Cassazione Civile, Sentenza n. 17264/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia nasce da una transazione che attribuiva a CDF S.r.l. un diritto di prelazione nella stipula di un appalto di manutenzione e pulizie nel centro commerciale gestito dalle società concedenti. Tale diritto è stato violato e l'appalto affidato a terzi; CDF ha chiesto la reintegrazione in forma specifica. Il Tribunale di Agrigento ha escluso la reintegrazione per eccessiva oneriosità e ha liquidato il risarcimento per equivalente. La Corte d'Appello di Palermo ha annullato tale liquidazione ritenendo che CDF avesse chiesto soltanto la reintegrazione in forma specifica e non anche il risarcimento per equivalente, per cui quest'ultimo non poteva essere accordato in difetto di specifica domanda, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. CDF ha impugnato in Cassazione denunciando la violazione dell'art. 2058 c.c. e sostenendo che la domanda di reintegrazione in forma specifica comprende implicitamente, come "minus", la domanda di risarcimento per equivalente e pertanto il giudice poteva e doveva liquidare il danno in denaro se la reintegrazione risultava impraticabile o eccessivamente onerosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato il principio secondo cui la domanda di risarcimento in forma specifica comprende implicitamente la domanda di risarcimento per equivalente (il "meno" rispetto al "più" della reintegrazione), e pertanto il giudice del merito può disporre, anche d'ufficio nell'esercizio della discrezionalità, il risarcimento per equivalente quando la reintegrazione in forma specifica non sia ottenibile o sia eccessivamente onerosa. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse disatteso questo principio e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame, demandando al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2058 c.c.
Denunciata dal ricorrente come norma violata. La Corte si è pronunciata sul principio di continenza tra reintegrazione in forma specifica e risarcimento per equivalente più pergiuridico che su un'applicazione diretta dell'articolo, riconoscendo che la domanda di reintegrazione contiene implicitamente quella di risarcimento per equivalente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ricorda che il giudice non può disporre la reintegrazione in forma specifica se è stata chiesta solo la liquidazione per equivalente, ma può disporre il risarcimento per equivalente quando sia stata chiesta la reintegrazione in forma specifica (rapporto di continenza).
art. 2932 c.c.
Richiamato nel discorso sulla natura della prelazione volontaria (meramente obbligatoria e incoercibile). La Corte ha comunque ritenuto che l'incoercibilità della prestazione non esclude la possibilità di ottenere il risarcimento per equivalente qualora la reintegrazione sia impraticabile o eccessivamente onerosa.
Massime di principio
- La domanda di reintegrazione in forma specifica comprende implicitamente la domanda di risarcimento per equivalente; quindi il giudice può liquidare i danni in denaro quando la reintegrazione sia eccessivamente onerosa o non attuabile.
- Non vale il contrario: se il danneggiato ha chiesto solo il risarcimento per equivalente, il giudice non può sostituirlo con la reintegrazione in forma specifica senza violare l'art. 112 c.p.c.
- In controversie su diritti di prelazione volontaria (anche se incoercibili), la soluzione pratica è che il giudice, valutata l'impossibilità o l'onerosità della reintegrazione, può optare per il risarcimento per equivalente.
- Per evitare contestazioni procedurali è consigliabile, nella domanda iniziale, chiedere espressamente anche il risarcimento alternativo per equivalente qualora si domandi la reintegrazione in forma specifica.
- La scelta tra reintegrazione e risarcimento spetta al creditore/danneggiato (principio di facoltà), salvo limiti di buona fede; il giudice può però, nell'ambito della discrezionalità e secondo i principi di continenza, disporre il rimedio minore quando il maggiore non sia ottenibile.
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