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Legge

L.R. Abruzzo 24/2024

Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attivita' produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 24/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge abruzzese interviene su numerose norme regionali: aggiorna la disciplina di ERP, servizi per minori, vita indipendente, disabilità e sanità; introduce misure urgenti per la programmazione e il controllo del SSR; modifica trasporti, montagna, istituti istituzionali e cultura; contiene varie autorizzazioni di spesa, rifinanziamenti e riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Vigente dal 12 dicembre 2024, con testo coordinato in vigore dal 8 febbraio 2025; alcuni articoli sono poi stati abrogati per annualità già concluse.

Disposizioni regionali miste in materia sociale, sanitaria, produttiva, trasporti, montagna, cultura, istituzionale e finanziaria

Disposizioni regionali miste in materia sociale, sanitaria, produttiva, trasporti, montagna, cultura, istituzionale e finanziaria

La legge riguarda la Regione Abruzzo e raccoglie interventi eterogenei su politiche sociali e sanitarie, attività produttive, trasporti, governo del sistema istituzionale, cultura e finanza. Una parte rilevante delle norme ha natura temporanea o di spesa riferita soprattutto agli esercizi 2024 e 2025.

Ambito sociale e servizi alla persona

La legge modifica la disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni, degli interventi per la vita indipendente e dell’Osservatorio regionale sulla disabilità. In particolare, aggiorna i requisiti per l’ERP e amplia i soggetti rilevanti per alcune agevolazioni; riforma il sistema di autorizzazione/accreditamento dei servizi per minori; circoscrive la platea dei beneficiari della vita indipendente; riscrive composizione, nomina e funzionamento dell’Osservatorio disabilità.

Edilizia residenziale pubblica

Ai fini dei requisiti di esclusione legati a condanne penali, per il nucleo familiare si considera un arco temporale di dieci anni dalla pubblicazione del bando. Inoltre, per alcune previsioni su disponibilità degli alloggi vengono espressamente ricompresi Polizia Locale, Forze Armate e Vigili del Fuoco accanto alle Forze dell’Ordine. La disciplina dei requisiti penali viene estesa anche ai casi di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

Servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni

La Regione deve approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione un regolamento attuativo per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni. Il regolamento definisce:

  • modalità per autorizzazione comunale ed accreditamento;
  • competenze degli enti coinvolti, inclusa la vigilanza;
  • istituzione dell’anagrafe regionale dei servizi autorizzati e accreditati.

Le strutture soggette ad autorizzazione saranno individuate dal regolamento; standard strutturali, organizzativi, dotazione di personale e requisiti integrativi per l’accreditamento saranno stabiliti in un manuale tecnico-operativo approvato dalla Giunta, previo parere obbligatorio non vincolante della Commissione consiliare. Il regolamento riguarderà nuove aperture, trasferimenti di sede, ampliamenti, riduzioni, trasformazioni e volture.

Vita indipendente

Gli interventi sono limitati alle persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, residenti in Abruzzo e con età superiore ai 18 anni; per i disabili psico-relazionali sono legittimati i rappresentanti legali. Dai 67 anni, il beneficio spetta solo a chi ha ISEE socio-sanitario non superiore a 20.000 euro. Gli interventi non sono cumulabili con altri contributi pubblici per le medesime finalità.

Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità

L’Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale, dura quanto la Legislatura e va ricostituito entro 180 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo organismo opera in proroga con soli poteri di ordinaria amministrazione e atti urgenti. La composizione viene rideterminata includendo rappresentanti istituzionali e del terzo settore, con sette membri espressi dalle associazioni rappresentative regionali delle persone con disabilità e delle famiglie.

Sono previsti requisiti essenziali per tali associazioni:

  • previsione statutaria di tutela, sostegno, rappresentanza e promozione dei diritti delle persone con disabilità;
  • iscrizione al RUNTS.

Sono anche previsti requisiti preferenziali, nell’ordine: diffusione territoriale, anzianità di costituzione, numero di associati. La Struttura del Consiglio gestisce avviso pubblico, raccolta delle manifestazioni d’interesse, verifica documentale e individuazione delle associazioni, fino a un massimo di sette. I componenti non percepiscono compensi o rimborsi.

Misure sanitarie e disciplina delle strutture

La legge interviene sulla disciplina dell’autorizzazione e dell’accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie, sulla vigilanza, sulla voltura delle autorizzazioni, sulle prestazioni ambulatoriali e sui manuali di autorizzazione/accreditamento. Prevede inoltre che la Giunta disciplini prestazioni chirurgiche ambulatoriali in regime di ricovero diurno.

Studi medici e prestazioni ambulatoriali

Viene chiarito che costituisce studio medico anche la struttura in cui più professionisti, non associati tra loro, esercitano in modo del tutto indipendente nella stessa unità immobiliare, anche in specialità diverse, condividendo spazi non strettamente correlati alle prestazioni sanitarie, nei limiti fissati dalla Giunta. La disciplina non si applica agli studi di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta se conformi agli accordi collettivi nazionali.

Vigilanza e controlli

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente vigila sui requisiti minimi organizzativi secondo un programma annuale di verifica. L’attività può essere attivata anche su segnalazione del Comune, del Dipartimento regionale competente o degli ordini professionali. Gli esiti vanno comunicati entro 30 giorni dalla conclusione delle verifiche alla struttura interessata, al Comune e, se del caso, al Dipartimento regionale.

Voltura e continuità delle cure

Per la voltura dell’autorizzazione, alla richiesta congiunta devono essere allegati una dichiarazione sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione e un’autodichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi per la prosecuzione delle attività durante il procedimento. È espressamente prevista la continuità delle cure: in pendenza della voltura il cessionario può erogare senza interruzione prestazioni in accreditamento.

Rapporti contrattuali e proroghe

I rapporti con le strutture private accreditate devono rispettare programmazione regionale e vincoli economico-finanziari. Le autorizzazioni e gli accreditamenti sono prorogati nelle more della revisione complessiva dei manuali per l’adeguamento alla normativa nazionale. In caso di revisione dei requisiti e di riordino delle reti assistenziali, la Giunta definisce tempi e modalità di adeguamento assicurando la continuità delle prestazioni.

Interpretazione su capacità ricettiva

La capacità ricettiva autorizzata delle strutture ambulatoriali va distinta per discipline specialistiche con indicazione del numero massimo di prestazioni giornaliere.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria e governo del SSR

Il capo dedicato alla sanità introduce una vera e propria architettura di programmazione, monitoraggio e controllo del sistema sanitario regionale, con strumenti pluriennali, poteri sostitutivi, rafforzamento organizzativo del Dipartimento Sanità e strutture di coordinamento.

Programmi triennali e piani operativi delle ASL

Sono individuati obiettivi fondamentali per il SSR, tra cui equilibrio economico, qualità dell’assistenza, equità e accesso, informatizzazione, reti assistenziali, ammodernamento tecnologico-edilizio, reclutamento e formazione del personale, riduzione della mobilità passiva e delle liste di attesa.

Per conseguirli, si adottano Programmi triennali articolati in Piani operativi annuali:

  • entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo la Giunta approva le linee guida;
  • entro i 60 giorni successivi le ASL trasmettono le proposte al Dipartimento Sanità e, se non conformi, le modificano entro 15 giorni;
  • entro i 30 giorni successivi Giunta regionale approva Programmi e Piani con parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente.

Monitoraggio e potere sostitutivo

Il Dipartimento Sanità verifica l’osservanza di Programmi e Piani, monitora l’impiego delle risorse, formula proposte normative e gestionali e supporta le Commissioni consiliari. Se il Direttore generale della ASL omette gli atti necessari e ciò impedisce il raggiungimento degli obiettivi, la Giunta può esercitare il potere sostitutivo nominando il Direttore del Dipartimento Sanità commissario ad acta, entro 60 giorni e nei limiti definiti dalla Giunta.

Potenziamento del Dipartimento Sanità

Per le annualità 2024, 2025 e 2026 almeno il 30% dei posti di personale non dirigenziale deve essere destinato al Dipartimento Sanità. Nelle more, la dotazione può essere potenziata con assegnazioni temporanee di personale dirigente e non dirigente dalle ASL, fino a 4 unità per ciascuna tipologia, previo consenso del dipendente e accordo tra Giunta e ASL di provenienza. È prevista anche la possibilità di applicare il comando ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per personale dirigenziale con specifica professionalità.

Cabina di regia e cabina acquisti

È istituita una Cabina di regia presso il Dipartimento Sanità, di durata temporanea e comunque non oltre la XII Legislatura, con compiti di monitoraggio dati, indirizzo alle ASL e impulso per la Missione 6 PNRR. Supporta anche l’unità centrale nazionale sulle liste di attesa.

La Cabina è coordinata politicamente dall’Assessore alla Sanità e composta da vertici regionali e aziendali; la partecipazione è gratuita e senza nuovi oneri.

È inoltre istituita una cabina di coordinamento degli acquisti presso la Direzione Sanità, coordinata dal Direttore del Dipartimento Sanità, che definisce e monitora i piani di acquisto annuali e pluriennali delle ASL, ferma restando la centrale unica di committenza Areacom. Anche qui il funzionamento deve avvenire senza maggiori oneri.

Obblighi di relazione

Il Direttore del Dipartimento Sanità riferisce bimestralmente alle Commissioni consiliari competenti sui risultati delle due cabine e prima di ogni riunione del Tavolo di monitoraggio ministeriale, trasmettendone poi gli esiti.

Disposizioni su attività produttive, trasporti e montagna

La legge contiene misure finanziarie e ordinamentali su commercio su area pubblica, internazionalizzazione, tariffe TPL, servizi taxi/NCC, rete escursionistica regionale e sostegni ai piccoli comuni montani.

Commercio su area pubblica e internazionalizzazione

È prevista, per il 2024, una misura per sostenere il commercio su area pubblica mediante contributi a fondo perduto per investimenti e ammodernamento delle dotazioni, finanziata con recuperi di risorse da strumenti finanziari gestiti da Fi.R.A. S.p.a. La disposizione, tuttavia, risulta poi espressamente abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per l’internazionalizzazione delle imprese dei distretti industriali abruzzesi è invece disposto il sostegno alle attività di promozione sui mercati esteri, con destinazione di economie dell’Accordo di Programma “Abruzzo 2015”. Per il 2024 viene istituito un capitolo di spesa da 1 milione di euro, con copertura subordinata all’accertamento delle entrate corrispondenti.

Trasporto pubblico locale

La disciplina tariffaria viene aggiornata eliminando alcuni riferimenti limitativi ai servizi urbani, comunali e interurbani. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del comma modificato, il Dipartimento trasporti deve adottare i provvedimenti tariffari per un titolo di viaggio di tre giorni destinato a studenti e lavoratori, utilizzabile anche in giorni non consecutivi all’interno della settimana di riferimento e a prezzo inferiore rispetto all’abbonamento settimanale di sei giorni.

Autoservizi pubblici non di linea

Il ruolo dei conducenti viene esteso ai conducenti di velocipedi. La composizione della commissione/organismo consultivo di settore viene aggiornata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative per taxi e noleggio con conducente.

REASTA e monitoraggio

Per la rete escursionistica-alpinistica speleologica torrentistica abruzzese, la Giunta deve rendere conto periodicamente al Consiglio regionale. Ogni tre anni, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, deve presentare al Comitato per la Legislazione una relazione su attuazione, archivio, promozione e divulgazione, supporto tecnico con CAI e collegi professionali, formazione degli operatori e profili finanziari. La relazione è pubblicata sul sito del Consiglio.

Piccoli comuni di montagna

Il monitoraggio delle politiche contro lo spopolamento viene integrato con informazioni su:

  • intese tra ASL e Comuni montani per l’apertura di ambulatori pediatrici e inserimento dei pediatri di libera scelta;
  • contributi alle famiglie per il rimborso delle rette scolastiche in Comuni privi di scuole statali per infanzia o primaria.

Disposizioni istituzionali e ordinamentali

La legge interviene su trattamento economico dei consiglieri, indennità differita, ERSI, funzioni provinciali in materia espropriativa, consorzi di bonifica, protezione civile e altre disposizioni organizzative.

Indennità dei consiglieri regionali e indennità differita

Su richiesta del consigliere, l’indennità di cui al comma 1 dell’art. 19 della l.r. 40/2010 può essere liquidata alla cessazione di ciascun mandato anche in caso di rielezione.

Per l’indennità differita dei consiglieri cessati dal mandato, l’accesso è ora subordinato alla presentazione di istanza al Servizio competente. È prevista una finestra transitoria per la revoca della rinuncia all’indennità da parte di chi vi aveva rinunciato, con termini particolari:

  • entro 30 mesi dalla proclamazione nel corso del mandato;
  • entro 30 giorni dalla proclamazione nel secondo mandato consecutivo;
  • per i consiglieri della X Legislatura che non avessero già chiesto l’indennità differita, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma.

ERSI

Al Presidente dell’ERSI è riconosciuta un’indennità mensile pari al 40% di quella spettante ai consiglieri regionali, entro il limite delle spese di funzionamento dell’Ente. Gli altri componenti del Consiglio direttivo restano gratuiti. La norma si applica alla carica di Presidente in corso al momento dell’entrata in vigore.

Funzioni provinciali e Commissioni espropri

Alle Province sono attribuite anche le funzioni relative all’istituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali espropri. Per tali funzioni è assegnato, dal 2025, un contributo annuo di 15.000 euro per Provincia, con copertura nel bilancio regionale. Sono salve le attività già svolte dalle Commissioni esistenti fino all’entrata in vigore della norma.

Consorzi di bonifica e protezione civile

Per i consorzi di bonifica vengono ritoccati i requisiti relativi alla composizione di organi legati ai Comuni e alle soglie demografiche. In protezione civile, il Centro Funzionale d’Abruzzo è qualificato come “struttura complessa”.

Proroghe di termini

Sono prorogati al 30 giugno 2025 termini previsti da tre precedenti leggi di stabilità/regionali. Si tratta di una proroga secca di scadenze fissate al 31 dicembre 2024.

Cultura

La legge contiene interventi di finanziamento e rifinanziamento di istituzioni culturali e iniziative regionali, ma alcuni articoli risultano poi abrogati con leggi successive e hanno oggi rilievo solo storico o contabile.

Fondi per istituzioni culturali di particolare importanza

Era previsto un fondo dedicato al finanziamento esclusivo di Teatro Marrucino, Istituzione Sinfonica Abruzzese e TSA, con risorse annue 2025 e 2026 pari a 1 milione di euro ciascuna; le istituzioni, a seguito dell’attivazione del fondo, sarebbero state escluse dai benefici ordinari dell’art. 24. Questa disposizione risulta poi abrogata.

Fondo di gestione delle fondazioni culturali

Le risorse del Fondo di gestione della Fondazione non utilizzate entro il 31 ottobre possono essere destinate dalla Regione alla promozione e al sostegno di attività culturali di interesse regionale, con atti conseguenti e variazioni di bilancio a cura della Giunta e del Dipartimento competente.

Rifinanziamenti e Fondo unico cultura

Vengono previsti rifinanziamenti per il 2024 di diverse iniziative culturali, nonché un incremento del Fondo Unico Regionale per la Cultura a sostegno dei soggetti del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Anche tali disposizioni sono in larga parte riferite a esercizi già conclusi e alcune risultano successivamente abrogate.

Interpretazione del regolamento sugli eventi

Nel regolamento regionale sugli eventi e i contributi, l’espressione relativa alle “risorse proprie” viene interpretata nel senso che il cofinanziamento del proponente può avvenire alternativamente o congiuntamente tramite risorse proprie e sponsor privati.

Disposizioni finanziarie e di bilancio

La legge contiene numerose variazioni di bilancio, istituzione di capitoli, rifinanziamenti, riconoscimenti di debiti fuori bilancio e autorizzazioni di spesa, in gran parte con effetto limitato agli esercizi 2024-2026.

Spese per trasporti e mezzi del Dipartimento Infrastrutture

È autorizzato uno stanziamento complessivo di 120.000 euro per il rinnovo del parco auto del Dipartimento Infrastrutture- Trasporti, distribuito su tre annualità 2024-2026 da 40.000 euro ciascuna.

Debiti fuori bilancio

Sono riconosciuti diversi debiti fuori bilancio, tra cui:

  • catering per evento a Bruxelles;
  • videosorveglianza e ascensore nella sede regionale di Bruxelles;
  • incarico di adeguamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica della ciclovia turistica.

Sostegni sociali e sanitari a valenza annuale

Per il 2024 sono previsti, tra gli altri, finanziamenti per:

  • funzionamento dei CUAV;
  • contributo ad Autismo Abruzzo Onlus;
  • contributo all’ERSI per piani di emergenza idrica;
  • copertura di franchigie assicurative e danni da fauna selvatica;
  • copertura del debito IVA connesso al progetto Banda Ultra Larga;
  • supporto alla maternità e alla ricerca universitaria, ma con effetto finanziario solo dal 2025.

Agricoltura e danni da fauna selvatica

Sono finanziati interventi connessi a supporto tecnico-scientifico per il piano faunistico venatorio, agli interventi agricoli ex l.r. 53/1997, ai contributi per danni da fauna selvatica e al pagamento delle quote di cofinanziamento regionale verso AGEA.

Regime temporale, decorrenza e obsolescenza

La legge è stata pubblicata l’11 dicembre 2024 ed è entrata in vigore il 12 dicembre 2024; il testo vigente consolidato indica efficacia dal 8 febbraio 2025. Molti articoli sono collegati a soli esercizi finanziari 2024 o 2025, quindi hanno ormai esaurito la loro funzione pratica. Inoltre, alcuni articoli risultano espressamente abrogati da leggi successive, in particolare gli articoli 15, 30, 32 e 33, con decorrenze indicate nelle note. Per tali ragioni il provvedimento, pur non essendo integralmente abrogato, è in larga parte di interesse storico-contabile e solo in parte ancora utile operativamente.

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