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Legge

L.R. Lombardia 24/2008

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

Normativa regionaleL.R. Lombardia 24/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia i prelievi in deroga ai sensi dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE, consentendoli solo in stagione venatoria, per specifiche specie e entro limiti quantitativi e temporali fissati in allegato. Regola monitoraggi, controlli, relazioni e sanzioni; riguarda soprattutto la stagione 2011/2012 per gli allegati applicativi e i carnieri indicati.

Disciplina del prelievo in deroga di alcuni uccelli selvatici in Lombardia

Disciplina del prelievo in deroga di uccelli selvatici in Lombardia

La legge regionale disciplina, per il territorio della Lombardia, l’attuazione del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE (ora richiamata anche come direttiva 2009/147/CE negli allegati). Il provvedimento consente prelievi venatori in deroga solo entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa statale e comunitaria richiamata.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina si applica ai prelievi in deroga effettuati nel corso della stagione venatoria, nell’ambito delle norme statali sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio e delle previsioni della legge n. 221/2002. La Regione Lombardia è l’ente che adotta e attiva le deroghe nel proprio territorio.

Presupposti per l’adozione delle deroghe

La Regione può adottare deroghe solo:

  • per una durata non superiore a un anno;
  • in mancanza di altre soluzioni soddisfacenti;
  • per una delle finalità tassativamente indicate dalla legge, cioè salute e sicurezza pubblica, sicurezza aerea, prevenzione di gravi danni a colture, bestiame, boschi, pesca e acque, protezione di flora e fauna, ricerca/insegnamento/ripopolamento/reintroduzione, oppure cattura o impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità e in condizioni rigidamente controllate.

Le deroghe devono essere adeguatamente motivate secondo l’art. 19-bis della legge n. 157/1992.

Contenuto del provvedimento di deroga

Prima dell’adozione delle deroghe la Regione, sentito l’INFS o l’eventuale istituto faunistico regionale riconosciuto, indica:

  • le specie oggetto della deroga;
  • per le deroghe fondate sulle lettere e) e f), il numero complessivo di capi prelevabili nell’intero periodo, commisurato alla consistenza delle popolazioni;
  • i controlli e le forme di vigilanza;
  • le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione;
  • mezzi, impianti e metodi di cattura o abbattimento autorizzati, nonché i soggetti autorizzati.

Non possono essere attivate deroghe per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

Soggetti autorizzati al prelievo e modalità operative

I prelievi venatori in deroga possono essere effettuati solo da cacciatori:

  • iscritti agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia della Lombardia, oppure operanti nelle aziende faunistico-venatorie lombarde;
  • in possesso del tesserino venatorio;
  • muniti delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Regione e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini.

I prelievi possono avvenire:

  • da appostamento fisso;
  • da appostamento temporaneo;
  • in forma vagante.

Sono consentiti i mezzi, gli attrezzi e gli ausili previsti dalla legge statale sulla fauna selvatica e dalla normativa regionale venatoria richiamata.

Monitoraggio, rendicontazione e vigilanza

Il numero di capi prelevati deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria. Le schede di monitoraggio devono essere restituite dal cacciatore alla provincia competente, anche tramite associazioni venatorie; la provincia estrae i dati di prelievo e li trasmette alla Giunta regionale.

L’INFS, o l’istituto faunistico regionale riconosciuto, è individuato come autorità abilitata a dichiarare realizzate le condizioni previste dall’art. 9, par. 2, della direttiva.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’istituto competente, può modificare o sospendere i prelievi in deroga se emergono variazioni negative delle popolazioni oggetto di prelievo; per le deroghe relative alle “piccole quantità” può intervenire anche in relazione all’entità dei prelievi monitorati rispetto al limite previsto dalla direttiva.

La Giunta regionale promuove inoltre attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione sulle specie interessate. La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata ai soggetti di cui all’art. 27 della legge n. 157/1992.

Relazione annuale e sanzioni

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di autorizzazione della deroga, il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe ai soggetti istituzionali indicati dalla legge, compresi Governo, Ministeri competenti, Consiglio regionale e organismi tecnici faunistici.

La mancata restituzione delle schede di monitoraggio entro i termini comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale n. 26/1993.

Carniere massimo e periodi di prelievo per la stagione 2011/2012

Gli allegati fissano, per la stagione venatoria 2011/2012, i limiti massimi di prelievo giornaliero e stagionale per cacciatore e i relativi archi temporali per alcune specie ammesse alla deroga:

  • storno: 10 capi/giorno, 50 capi/stagione, dal 18 settembre al 31 dicembre, con limite regionale di 165.000 capi;
  • fringuello: 20 capi/giorno, 100 capi/stagione, dal 1 ottobre al 18 dicembre, con limite regionale di 310.000 capi;
  • peppola: 5 capi/giorno, 25 capi/stagione, dal 15 ottobre al 18 dicembre, con limite regionale di 39.000 capi;
  • pispola: 10 capi/giorno, 50 capi/stagione, dal 1 ottobre al 13 novembre, con limite regionale di 21.000 capi;
  • frosone: 5 capi/giorno, 25 capi/stagione, dal 1 ottobre al 20 novembre, con limite regionale di 13.000 capi.

Gli allegati richiamano la nozione di “piccola quantità” e i pareri tecnici utilizzati per il calcolo dei carnieri regionali.

Schede di monitoraggio per la stagione 2011/2012

Per la stagione 2011/2012 è previsto uno specifico sistema di schede “madre-figlia” zigrinate, consegnate in sette copie a ciascun cacciatore. Le schede riportano finestre temporali di abbattimento e relativi termini di consegna del tagliando, con scadenze progressive fino al 15 gennaio 2012.

Le province provvedono a stampa, distribuzione, raccolta dei tagliandi e comunicazione dei dati alla Regione entro tre giorni lavorativi dalle scadenze; possono usare anche sistemi informatici.

Il cacciatore deve compilare e restituire i tagliandi nei termini previsti, annotando giornalmente gli abbattimenti sul tesserino venatorio regionale. Il tagliando senza prelievi va consegnato solo insieme al primo successivo tagliando con almeno un abbattimento; se tutte le sette schede non riportano prelievi, non vanno consegnate.

La Regione, ricevuti i dati provinciali, effettua il calcolo dei prelievi regionali e, se necessario, adotta provvedimenti limitativi o di sospensione; entro cinque giorni lavorativi dalle scadenze comunica al Presidente del Consiglio dei ministri il numero totale dei prelievi per specie.

Abrogazioni e decorrenza

La legge abroga o conferma abrogate le precedenti leggi regionali lombarde n. 2/2007 e n. 34/1997 in materia di prelievo in deroga. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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