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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26343/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso: 1) denuncia inosservanza/erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione (art. 648 c.4 c.p.), contestando che gli elementi fattuali non dimostrerebbero il dominio o la disponibilità materiale del veicolo e la sussistenza del dolo; 2) deduce violazione degli artt. 132-133 c.p. e vizio di motivazione nella dosimetria della pena, chiedendo la rideterminazione o il vizio della motivazione sullo scostamento dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato: l'imputato era stato sorpreso seduto sul sedile posteriore di un'autovettura di provenienza furtiva, parcheggiata (non in circolazione), con segni di effrazione, finestrino rotto, blocchetto di accensione danneggiato e interni in disordine; tali elementi sono risultati gravemente indiziari di una relazione di fatto (dominio/disponibilità) tra imputato e bene e hanno consentito di ritenere integrato il dolo, anche nella forma eventuale. La Corte ha escluso che l'assenza delle chiavi o il fatto di non essere il conducente escludessero la ricettazione. Sul secondo motivo ha ritenuto legittima e congrua la motivazione della Corte territoriale sulla misura della pena: lo scostamento dal minimo edittale è giustificato dai molteplici precedenti penali, anche specifici, che attestano una spiccata pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha ritenuto applicabile il reato di ricettazione, considerando sufficiente il possesso materiale o il dominio di fatto sul bene e il dolo anche nella forma eventuale desumibile dagli indici esteriori della provenienza furtiva.

  • artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Gli artt. 132-133 sono stati interpretati nel senso che lo scostamento dal minimo edittale può essere motivato con la presenza di molteplici precedenti penali e con la valutazione della pericolosità sociale; la motivazione della Corte di merito è stata ritenuta congrua.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (enunciazione motivi)

    Menziionato come riferimento procedurale per l'enunciazione sintetica dei motivi in sede di cassazione; utilizzato per delimitare l'esposizione dei motivi nel ricorso.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera)

    Richiamata per l'affermazione che il dolo nella ricettazione può essere configurato anche nella forma eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio della illecita provenienza della cosa; principio applicato dalla Corte per giustificare la ricostruzione del dolo.

Massime di principio

  • La mera assenza delle chiavi non esclude la responsabilità per ricettazione se esistono segni oggettivi (effrazione, blocchetto danneggiato, interni in disordine) che rendono verosimile il possesso o la disponibilità materiale del bene.
  • La presenza di una persona all'interno di un veicolo di provenienza furtiva, parcheggiato e non in circolazione, costituisce elemento gravemente indiziario di un rapporto di fatto con il bene, salvo giustificazioni probanti fornite dall'imputato.
  • Il dolo nella ricettazione può essere desunto anche in forma eventuale: è sufficiente che l'agente abbia accettato il rischio che il bene provenisse da reato, non è necessaria la prova dell'atto di acquisto originario.
  • Il caso del passeggero su veicolo in circolazione è distint o: in quella ipotesi la relazione di fatto può essere riferita al conducente, per cui la mera presenza a bordo in movimento può non essere idonea a fondare la ricettazione senza ulteriori elementi.
  • Sulla determinazione della pena, lo scostamento dal minimo edittale richiede una motivazione specifica; plurimi precedenti penali e la valutazione della pericolosità sociale sono elementi idonei a giustificarlo.
  • In Cassazione la valutazione della prova materiale e degli indici di responsabilità è limitata: la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito quando la motivazione di questi ultimi è coerente e priva di vizi logico-giuridici.

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