Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28113/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il saldo del compenso relativo a opere di ristrutturazione eseguite nell'appartamento della committente. La destinataria del decreto propone opposizione sostenendo, da un lato, che il saldo fosse già stato pagato e, dall'altro, che i lavori fossero stati eseguiti male, con richiesta riconvenzionale di risarcimento danni. In primo grado l'opposizione viene accolta e il decreto revocato. In appello, la società creditrice lamenta la tardività dell'opposizione: il Tribunale le dà ragione, ritenendo che la prima notificazione dell'atto di opposizione, pur avviata entro il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c., non si fosse perfezionata per causa imputabile all'opponente, perché il plico era stato indirizzato in modo errato alla società presso l'indirizzo del domicilio dei difensori senza indicazione di questi ultimi e senza prova dell'effettivo esito mediante avviso di ricevimento; la seconda notifica, avvenuta dopo la scadenza del termine, non poteva sanare retroattivamente il vizio. In cassazione l'opponente deduce violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta e sulla sanatoria dei vizi, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la tempestiva consegna all'ufficio postale desumibile dalla relata e che l'errore materiale nell'indicazione dell'indirizzo era sanato dal buon fine della seconda notifica entro termine ragionevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha confermato che la prima notificazione non si era perfezionata per causa imputabile alla notificante, poiché la busta/cartolina riportava un destinatario e un indirizzo non corrispondenti alla corretta destinazione dell'atto, mentre la relata interna non era dirimente rispetto ai dati esteriori della spedizione e, comunque, non era stata prodotta la busta predisposta dal mittente. Da ciò deriva che la seconda notifica, eseguita oltre il termine per l'opposizione, non poteva produrre sanatoria ex tunc, perché tale effetto opera solo quando il mancato perfezionamento della notifica sia dovuto a una fase sottratta al controllo della parte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, a una somma equitativa in favore della controparte e alla sanzione in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato come norma sulla notificazione, ma la Corte ne conferma l'inapplicabilità a sostegno della tesi della ricorrente nel caso concreto

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di rimessione in termini/sanatoria, ma la Corte esclude che vi fossero i presupposti per una sanatoria del vizio imputabile alla parte

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che il vizio della prima notifica fosse sanabile ex tunc, perché imputabile al notificante

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità e sanatoria, ma non applicato in senso favorevole alla stessa

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità/sanabilità della notifica, ma la Corte ritiene decisivo il difetto originario imputabile al mittente

  • art. 641 c.p.c.

    il termine per proporre opposizione decorre dalla notificazione del decreto ingiuntivo e, se la prima notifica dell'opposizione non si perfeziona per causa imputabile alla parte, il successivo rinnovo oltre il termine è tardivo

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato come norma sull'opposizione a decreto ingiuntivo e sulla sua notificazione

  • art. 650 c.p.c.

    la rinnovazione della notifica oltre il termine ordinario è ammessa solo quando il mancato perfezionamento dipenda da una fase non controllabile dalla parte, non quando l'errore sia imputabile al notificante

  • art. 3 della legge n. 53/1994

    richiamato dalla ricorrente in materia di notificazioni eseguite dal difensore, ma non idoneo a superare il difetto riscontrato

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non conduce a una diversa soluzione sul perfezionamento della notifica

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio e per l'opposizione ad essa

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa depositata

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna ulteriore a favore della controparte a seguito della definizione del giudizio conforme alla proposta

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestività della notifica dell'atto introduttivo deve risultare da una procedura notificatoria effettivamente perfezionata entro il termine di legge; la sola prova dell'avvio della spedizione non basta se la notifica non va a buon fine per causa imputabile al notificante.
  • Quando la notificazione a mezzo posta fallisce per un errore nella compilazione dei dati del destinatario o dell'indirizzo, e il vizio dipende dalla sfera di controllo della parte, la successiva notifica eseguita oltre il termine non sana retroattivamente la precedente omissione.
  • Ai fini della verifica del corretto perfezionamento della notificazione postale, assumono rilievo i dati esteriori della spedizione (ricevuta di accettazione, cartolina, busta esterna e avviso di ricevimento); la relata interna inserita nel plico non è di per sé decisiva se non corrisponde ai dati risultanti dagli atti postali e se non è documentato l'involucro spedito.
  • La rinnovazione della notificazione oltre il termine perentorio è consentita solo se il mancato perfezionamento dipende da una fase sottratta al potere di impulso della parte notificante; se invece l'errore è originario e imputabile alla parte, il termine resta spirato.
  • In presenza di notifica postale non perfezionata, l'onere di provare il tempestivo e valido perfezionamento grava sulla parte che intende avvalersene per dimostrare la tempestività dell'impugnazione o dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.