Deliberazione n. 564 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 14 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito della segnalazione di una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società devono impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica dei provvedimenti urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento n. 564 del 23 luglio 2026 riguarda la ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione concernente il possibile trasferimento o la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato sulle piattaforme Instagram e Telegram.
Segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, disposizione introdotta dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso.
L’art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.
Adozione dei provvedimenti d’urgenza
In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento competente può adottare in via d’urgenza un provvedimento finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Verificata la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 14 luglio 2026, le determinazioni nn. 381 e 382.
Misure imposte a Facebook, Meta e Telegram
Le determinazioni urgenti hanno disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale in formato hash, funzionale alle attività di individuazione e prevenzione della diffusione;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori;
- la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 14 luglio 2026.
Ratifica del Garante
Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 381 e 382 del 14 luglio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Il provvedimento ha quindi consolidato le misure urgenti già adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e preservare, con garanzie di non identificabilità diretta, eventuali evidenze necessarie a fini probatori.
Sanzioni
Il provvedimento esaminato non contiene l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR, né indica criteri di quantificazione o ulteriori sanzioni.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite Instagram e Telegram.
Intervento urgente del dirigente
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 381 e 382 del 14 luglio 2026, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione.
Misure imposte alle piattaforme
Il materiale è stato trasmesso in formato hash per consentirne l’individuazione e il blocco. Le società sono state inoltre prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 564 del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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