Cassazione Penale, Sentenza n. 26343/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso: 1) denuncia inosservanza/erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione (art. 648 c.4 c.p.), contestando che gli elementi fattuali non dimostrerebbero il dominio o la disponibilità materiale del veicolo e la sussistenza del dolo; 2) deduce violazione degli artt. 132-133 c.p. e vizio di motivazione nella dosimetria della pena, chiedendo la rideterminazione o il vizio della motivazione sullo scostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato: l'imputato era stato sorpreso seduto sul sedile posteriore di un'autovettura di provenienza furtiva, parcheggiata (non in circolazione), con segni di effrazione, finestrino rotto, blocchetto di accensione danneggiato e interni in disordine; tali elementi sono risultati gravemente indiziari di una relazione di fatto (dominio/disponibilità) tra imputato e bene e hanno consentito di ritenere integrato il dolo, anche nella forma eventuale. La Corte ha escluso che l'assenza delle chiavi o il fatto di non essere il conducente escludessero la ricettazione. Sul secondo motivo ha ritenuto legittima e congrua la motivazione della Corte territoriale sulla misura della pena: lo scostamento dal minimo edittale è giustificato dai molteplici precedenti penali, anche specifici, che attestano una spiccata pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648, comma 4, cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto applicabile il reato di ricettazione, considerando sufficiente il possesso materiale o il dominio di fatto sul bene e il dolo anche nella forma eventuale desumibile dagli indici esteriori della provenienza furtiva.
artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Gli artt. 132-133 sono stati interpretati nel senso che lo scostamento dal minimo edittale può essere motivato con la presenza di molteplici precedenti penali e con la valutazione della pericolosità sociale; la motivazione della Corte di merito è stata ritenuta congrua.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (enunciazione motivi)
Menziionato come riferimento procedurale per l'enunciazione sintetica dei motivi in sede di cassazione; utilizzato per delimitare l'esposizione dei motivi nel ricorso.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera)
Richiamata per l'affermazione che il dolo nella ricettazione può essere configurato anche nella forma eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio della illecita provenienza della cosa; principio applicato dalla Corte per giustificare la ricostruzione del dolo.
Massime di principio
- La mera assenza delle chiavi non esclude la responsabilità per ricettazione se esistono segni oggettivi (effrazione, blocchetto danneggiato, interni in disordine) che rendono verosimile il possesso o la disponibilità materiale del bene.
- La presenza di una persona all'interno di un veicolo di provenienza furtiva, parcheggiato e non in circolazione, costituisce elemento gravemente indiziario di un rapporto di fatto con il bene, salvo giustificazioni probanti fornite dall'imputato.
- Il dolo nella ricettazione può essere desunto anche in forma eventuale: è sufficiente che l'agente abbia accettato il rischio che il bene provenisse da reato, non è necessaria la prova dell'atto di acquisto originario.
- Il caso del passeggero su veicolo in circolazione è distint o: in quella ipotesi la relazione di fatto può essere riferita al conducente, per cui la mera presenza a bordo in movimento può non essere idonea a fondare la ricettazione senza ulteriori elementi.
- Sulla determinazione della pena, lo scostamento dal minimo edittale richiede una motivazione specifica; plurimi precedenti penali e la valutazione della pericolosità sociale sono elementi idonei a giustificarlo.
- In Cassazione la valutazione della prova materiale e degli indici di responsabilità è limitata: la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito quando la motivazione di questi ultimi è coerente e priva di vizi logico-giuridici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26312/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26313/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26314/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26315/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26316/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26317/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →