L.R. Lombardia 20/2008
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo unico disciplina, per la Regione Lombardia, l’organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale, lo status, gli incarichi, la valutazione e il trattamento economico della dirigenza, il rapporto di lavoro del personale e il sistema di formazione. Contiene anche norme su segreterie, staff, controlli, relazioni sindacali, pari opportunità e copertura finanziaria; abroga e coordina numerose leggi precedenti.
Testo unico lombardo su organizzazione, dirigenza, personale e formazione
Testo unico lombardo su organizzazione, dirigenza, personale e formazione
Il provvedimento riunisce e coordina la disciplina regionale lombarda in materia di organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale, dirigenza, personale e formazione. Si applica esclusivamente alla Regione Lombardia e ai soggetti regionali richiamati dal testo, definendo principi organizzativi, rapporti di lavoro, valutazione e assetti economici.
Ambito e finalità generali
Il testo unico raccoglie disposizioni in quattro macro-aree: organizzazione e dirigenza della Giunta regionale, organizzazione e dirigenza del Consiglio regionale, ordinamento del personale regionale e sistema di formazione. La disciplina si ispira alla contrattualizzazione del lavoro pubblico, al d.lgs. 165/2001 e alla legge 241/1990, con obiettivi di distinzione tra indirizzo politico e gestione, efficienza, trasparenza, flessibilità, valorizzazione delle professionalità e controllo sugli interventi regionali.
Organizzazione e dirigenza della Giunta regionale
La Giunta definisce gli obiettivi generali, i progetti di rilievo regionale, le risorse assegnate, le modalità di intervento e la verifica dei risultati. Alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con poteri di spesa, di organizzazione e di adozione degli atti esterni, nonché la responsabilità dei procedimenti, degli appalti, dei concorsi e della stipulazione dei contratti. I provvedimenti dirigenziali sono definitivi.
Responsabilità, etica e incompatibilità dei dirigenti della Giunta
I dirigenti rispondono della coerenza programmatica e finanziaria degli atti, dei risultati conseguiti, della gestione del personale, dell’efficienza delle risorse e della trasparenza. Devono presentare una relazione annuale sull’attività svolta. Il comportamento deve ispirarsi a rispetto dei cittadini, imparzialità e trasparenza; sono previsti obblighi di dichiarazione di incompatibilità e conflitti di interesse, limiti all’accettazione di incarichi e utilità, e inserimento nel contratto individuale delle regole etiche e disciplinari.
Programmazione di bilancio e assegnazione delle risorse alla Giunta
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio annuale la Giunta esplicita obiettivi, priorità e indirizzi e assegna a ciascuna direzione una quota di bilancio, con indicazione dei capitoli e della quota per funzionamento, personale, beni e servizi. La Giunta può avvalersi di consulenti del Presidente, comitati tecnico-scientifici e consulenze professionali, con limiti numerici, durata massima annuale per gli incarichi professionali, pubblicità degli avvisi e cessazione automatica con la nuova Giunta.
Assetto organizzativo della Giunta
La struttura si articola in direzioni generali e centrali, servizi e uffici; possono essere istituite agenzie per specifici obiettivi. Le direzioni generali non possono superare il numero degli assessori e le direzioni centrali non possono superare un quarto delle direzioni generali. È previsto il segretario generale della Presidenza, nominato dalla Giunta anche all’esterno, con funzione di coordinamento amministrativo e raccordo istituzionale. Opera un comitato di coordinamento delle direzioni, presieduto dal segretario generale.
Incarichi dirigenziali, graduazione e mobilità nella Giunta
Le posizioni dirigenziali sono graduate secondo complessità, risorse e ampiezza dei destinatari. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta sulla base di attitudini, risultati e curricula; i direttori sono nominati per massimo cinque anni, rinnovabili una sola volta, e possono essere conferiti anche a esterni secondo i requisiti di legge. La mobilità è principio generale: di norma un dirigente non può dirigere la stessa struttura per più di dieci anni. Sono previsti comandi da e verso altre amministrazioni e, per incarichi specialistici sanitari e socio-sanitari, anche distacchi entro il limite del 20% della dotazione dirigenziale.
Trattamento economico e valutazione della dirigenza della Giunta
La retribuzione dei dirigenti comprende qualifica, posizione e risultato. La quota di risultato è determinata annualmente dalla Giunta e stanziata in bilancio; per direttori generali e centrali il trattamento è parametrato ai direttori generali delle aziende sanitarie, con maggiorazioni entro i limiti previsti. È previsto l’obbligo di pubblicazione di dati patrimoniali, retribuzioni, curricula, e-mail e numeri professionali. La valutazione è annuale, affidata all’Organismo indipendente di valutazione della performance, con possibili effetti sul rinnovo degli incarichi e, in caso di valutazione negativa, sulla risoluzione anticipata del contratto.
Personale della Giunta: rapporto di lavoro, etica e tutele
Il rapporto di lavoro è regolato dal diritto comune e dalla contrattazione collettiva, con contratto individuale scritto. I dirigenti e il restante personale operano con poteri del privato datore di lavoro nelle materie privatizzate. Sono disciplinati orari, flessibilità, mobilità interna, pari opportunità, valutazione del personale, formazione e codice etico. Sono previste sanzioni disciplinari, procedura disciplinare con collegio arbitrale, e regole per dimissioni, licenziamento, decadenza e collocamento a riposo.
Segreterie, staff e gruppi consiliari
Per gli organi politici della Giunta e del Consiglio sono previste segreterie di supporto e, per i gruppi consiliari, staff fiduciari. Il personale può essere interno, comandato o assunto a tempo determinato/contratti flessibili entro limiti di spesa e di categoria. I contratti cessano con l’incarico politico di riferimento; non sono trasformabili in rapporti a tempo indeterminato. Sono previste regole specifiche per durata, rinnovo, pubblicità, verifica di idoneità e limiti di utilizzo delle risorse, che non possono essere destinate ad altre finalità.
Organizzazione e dirigenza del Consiglio regionale
Per il Consiglio regionale il testo ripropone una disciplina autonoma, modellata sulle assemblee parlamentari, con distinzione fra competenze dell’Ufficio di Presidenza e dirigenza. L’Ufficio di Presidenza definisce funzioni, articolazione delle strutture, risorse, incarichi dirigenziali e valutazione, oltre ai criteri di accesso all’impiego. La dirigenza supporta gli organi consiliari e gestisce atti esterni, personale, spesa, procedimenti, appalti e concorsi, con poteri definitivi e possibilità limitata di avocazione.
Assetto organizzativo del Consiglio e strutture di progetto
La struttura consiliare comprende direzioni generali, staff specialistici, servizi, uffici, unità operative organiche e strutture di progetto. Le direzioni generali non possono superare tre unità; il numero complessivo delle posizioni dirigenziali non può superare quaranta. Le strutture di progetto sono temporanee, di durata iniziale massima di dodici mesi prorogabile una sola volta per un periodo non superiore al 50% della durata iniziale, e il numero dei dirigenti assegnati non può superare il 10% degli incarichi dirigenziali.
Trattamento economico, valutazione e trasparenza nel Consiglio regionale
Anche per il Consiglio il trattamento economico si articola in qualifica, posizione e risultato. La quota di risultato è definita annualmente dall’Ufficio di Presidenza; sono previste maggiorazioni per i direttori generali e per il segretario generale. L’Ufficio di Presidenza può attribuire incarichi specialistici, di progetto e di vicesegretario generale con trattamento parametrato. È previsto l’obbligo di deposito e pubblicazione di dati patrimoniali e reddituali e di trasparenza sul sito istituzionale. La performance è misurata dall’Organismo indipendente di valutazione, con effetti sulla premialità e sulle misure in caso di valutazione negativa.
Relazioni sindacali, pari opportunità e Comitato unico di garanzia
La Regione disciplina la contrattazione decentrata integrativa, i protocolli di relazioni sindacali e la partecipazione dei lavoratori. Sono garantite pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso, nello sviluppo professionale, nella composizione delle commissioni e nella formazione. È istituito il Comitato unico di garanzia per pari opportunità, benessere lavorativo e contrasto alle discriminazioni, con composizione paritetica e funzioni di indirizzo e supporto.
Formazione del personale regionale
La formazione è uno strumento di sviluppo professionale, miglioramento della produttività e crescita della managerialità pubblica. La Regione programma gli interventi tramite un documento di indirizzo triennale e un programma operativo annuale, con possibilità di avvalersi di I.Re.F., università, enti e esperti esterni. La formazione riguarda prima formazione, aggiornamento, mobilità verticale e orizzontale e riqualificazione, con attenzione alle pari opportunità e alla partecipazione effettiva di tutto il personale.
Disposizioni finanziarie e di chiusura
Le spese derivanti dall’attuazione del testo unico sono coperte con specifiche unità previsionali di base del bilancio regionale e del Consiglio regionale indicate dalla legge. Sono previste anche norme sul rimborso delle spese di difesa giudiziale per amministratori e dipendenti, contributi al CRAL regionale, indennità per i componenti di commissioni di concorso e disciplina dell’acconto sull’indennità di fine servizio. Sono inoltre regolati il collocamento a riposo, l’omogeneizzazione del trattamento previdenziale e vari profili transitori.
Regime transitorio e abrogazioni
Il testo unico abroga espressamente numerose leggi regionali precedenti e molte disposizioni di coordinamento, mantenendo salvi gli effetti già prodotti dagli atti adottati sulla base delle norme abrogate. Alcune disposizioni interne risultano a loro volta abrogate, sostituite o modificate da leggi successive, con effetti che devono essere verificati sul testo vigente puntuale. Il provvedimento contiene inoltre rinvii espressi al coordinamento con successive modifiche legislative.
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