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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36033/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, imputato e condannato in primo grado con sentenza non irrevocabile per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p., impugnava l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 17 aprile 2026, depositata il 28 aprile 2026, che aveva confermato il decreto del GIP del 13 marzo 2026 di sequestro preventivo di un’autovettura acquistata nel 2021. Con un unico motivo deduceva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., carenza assoluta e apparenza della motivazione, nonché travisamento della consulenza tecnica depositata dalla difesa. Sosteneva che il Tribunale del riesame avesse erroneamente giudicato irrilevante la relazione, che ricostruiva le risorse finanziarie effettive dell’imputato, rispetto alla sproporzione tra tali risorse e i beni acquistati nel periodo d’imputazione, durante la partecipazione associativa e la commissione di delitti produttivi di redditi illeciti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo era non consentito perché, in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge, comprensiva dei soli vizi motivazionali radicali che rendano l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; l’ordinanza impugnata presentava invece una motivazione adeguata e non apparente. Il motivo era inoltre aspecifico e privo della necessaria autosufficienza, perché il ricorrente non aveva allegato la relazione tecnica né indicato l’atto alla cancelleria ai fini della trasmissione, impedendo alla Corte di verificarne il contenuto e il dedotto travisamento. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa evidente nella determinazione dell’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il ricorrente è imputato, condannato in primo grado con sentenza non irrevocabile, dei reati previsti e puniti dagli articoli 416 bis e 629, 416 bis.1, cod. pen.

    La norma identifica uno dei reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione sostanziale.

  • art. 629 c.p.

    Il ricorrente è imputato, condannato in primo grado con sentenza non irrevocabile, dei reati previsti e puniti dagli articoli 416 bis e 629, 416 bis.1, cod. pen.

    La norma identifica uno dei reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione sostanziale.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Il ricorrente è imputato, condannato in primo grado con sentenza non irrevocabile, dei reati previsti e puniti dagli articoli 416 bis e 629, 416 bis.1, cod. pen.

    La disposizione è richiamata per indicare l’aggravante contestata insieme ai reati; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Assoluta carenza di motivazione e mera apparenza della stessa (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), travisamento della relazione di consulenza tecnica depositata.

    La disposizione è indicata quale base del motivo di ricorso relativo alla carenza o apparenza della motivazione e al dedotto travisamento; la Corte dichiara il motivo non consentito e rileva che la motivazione dell’ordinanza non è apparente.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    Il ricorrente ha dunque eluso l’onere di allegazione (al momento della proposizione del ricorso) dell’atto del cui travisamento si duole (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 6, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, n.m.), anche nella forma della mera indicazione dell’atto alla cancelleria onerata della trasmissione, secondo quanto dispone il testo dell’art. 165 bis, disp. att., cod. proc. pen., non consentendo così alla Corte di accedere al testo oggetto del denunciato malinteso (significante).

    Per consentire alla Corte di verificare il travisamento denunciato, il ricorrente deve allegare l’atto al ricorso oppure indicarlo alla cancelleria perché sia trasmesso; l’omissione impedisce l’esame del contenuto dell’atto.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Secondo quanto dispone il testo dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa evidente nella determinazione delle cause di inammissibilità.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa evidente nella causa d’inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, la violazione di legge comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi motivazionali radicali, tali da rendere la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non è sufficiente che il ricorrente non condivida la valutazione motivata del giudice.
  • Chi denuncia in cassazione il travisamento di un atto deve allegarlo al ricorso oppure indicarlo alla cancelleria affinché ne curi la trasmissione; la mancata allegazione o indicazione, quando impedisca alla Corte di accedere all’atto, rende la censura priva della necessaria autosufficienza.
  • La condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue all’inammissibilità del ricorso; la somma alla Cassa è applicabile quando ricorrano profili di colpa evidente nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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