Circolare Inail n. 53 del 28 ottobre 2025
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi per il triennio 2026-2028 e misura della riduzione per il 2026 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'adozione, con decreto interministeriale del 30/09/2025 (su deliberazione Inail n.128 del 27/06/2025), degli Indici di Gravità Medi per il triennio 2026-2028 e la misura della riduzione percentuale dei premi e contributi per il 2026 pari al 13,02%. La riduzione si applica esclusivamente ai premi speciali per radiazioni (legge 93/1958) e ai contributi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall'Inps, e solo per i premi non interessati da aggiornamento tariffario con decorrenza 1° gennaio 2026. Sono richiamati i criteri di applicazione già stabiliti dal decreto 22 aprile 2014 e dalle circolari Inail/Inps; sono definite le modalità e i termini per le domande, nonché le condizioni diverse per attività avviate da oltre un biennio o da non oltre un biennio.
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali; fissazione Indici di Gravità Medi (2026-2028) e misura della riduzione per il 2026
Punti principali
Quadro normativo
Richiamo alle leggi e decreti rilevanti: legge 147/2013 (art.1, c.128), legge 145/2018, decreto ministeriale 22/04/2014, decreto interministeriale 30/09/2025 e deliberazione Inail n.128/27.06.2025; circolari Inail n.25/2014 e congiunta Inail/Inps n.32/83 del 01/07/2014.
Ambito di applicazione per il 2026
La riduzione 2026 (13,02%) si applica esclusivamente ai premi speciali per malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (legge 93/1958) e ai contributi della gestione agricoltura riscossi dall'Inps, ma non ai premi/contributi per i quali è intervenuto l'aggiornamento tariffario con decorrenza 1° gennaio 2026.
Indici di Gravità Medi (IGM)
Sono fissati gli IGM per il triennio 2026-2028 (allegati alla deliberazione) da utilizzare per l'applicazione della riduzione ai premi/contributi non ancora revisionati.
Misura della riduzione per il 2026
La riduzione percentuale per il 2026 è fissata al 13,02% sull'importo dei premi e contributi ammissibili.
Criteri di applicazione: attività iniziata da oltre un biennio
Per le attività con inizio antecedente al 3/01/2024 si applica il confronto tra Indice di Gravità Medio (IGM) e Indice di Gravità Aziendale (IGA), secondo le modalità previste dal decreto 22/04/2014.
Criteri di applicazione: attività iniziata da non oltre un biennio
Per le attività con inizio dal 3/01/2024 in poi la riduzione è riconosciuta su domanda previa attestazione del rispetto delle norme di salute e sicurezza; la domanda deve essere presentata entro la scadenza del primo biennio di attività.
Modalità di domanda e trasmissione
Per i premi speciali radiologici la domanda va presentata tramite il servizio online "Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali" su www.inail.it; per l'agricoltura va compilato il modulo "Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura" e inviato via PEC a dcod@postacert.inail.it per l'inserimento negli elenchi da comunicare all'Inps.
Effetti per istanze già accolte
Se nel corso del biennio l'istanza era già stata presentata e accolta, per il 2026 si applica la nuova misura del 13,02% senza necessità di nuova istanza.
Testo integrale
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