8/2017-31/12/2019; la Corte l'ha applicata al caso di specie perché più favorevole rispetto alle modifiche successive.

  • legge 9 gennaio 2019 n. 3 ("Bonafede")

    Aveva modificato la disciplina della sospensione prevedendo sospensione dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino all'esecutività o irrevocabilità; poi attuata dal 1/1/2020. La Corte ha ricostruito la successione normativa per stabilire quale disciplina applicare temporalmente.

  • legge 27 settembre 2021 n. 134 ("Cartabia")

    Ha abrogato alcune disposizioni precedenti e introdotto l'art. 161-bis c.p. disponendo la cessazione definitiva del corso della prescrizione alla pronuncia di primo grado; la Corte ha chiarito che le modifiche vanno valutate secondo l'applicabilità temporale e che per il reato del 2018 resta applicabile la disciplina "Orlando".

  • art. 161-bis cod. pen.

    Introdotto dalla riforma "Cartabia": dispone che la pronuncia di primo grado comporta la cessazione del corso della prescrizione; la Corte ha distinto il regime introdotto da questa norma rispetto a quello "Orlando" e ha valutato la temporalità delle norme.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che la Corte di merito abbia implicitamente escluso tale causa nel caso concreto, anche in ragione delle dimensioni non trascurabili dell'arma e del rigetto dell'attenuante di lieve entità.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel contesto delle sospensioni previste dall'art. 159 c.p.; rilevante per la definizione dei termini sospesi per il deposito della motivazione delle sentenze.

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione bisogna individuare la disciplina normativa vigente alla data del reato e valutare la successione delle riforme: in caso di reato commesso tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 può applicarsi la sospensione introdotta dalla legge "Orlando", con aggiunta di fino a 1 anno e 6 mesi ai termini prescrizionali.
  • La distinzione tra porto e trasporto di arma si basa sulla "pronta disponibilità" e sulla possibilità di utilizzo immediato: l'arma anche se non portata addosso ma collocata nel vano portaoggetti di un veicolo può integrare il porto illegale se è agevolmente raggiungibile.
  • L'omissione di una pronuncia espressa sull'applicabilità dell'art. 131-bis non è sempre decisiva: i giudici possono escludere implicitamente la causa di non punibilità se dalla motivazione emergono elementi che la rendono manifestamente inapplicabile (es. caratteristiche dell'arma, valutazione dell'entità del fatto).
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione verifica la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione; questioni ricostruttive di fatto (es. distanza dell'auto dal luogo del controllo, valutazioni di merito) sono difficilmente riaperte se adeguatamente motivate dai giudici di merito.
  • In ricorsi che deducono prescrizione, è cruciale analizzare non solo il termine ordinario ma anche eventuali sospensioni o interruzioni introdotte da riforme nel periodo intermedio e la loro applicabilità temporale.

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