Cassazione Penale, Sentenza n. 38821/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di rinvio relativa alla condanna per detenzione di esplosivi e alla rilevanza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991. Il ricorrente deduceva: violazione per preclusione e res iudicata rispetto a precedente giudizio (art. 649 c.p.p.), travisamento della prova e delle intercettazioni, mancanza di collegamento certo tra la detenzione degli esplosivi e la finalità di agevolare l'associazione mafiosa (si rimproverava che la Corte aveva fatto valutazioni probabilistiche e non probatorie), illogicità nel ritenere che soggetti ritenuti estranei al gruppo potessero essere avvicinati per compiere atti a vantaggio della cosca, e contestazione della prescrizione ove venuta meno l'aggravante
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (lo ha dichiarato infondato). Ha confermato che il giudice di rinvio può adottare un diverso percorso argomentativo rispetto a quello censurato purché adeguatamente motivato e nel rispetto dei limiti del giudicato progressivo. Ha ritenuto legittima la ricostruzione della Corte d'appello di Reggio Calabria che, sulla base delle conversazioni intercettate e della natura degli ordigni azionabili a distanza, ha qualificato la finalità della detenzione come riconducibile al sodalizio mafioso, non essendo necessari attentati realizzati per configurare l'aggravante; ha inoltre escluso che vi fosse travisamento tale da annullare la valutazione. In definitiva la condanna confermata in sede di rinvio (pena rideterminata per il delitto sul capo I a 3 anni di reclusione e 4.000 euro di multa) è stata ritenuta legittima
Norme richiamate
Norma sull'associazione di stampo mafioso; rilevata la necessità di individuare l'associazione e la correlazione precisa del fatto alla finalità mafiosa; la Cassazione ha disposto annullamento senza rinvio dove il giudicato impediva la prosecuzione dell'azione su quel capo
Aggravante per finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa applicata alla detenzione di esplosivi; la Corte ha confermato che può essere riconosciuta se emerge con sufficiente certezza la finalità di favorire la consorteria, desumibile da elementi concreti (natura degli ordigni, modalita' di azionamento, intercettazioni)
Norma richiamata in relazione al reato di detenzione di esplosivi oggetto del capo I; riferimento alla fattispecie base cui è stata poi applicata l'aggravante
Richiamato dalla difesa con riferimento alla preclusione per precedente giudicato; la Corte ha valutato che il giudicato non impediva automaticamente la rinnovata affermazione di responsabilità sul rinvio quando la datazione e l'operatività siano indeterminate e non coincidano puntualmente
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme sulle censure di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; utilizzate per articolare i motivi di impugnazione che la Corte ha esaminato e respinto ove infondati
art. 627, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso (collegato a censure su intercettazioni e travisamento della prova); la Cassazione non ha rilevato un travisamento tale da rendere illegittima la valutazione di merito
Massime di principio
- Il giudice chiamato a decidere in sede di rinvio può adottare un diverso percorso argomentativo e rivalutare l'intero compendio probatorio, purché motivi adeguatamente le ragioni del nuovo convincimento e rispetti i limiti del giudicato formatosi
- Per riconoscere l'aggravante prevista dall'art. 7 L.203/1991 occorre una correlazione precisa tra il fatto e la finalità di agevolare l'associazione mafiosa; tale finalità può essere desunta da elementi concreti e non richiede necessariamente che l'atto intimidatorio sia effettivamente consumato
- La detenzione di esplosivi dotati di meccanismo di azionamento a distanza è un indice grave della finalità intimidatoria e può giustificare il riferimento alla finalità mafiosa anche in assenza di atti compiuti
- Il precedente giudicato impedisce la prosecuzione dell'azione solo nella misura in cui il fatto e il periodo temporale siano coincidenti e la preclusione sia chiaramente estendibile; occorre un'esame specifico della sovrapposizione materiale e temporale
- L'allegazione di travisamento delle intercettazioni richiede dimostrazione concreta dell'errore nella trascrizione o nell'attribuzione delle parole, non bastando critiche generiche alla valutazione di merito
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