Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24690/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza per più motivi: 1) contestano la rilevanza penale alla luce della riforma (D.Lgs. 26/09/2024, n.141) che ha modificato la soglia di punibilità per il contrabbando di tabacco lavorato ed introdotto l'art. 84; 2) deducono errato mancato riconoscimento della continuazione/concorrente tra reati già giudicati e quelli in esame; 3) censurano vizi di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, lamentando l'assenza di indicazione dei criteri adottati per la determinazione della pena; 4) contestano la mancata applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), nonostante ammissione degli addebiti e corretto comportamento processuale.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e rigetta le doglianze. In sintesi: i fatti riguardano 4.000 kg di tabacco lavorato estero (TLE), quantità ben oltre la soglia di 15 kg prevista dall'art. 84 d.lgs. 141/2024, per cui la condotta resta penalmente rilevante; le doglianze sulla recidiva e sulla continuazione sono rigettate per adeguata motivazione dei giudici (pregressa reiterazione, intervallo temporale, diversi soggetti e mancanza di prova della continuità); il motivo sul trattamento sanzionatorio è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato in relazione alle motivazioni sul minimo edittale, alla personalità negativa e alla gravità della quantità; la richiesta delle attenuanti generiche è respinta perché l'ammissione degli addebiti è ritenuta non indicativa di resipiscenza idonea, e i giudici hanno fornito motivazione adeguata ai sensi della giurisprudenza e della riforma dell'art. 62-bis. Sono posti a carico dei ricorrenti i costi del procedimento e viene loro ingiunto il versamento equitativo di Euro 3.000 (a titolo di contributo), oltre alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - art. 84

    "chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, e punito con la reclusione da due a cinque anni"; comma 2: "se tali fatti ... hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali ... sanzione amministrativa ... euro 5 per ogni grammo convenzionale ... non inferiore in ogni caso a euro 5.000"

    La norma innalza la soglia di punibilità a 15 kg e stabilisce che sotto tale soglia la fattispecie è, di regola, sanzionata amministrativamente salvo le aggravanti previste dall'art. 85

  • D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - art. 85

    Disposizioni sulle circostanze aggravanti (lett. a)-e) che, se ricorrenti, comportano applicazione di multa di euro 25 per ogni grammo e reclusione da tre a sette anni

    Se ricorre una delle circostanze aggravanti elencate, anche per quantità fino a 15 kg si applica sanzione penale più grave (multa e reclusione)

  • D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 - art. 89

    "colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, e punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno ..."

    Regola la recidiva specifica per delitti di contrabbando e gli aumenti di pena applicabili; tuttavia non si applica ai casi divenuti illeciti amministrativi (soglia <=15 kg senza aggravanti)

  • D.P.R. 43/1973 - art. 291-bis (vecchio testo)

    precedente disciplina richiamata come sostituita dall'art. 84 del D.Lgs. 141/2024

    La norma storica prevedeva soglia e sanzioni diverse; la riforma ha modificato soglia e regime sanzionatorio mantenendo la continuità normativa per le condotte eccedenti la nuova soglia

  • Codice penale - art. 62-bis

    riformato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125 (richiamato)

    Le attenuanti generiche non possono più essere riconosciute automaticamente per lo stato di incensuratezza: è necessaria la presenza di elementi di segno positivo e motivazione specifica del giudice

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Sammarco); Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Lavorato); Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017

    Principi su specificità e correlazione dei motivi di ricorso e sulla necessità di motivazione adeguata per il riconoscimento delle attenuanti generiche

  • Corte costituzionale - sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e alla valutazione equitativa delle somme da imporre ai ricorrenti

Massime di principio

  • Se la quantità di tabacco lavorato eccede i 15 kg convenzionali, la fattispecie resta penalmente rilevante e sono applicabili le pene detentive previste dall'art. 84 comma 1 D.Lgs. 141/2024.
  • Per quantitativi fino a 15 kg, in assenza delle circostanze aggravanti dell'art. 85, l'illecito è sanzionato amministrativamente (euro 5 per grammo, minimo euro 5.000); solo se ricorre una delle aggravanti si torna alla sanzione penale (multa e reclusione secondo art. 85).
  • La recidiva specifica prevista dall'art. 89 si applica ai reati per i quali la legge prevede la sola multa; non è operativa quando la condotta è degradata a illecito amministrativo dalla nuova normativa, salvo diversa previsione normativa o aggravante.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede motivazione e elementi positivi di personalità o comportamento: l'ammissione degli addebiti o il buon comportamento processuale non sono di per sé sufficienti dopo la riforma dell'art. 62-bis.
  • Per provare la continuazione tra reati occorrono elementi concreti (stesso disegno criminoso, breve intervallo temporale, medesima partecipazione soggettiva); intervalli consistenti e diversi soggetti ostano al riconoscimento automatico della continuazione.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; carenza di specificità o mancata correlazione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve motivare tenendo conto della gravità dell'offesa, della quantità di prodotto, dei precedenti e della personalità del reo; decisioni congrue vicine al minimo edittale sono difficilmente riformabili se adeguatamente motivate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.