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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 235 del 26/03/2026

Provvedimento del 26 marzo 2026

Garante Privacy235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Esselunga S.p.A. non ha fornito nei termini un idoneo riscontro scritto a una richiesta di accesso presentata da un dipendente ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR, relativa alle registrazioni delle presenze sul luogo di lavoro. Il riscontro è stato reso solo dopo il reclamo e l'avvio dell'istruttoria. L'Autorità ha ritenuto illecito il trattamento sotto il profilo dell'omessa risposta, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e ha disposto la pubblicazione del provvedimento.

Esselunga S.p.A.: omesso riscontro a un'istanza di accesso ex art. 15 GDPR di un dipendente sulle registrazioni presenze

Esselunga S.p.A. - omesso riscontro a un'istanza di accesso del dipendente

Il Garante ha esaminato il reclamo di un dipendente nei confronti di Esselunga S.p.A. per mancato riscontro scritto a una richiesta di accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, presentata via PEC l'8 settembre 2024 e riferita alle registrazioni delle presenze lavorative. Il procedimento si è concluso con l'accertamento della violazione degli artt. 12 e 15 GDPR, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria e la disposizione della pubblicazione del provvedimento.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il reclamante aveva chiesto la conferma dell'esistenza delle registrazioni di entrata e uscita e la copia dello storico dei dati dal 9 dicembre 1997 al 15 maggio 2024. Nel reclamo ha rappresentato di non aver ricevuto alcuna risposta scritta, salvo un contatto telefonico dell'ufficio amministrativo/personale avvenuto il 9 settembre 2024, ritenuto non sufficiente a soddisfare il diritto esercitato.

L'Ufficio del Garante ha inviato un invito ad aderire il 18 novembre 2024. La società ha quindi trasmesso il proprio riscontro il 10 dicembre 2024, riferendo di aver gestito la richiesta tramite la Direzione Risorse Umane e di aver richiesto chiarimenti per la mole dei dati oggetto di accesso. Nelle difese successive la società ha ammesso di non avere fornito evidenza scritta tempestiva, attribuendo l'omissione a un errore umano e a una gestione interna non corretta della PEC ricevuta.

Trattamento esaminato e posizione della società

Il trattamento oggetto del procedimento riguarda la gestione di una richiesta di esercizio del diritto di accesso da parte di un dipendente, con particolare riferimento ai dati relativi alle presenze in entrata e uscita. La società ha sostenuto che la richiesta fosse stata inizialmente classificata come connessa alla gestione del rapporto di lavoro e che, a causa della procedura interna, fosse stata incanalata verso la Direzione Risorse Umane anziché verso la casella privacy.

Nelle memorie difensive ha anche evidenziato di avere adottato procedure e linee guida interne in materia di data protection, di avere erogato formazione al personale e di essersi attivata per evitare il ripetersi di simili inconvenienti. Ha inoltre rappresentato che la richiesta riguardava dati comuni, un solo interessato e che non vi sarebbe stato un pregiudizio concreto per il reclamante.

Quadro normativo richiamato

L'Autorità ha richiamato:

  • l'art. 12 GDPR, in particolare i parr. 1, 2, 3 e 4, sul dovere di fornire informazioni in forma concisa, trasparente e facilmente accessibile, di agevolare l'esercizio dei diritti, di rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, nonché di comunicare i motivi dell'eventuale diniego;
  • l'art. 15 GDPR, sul diritto di accesso e sul diritto a ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento;
  • l'art. 5, par. 2, GDPR, sul principio di responsabilizzazione;
  • l'art. 58, par. 2, lett. i), GDPR, sul potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie;
  • l'art. 83 GDPR, in particolare i parr. 1, 2, 3 e 5, per la qualificazione e quantificazione della sanzione;
  • l'art. 166 del Codice privacy e l'art. 18 della l. 689/1981 per l'ordinanza ingiunzione;
  • le Linee guida EDPB 1/2022 sul diritto di accesso e le Linee guida EDPB 4/2022 sul calcolo delle sanzioni.

Valutazioni del Garante

Il Garante ha ritenuto che la società non avesse fornito un idoneo riscontro alla richiesta del 8 settembre 2024, essendosi limitata a un contatto telefonico non dimostrato nei suoi contenuti e comunque non sufficiente in presenza di una richiesta scritta. È stato evidenziato che il riscontro completo è arrivato solo dopo il reclamo e l'intervento dell'Autorità, dunque oltre il termine di legge.

L'Autorità ha sottolineato che, se la richiesta è presentata per iscritto e l'interessato non chiede un riscontro orale, il titolare deve rispondere per iscritto. Ha inoltre osservato che il titolare non può subordinare l'istruttoria sull'accesso alla valutazione delle ragioni della richiesta, dovendo limitarsi a verificare l'oggetto della domanda e l'effettiva detenzione dei dati personali. Secondo il Garante, la richiesta era chiara, era stata inviata a un indirizzo PEC della società e quindi doveva essere gestita come valida richiesta di esercizio dei diritti.

Esito e sanzione

L'Autorità ha dichiarato l'illiceità del trattamento nei termini descritti in motivazione e ha ritenuto che la violazione non fosse minore, anche per la natura delle plurime violazioni inerenti all'esercizio del diritto di accesso. Ha quindi applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, ritenuta proporzionata e dissuasiva alla luce dei criteri dell'art. 83, par. 2, GDPR.

Nella quantificazione sono stati considerati il livello di gravità medio, la durata della violazione, il numero limitato di interessati coinvolti, l'assenza di precedenti pertinenti, la cooperazione con l'Autorità, le misure adottate per mitigare i rischi e le condizioni economiche della società, valutate sul bilancio 2024.

Disposizioni finali

Il Garante ha ordinato a Esselunga S.p.A. di pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con possibilità di pagamento in misura ridotta pari alla metà nei casi e termini previsti dalla legge. Ha inoltre disposto la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito Internet dell'Autorità, la pubblicazione del provvedimento e l'annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.

Punti principali

Origine del procedimento e richiesta dell'interessato

Il procedimento origina dal reclamo di un dipendente che, dopo aver inviato il 8 settembre 2024 una PEC per esercitare il diritto di accesso ex art. 15 GDPR, lamentava di non aver ricevuto alcun riscontro scritto. La richiesta riguardava le registrazioni delle presenze come lavoratore e la copia dello storico delle registrazioni in entrata e uscita dal 9 dicembre 1997 al 15 maggio 2024.

Condotta della società e riscontro tardivo

Esselunga S.p.A. ha dichiarato di avere ricevuto la richiesta sulla PEC societaria e di averla gestita dalla Direzione Risorse Umane, contattando telefonicamente l'interessato per chiarimenti. Tuttavia ha riconosciuto di non avere fornito un riscontro scritto tempestivo. Il riscontro completo è stato inviato solo il 10 dicembre 2024, dopo l'invito ad aderire del Garante del 18 novembre 2024 e l'apertura dell'istruttoria.

Violazioni contestate e norme applicate

L'Autorità ha ritenuto violati gli artt. 12 e 15 GDPR. In particolare, ha rilevato che il titolare deve rispondere per iscritto alle richieste presentate per iscritto, salvo che l'interessato chieda un riscontro orale, e deve farlo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, eventualmente prorogabile di due mesi con informativa motivata. È stato richiamato anche l'art. 5, par. 2 GDPR sulla responsabilizzazione e l'art. 168 del Codice privacy sulle falsità nel procedimento, senza che emergessero, però, profili decisivi in tal senso.

Valutazioni del Garante sulla gestione della richiesta

Il Garante ha osservato che la richiesta era chiara e presentata tramite un canale PEC indicato dalla società; inoltre, la prassi interna non poteva giustificare la mancata evasione scritta della domanda. È stato precisato, anche richiamando le linee guida EDPB sul diritto di accesso, che il titolare non deve verificare le motivazioni della richiesta ma solo il suo oggetto, e che una richiesta inviata su un canale diverso da quello preferito dal titolare resta in linea di principio valida e deve essere gestita di conseguenza.

Sanzione, criteri di quantificazione e misure disposte

Ritenuta la violazione non minore, l'Autorità ha applicato l'art. 58, par. 2, lett. i), e l'art. 83, par. 5, lett. b), GDPR, comminando una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro. Nella quantificazione sono stati considerati la gravità media, l'unicità dell'interessato coinvolto, l'assenza di precedenti, la cooperazione della società, le misure successivamente adottate e le condizioni economiche del contravventore. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatorapporto di lavorosanzioni gdprpubblica amministrazione

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