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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17195/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'efficacia e opponibilità di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. sui canoni di locazione (anche futuri) già emessa in una esecuzione presso terzi, rispetto a una successiva esecuzione immobiliare sul medesimo immobile. In particolare: (i) chi fosse titolare del credito dei canoni (se l'assegnatario per effetto dell'ordinanza o il debitore esecutato), (ii) se l'assegnazione di canoni futuri abbia effetto trasferitivo immediato o solo obbligatorio, e (iii) se la successiva richiesta di pignoramento dell'immobile potesse attrarre i canoni già assegnati. Sul piano processuale, il ricorso per cassazione ha avuto anche profili di regolarità della notificazione al debitore esecutato (Vender di Motor Agricola D.O.O. C. s.n.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Angera Securitisation (doValue), per inesecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della società esecutata (Vender di Motor Agricola), dovendo ritenersi che la società non sia stata efficacemente raggiunta dalla notificazione. Pur decidendo in rito, la Corte ha enunciato un principio di diritto: l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. trasferisce immediatamente la titolarità del credito (anche di canoni futuri, se la fonte è individuabile) all'assegnatario e fa uscire tale credito dal patrimonio del debitore esecutato; una successiva esecuzione immobiliare sul bene produttivo dei canoni non intacca tali canoni né legittima organi dell'esecuzione immobiliare ad adottare provvedimenti incidenti su canoni già assegnati. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e ad eventuale contributo unificato integrativo.

Norme richiamate

  • art. 553 cod. proc. civ.

    L'ordinanza di assegnazione emessa nell'esecuzione presso terzi trasferisce la titolarità del credito staggito all'assegnatario; effetto traslativo immediato (ope iudicis), salvo l'effettiva estinzione legata all'esazione ('salvo esazione').

  • art. 559 cod. proc. civ.

    Rilevato dalla ricorrente ma la Corte lo considera nel quadro delle norme sugli effetti dell'assegnazione; non modifica la conclusione sulla trasferibilità immediata del credito.

  • art. 820 cod. civ.

    I canoni di locazione sono frutti civili della cosa; pertanto, soggetti al vincolo di pignoramento dell'immobile ai sensi dell'art. 2912 c.c., ma anche autonomamente disponibili quale bene-credito.

  • art. 2912 cod. civ.

    Estende al corrispettivo delle locazioni il vincolo del pignoramento imposto sulla cosa; tuttavia l'assegnazione giudiziale ex art. 553 opera una fuoriuscita del credito dal patrimonio dell'esecutato.

  • art. 2914 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cessione di crediti futuri sarebbe solo obbligatoria fino alla maturazione; la Corte ritiene invece che l'ordinanza di assegnazione operi comunque trasferimento immediato della titolarità anche per crediti futuri individuabili.

  • art. 2812 cod. civ.

    Norma sulla opponibilità delle cessioni di pigioni ai creditori ipotecari: la Corte osserva che tale disciplina riguarda cessioni volontarie trascrivibili e non l'assegnazione giudiziale ex art. 553, che ha natura e meccanismi diversi.

  • art. 2918 cod. civ.

    Norma che regola conflitti tra cessioni e diritti dei creditori esecutivi: la Corte ritiene che la ratio di detta disposizione attenga alle cessioni volontarie e alla necessità di pubblicità, non potendo valere come criterio risolutore rispetto all'assegnazione giudiziale.

  • art. 371-bis cod. proc. civ.

    Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in caso di mancata ottemperanza all'ordine della Corte di rinnovare la notificazione: l'omissione radicale dell'adempimento rende il ricorso inammissibile.

  • art. 291 cod. proc. civ.

    Norma impiegata per la rinnovazione della notificazione; la Corte ha ritenuto che l'ordine di rinnovazione fosse perentorio e che il successivo comportamento della ricorrente non abbia rispettato i limiti di diligenza richiesti.

  • art. 150 cod. proc. civ.

    La notificazione per pubblici proclami è ammessa solo se ricorrono i presupposti (più destinatari o difficoltà identificative); nel caso concreto non poteva essere utilizzata essendo un solo destinatario.

  • art. 44 legge fallimentare

    Evocata dalla ricorrente per analogia ma la Corte distingue il regime concorsuale del fallimento (che può rendere inefficaci pagamenti successivi) dall'esecuzione singolare, ritenendo non applicabile quell'inefficacia alla normale esecuzione forzata.

  • art. 363 cod. proc. civ.

    Norma che consente alla Corte, anche se il ricorso è inammissibile, di enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge: la Corte l'ha utilizzata per chiarire gli effetti dell'assegnazione ex art. 553 sui canoni e la loro opponibilità.

  • art. 2928 cod. civ.

    Richiamata nella spiegazione che l'effetto estintivo del pagamento si verifica con l'esazione; l'assegnazione è 'salvo esazione' per l'effetto estintivo definitivo.

Massime di principio

  • L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. trasferisce immediatamente la titolarità del credito staggito all'assegnatario; anche i canoni futuri, se la fonte è identificabile, escono dal patrimonio dell'esecutato al momento della pronuncia.
  • Una successiva esecuzione immobiliare sul bene che produce i canoni non intacca i canoni già assegnati: gli organi della procedura immobiliare non possono adottare provvedimenti sui canoni già trasferiti con ordinanza ex art. 553.
  • Le norme sulla opponibilità delle cessioni ai creditori (es. artt. 2812 e 2918 c.c.) tutelano la pubblicità delle cessioni volontarie e non sostituiscono gli effetti di una assegnazione giudiziale; l'assenza di trascrivibilità dell'ordinanza non ne frena l'effetto traslativo giudiziale.
  • In esecuzioni multiple su beni con rapporti interconnessi (pignoramento presso terzi sui canoni e pignoramento immobiliare), il coordinamento spetta normalmente al giudice dell'esecuzione immobiliare se le procedure sono riunite; ma se l'esecuzione presso terzi si chiude con ordinanza di assegnazione, quella ordinanza rende autonomo il percorso dell'assegnatario.
  • In ambito processuale, il rispetto delle regole di notifica è essenziale: la mancata notifica a un litisconsorte necessario o la mancata ottemperanza a un ordine di rinnovazione determina inammissibilità del ricorso per cassazione; la notifica deve essere tempestiva, diligente e documentata (consultare registri pubblici per individuare sedi e dati).
  • Se sussistono condotte elusive o collusive del debitore e di un creditore che pregiudichino altri creditori, esistono rimedi (azione di simulazione, azione risarcitoria); ma la legittima azione esecutiva presso terzi rimane ammessa e protetta dal sistema delle esecuzioni singolari.

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