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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34317/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore energia)

La controversia

Un utente aveva agito per l'accertamento della non debenza di una fattura relativa a un contratto di somministrazione di energia elettrica. In primo grado il giudice di pace aveva estromesso la società che risultava titolare del rapporto contrattuale, annullato la fattura e condannato un'altra società del gruppo alla restituzione dell'importo pagato. La società condannata aveva proposto appello sostenendo di non aver ricevuto il pagamento e di non essere legittimata passivamente; l'utente si era costituito senza proporre appello incidentale. Il tribunale aveva accolto l'appello, riformando la decisione e rigettando la domanda dell'utente nei confronti dell'appellante. In cassazione l'utente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che non si fosse formato giudicato interno sulla legittimazione passiva della società estromessa e che l'appellante non potesse limitare il devolutum; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la sostituzione arbitraria del contatore e la violazione dei doveri di informazione e correttezza nel contratto; 3) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; 4) violazione delle norme sulle spese processuali, assumendo che la domanda meritasse accoglimento e che quindi non vi fosse soccombenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la parte che aveva ottenuto in primo grado l'estromissione della società contrattualmente legittimata non aveva impugnato tale capo, con conseguente formazione del giudicato interno; l'impugnazione proposta dalla sola controparte non poteva riaprire in favore del ricorrente una statuizione ormai coperta da giudicato, essendo il ricorso sostanzialmente diretto a far regredire il processo per eliminare gli effetti dell'acquiescenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal primo. Il terzo motivo è stato respinto perché dal complesso della motivazione risultava chiaro il significato del dispositivo, non essendovi insanabile contrasto idoneo a rendere incomprensibile il comando giudiziale. Il quarto motivo è stato ritenuto un non motivo, perché le spese seguono la soccombenza accertata dal giudice di merito. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno si forma sul capo della decisione di primo grado non impugnato dalla parte interessata; l'appello della sola controparte non consente di rimettere in discussione quella statuizione in favore dell'inerte.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge è inammissibilmente o infondatamente proposta quando mira in realtà a sovvertire l'accertamento di merito o la sequenza processuale consolidata dal giudicato interno.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo è assorbito quando la questione dipende da un capo della sentenza coperto da giudicato interno.

  • artt. 132 e 156 c.p.c.

    La nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo sussiste solo se il provvedimento non consenta di individuare il concreto comando giudiziale; non ricorre se il dispositivo è chiaribile attraverso la motivazione complessiva.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La statuizione sulle spese segue la soccombenza accertata; la censura è priva di autonoma consistenza quando deriva dalla infondatezza del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla norma, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma sul capo della decisione non impugnato dalla parte che vi abbia interesse, e tale giudicato impedisce di rimettere in discussione quel punto mediante l'impugnazione della sola controparte.
  • Se in appello il dispositivo appare formalmente impreciso, non si ha nullità della sentenza quando, letta la motivazione nel suo complesso, è comunque possibile ricostruire con certezza la statuizione adottata.
  • La censura sulle spese processuali non ha autonoma efficacia quando è fondata esclusivamente sull'assunto, già disatteso, della fondatezza delle domande o dei motivi principali.
  • Il motivo di ricorso che pretende di riaprire una questione coperta da giudicato interno o di sovvertire la sequenza processuale per recuperare un'omessa impugnazione è infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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