Circolare numero 130 del 7-9-2004
SOMMARIO: Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2004 Semplificato parte C: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 15.01.2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’approvazione del Mod. 770/2004 Semplificato e ne riepiloga finalità, soggetti obbligati, modalità e termini di presentazione telematica. Contiene inoltre indicazioni operative per la compilazione, con particolare attenzione alle operazioni straordinarie che comportano o meno l’estinzione del sostituto d’imposta, e a specifiche casistiche contributive e previdenziali rilevanti per INPS e altri enti. Vengono inoltre richiamate alcune novità, tra cui nuovi codici di qualifica assicurativa e di tipo rapporto, nonché chiarimenti su contribuzione atipica ex INPDAI, lavoratori disabili, apprendisti, personale richiamato alle armi e accredito di contribuzione figurativa in casi particolari.
Modello 770/2004 Semplificato: approvazione, modalità di presentazione e istruzioni di compilazione
Modello 770/2004 Semplificato: approvazione, presentazione e istruzioni operative
La circolare disciplina il Mod. 770/2004 Semplificato, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2004, e ne definisce la funzione di comunicazione telematica dei dati fiscali, contributivi, previdenziali, assicurativi e di assistenza fiscale riferiti all’anno 2003. Le indicazioni sono rivolte ai sostituti d’imposta, incluse le Amministrazioni dello Stato, e contengono anche chiarimenti operativi per la compilazione in casi ordinari e straordinari.
Ambito di applicazione e contenuto del modello
Il modello deve essere utilizzato per comunicare le ritenute operate nel 2003 e i dati relativi a somme o valori corrisposti soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali dovuti a INPS, INPDAP, IPOST e premi assicurativi dovuti all’INAIL. Esso ricomprende le certificazioni rilasciate per redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai dati dell’assistenza fiscale prestata nello stesso anno.
Soggetti obbligati e modalità di trasmissione
I soggetti obbligati sono indicati dettagliatamente nelle istruzioni del modello. La dichiarazione, ai sensi dell’art. 4 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del medesimo DPR. La presentazione si considera effettuata nel giorno in cui la dichiarazione è ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, che rilascia la prova dell’avvenuta ricezione. Il termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2004.
Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta
La circolare distingue le operazioni straordinarie che comportano estinzione del sostituto da quelle che non la determinano. In caso di liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa senza prosecuzione dell’attività, la dichiarazione è presentata dal liquidatore, dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto; i dati previdenziali sono contrassegnati dalla matricola aziendale del soggetto cessato.
Se l’operazione straordinaria con estinzione interviene nel corso del 2003 o nel 2004 prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve inviare anche le comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati. Quando il conguaglio fiscale e l’eventuale conguaglio previdenziale sono stati effettuati dall’estinto, deve essere trasmessa un’unica comunicazione per ciascun percipiente/assicurato, indicando anche il codice fiscale del sostituto estinto. In tal caso i dati previdenziali e assistenziali restano associati alla matricola aziendale del soggetto che ha corrisposto le somme nel 2003.
Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto
Nei casi di trasformazione, scissione parziale, cessione di ramo d’azienda o conferimento di ditta individuale in società di persone, con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il sostituto cedente indica nella propria comunicazione i redditi erogati fino al momento della cessione e, ai fini fiscali, riporta il codice 8 al punto 51. La parte previdenziale contiene i dati relativi alle retribuzioni corrisposte fino alla cessione, con la propria matricola azienda.
Il sostituto subentrante, tenuto al rilascio del CUD, presenta una comunicazione fiscale comprensiva di tutti i redditi del personale acquisito, evidenziando nei punti da 48 a 59 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. Nella parte previdenziale deve indicare soltanto i dati di propria competenza, salvo che il cedente abbia già provveduto con il CUD ai soli fini previdenziali.
Composizione del modello e rinvii interpretativi
Il modello 770/2004 Semplificato e le relative istruzioni sono reperibili sui siti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate. La struttura del modello non presenta variazioni rispetto all’anno precedente. Le informazioni di interesse dell’INPS sono contenute nella Parte A e nella Parte C; per la compilazione della Parte C si rinvia all’Appendice del provvedimento e ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 44 del 10 marzo 2004 in materia di certificazione CUD.
Sezione 1: qualifica assicurativa, codice contratto e tipo rapporto
Quando sono presenti dati previdenziali e assistenziali INPS, i punti 1, 2 e 3 della qualifica assicurativa devono essere sempre compilati. La circolare introduce la nuova qualifica assicurativa "A", riferita all’atipica ex INPDAI. Al punto 16 va indicato il codice del contratto nazionale applicato o di quello più affine, secondo la tabella aggiornata allegata.
Al punto 20, dedicato al tipo rapporto, è introdotto il nuovo codice "10" per i lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS). Tale codice va utilizzato per i dipendenti di aziende inquadrate con obbligo del contributo DS ma non soggetti a tale versamento; in presenza del codice 10 non deve essere barrata la casella "Assicurazioni coperte DS".
Sezione 2: retribuzioni particolari e contribuzione atipica ex INPDAI
Per i periodi coperti da contribuzione atipica ex INPDAI, la compilazione segue istruzioni specifiche. Nella Sezione 1 va indicata la qualifica "A", insieme alla matricola e alla provincia lavoro, con barratura della casella IVS. Nella Sezione 2, al punto 26, si usa il codice "AT" con il significato di contribuzione atipica ex INPDAI; ai punti 27 e 28 si riportano le date di inizio e fine del trimestre di riferimento; al punto 29 la retribuzione di riferimento; al punto 30 il numero di settimane retribuite. Per tale fattispecie non devono essere inseriti dati nella Sezione 3.
Altre fattispecie contributive e codici specifici
Sono richiamate particolari istruzioni per la gestione contabile separata del personale iscritto al soppresso Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, nonché per le agevolazioni contributive e il personale richiamato alle armi, come da messaggio n. 7390 del 15 marzo 2004.
Per i lavoratori disabili con diritto alla fiscalizzazione dei contributi ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999 si usano i codici tipo rapporto "66" per la fiscalizzazione totale e "67" per quella al 50%. Per gli apprendisti trasformati che beneficiano dell’ulteriore agevolazione prevista dalla legge n. 87 del 28 febbraio 1987, si utilizzano le qualifiche assicurative "R" per apprendista qualificato impiegato e "W" per apprendista qualificato operaio. Se la trasformazione avviene in corso d’anno, devono essere predisposte comunicazioni distinte con i codici "4" o "5" per l’assicurazione infortuni, secondo la posizione del lavoratore.
Per il personale richiamato alle armi, il codice di tipo retribuzione particolare da utilizzare è "37" al punto 26 della Sezione 2; per i dipendenti iscritti all’ex Fondo si impiegano inoltre i codici "Z4" per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 o "X4" per quelli iscritti anteriormente a tale data, in un altro rigo delle retribuzioni particolari.
Fondo speciale telefonia in concessione
Per i lavoratori iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione alla data del 31 dicembre 1995, la circolare chiarisce che la retribuzione pensionabile da indicare al punto 34 delle retribuzioni particolari è quella determinata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 672/1973 e delle norme previgenti al decreto legislativo n. 658/1996. Essa comprende esclusivamente stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni di merito o ad personam, indennità di contingenza, indennità di mensa, tredicesima e quattordicesima mensilità limitatamente alla quota riferibile alle precedenti voci, nonché premio annuo o premio aziendale.
Accredito di contribuzione figurativa: congedo matrimoniale e donazione di sangue
Per i lavoratori operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative, il congedo matrimoniale dà diritto a un assegno a carico dell’INPS pari a sette giornate di retribuzione, anticipato dal datore di lavoro e conguagliato sul Mod. DM10/2 con codice L051. Tuttavia tale evento non costituisce una fattispecie che consenta l’accredito di contribuzione figurativa intera o ridotta; se il lavoratore non ha percepito integrazioni di retribuzione dal datore di lavoro, il periodo rimane scoperto ai fini contributivi.
Per i donatori di sangue e di emocomponenti, ai sensi della legge n. 107/1990 e del D.M. 20 dicembre 1999, la giornata di astensione dal lavoro è coperta da normale retribuzione anticipata dal datore di lavoro e conguagliata sul Mod. DM10/2 con codice S110. I relativi contributi previdenziali sono accreditabili figurativamente su richiesta del lavoratore dipendente, con limite ordinario di quattro giornate annue; ai fini dell’accredito devono essere compilati anche i punti 35 e 36 della Sezione 3.
Punti principali
Approvazione e finalità del modello
È approvato il Mod. 770/2004 Semplificato, con istruzioni per la compilazione, destinato ai sostituti d’imposta che nel 2003 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti a INPS, INPDAP, IPOST e/o premi INAIL. Il modello serve a trasmettere via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali, contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata.
Soggetti obbligati e contenuto delle comunicazioni
Sono tenuti alla presentazione i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, secondo le indicazioni analitiche contenute nelle istruzioni del modello. Il 770/2004 Semplificato raccoglie le certificazioni rilasciate per redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in capitale da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai dati contributivi, previdenziali, assicurativi e all’assistenza fiscale riferiti al 2003.
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato ai sensi del DPR n. 322/1998. La presentazione si considera avvenuta nel giorno della ricezione telematica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita comunicazione di avvenuto ricevimento. Il termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2004.
Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto
In caso di liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa senza prosecuzione dell’attività, la dichiarazione è presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto, utilizzando la matricola aziendale del soggetto cessato per i dati previdenziali. Se invece vi è prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (ad esempio fusione per incorporazione o scissione totale), e il passaggio dei dipendenti avviene senza interruzione del rapporto, il dichiarante deve trasmettere anche le comunicazioni relative ai dati delle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati. In presenza di conguaglio effettuato dall’estinto, deve essere trasmessa un’unica comunicazione per ciascun percipiente, indicando anche il codice fiscale del sostituto estinto; i dati previdenziali e assistenziali restano associati alla matricola dell’estinto.
Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto
Nei casi di trasformazione, scissione parziale, cessione di ramo d’azienda o conferimento, con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto, il sostituto cedente indica i redditi erogati fino alla cessione e, ai fini fiscali, inserisce il codice 8 nel punto 51. La parte previdenziale contiene i dati riferiti alle retribuzioni corrisposte fino alla cessione, con la propria matricola azienda. Il sostituto subentrante, tenuto al rilascio del CUD, compila la comunicazione fiscale includendo i redditi percepiti dal personale acquisito e indicando nei punti da 48 a 59 le somme corrisposte dal precedente sostituto; nella parte previdenziale riporta soltanto i dati di propria competenza.
Struttura del modello e rinvio alle istruzioni
Il modello non presenta variazioni rispetto all’anno precedente. Le informazioni di interesse dell’INPS sono collocate nella Parte A e nella Parte C. Le istruzioni di compilazione richiamano l’Appendice al provvedimento e i chiarimenti già forniti con la circolare n. 44 del 10 marzo 2004 in tema di certificazione CUD.
Nuove indicazioni su qualifica assicurativa e tipo rapporto
Nella Sezione 1, i punti 1, 2 e 3 della qualifica assicurativa vanno sempre compilati quando sono presenti dati previdenziali e assistenziali INPS. È introdotta la nuova qualifica assicurativa "A" per l’atipica ex INPDAI. Al punto 16 deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o quello più affine, secondo la tabella aggiornata allegata. Al punto 20 è inserito il nuovo codice tipo rapporto "10" per i lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione, da non associare alla casella "Assicurazioni coperte DS".
Contribuzione atipica ex INPDAI e retribuzioni particolari
Per i periodi con contribuzione atipica ex INPDAI, nella Sezione 2 va indicata la qualifica "A", la matricola e la provincia lavoro, con casella IVS barrata. Nel punto 26 si usa il codice "AT"; nei punti 27 e 28 si riportano le date di inizio e fine del trimestre di riferimento; al punto 29 la retribuzione base e al punto 30 il numero delle settimane retribuite. Non devono essere indicati dati nella Sezione 3 per tale fattispecie.
Agevolazioni e codici per casi particolari
Sono richiamate istruzioni specifiche per la gestione contabile separata del personale iscritto al soppresso Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori disabili con diritto alla fiscalizzazione dei contributi si usano i codici tipo rapporto 66 (fiscalizzazione totale) e 67 (fiscalizzazione al 50%). Per gli apprendisti trasformati che beneficiano dell’ulteriore agevolazione contributiva in caso di assunzione a tempo indeterminato, si utilizzano le qualifiche "R" (apprendista qualificato impiegato) e "W" (apprendista qualificato operaio); se la trasformazione avviene in corso d’anno, occorre predisporre comunicazioni distinte con i codici 4 o 5 per l’assicurazione infortuni, secondo i casi. Per il personale richiamato alle armi si utilizza il codice retribuzione particolare "37" e, per i dipendenti iscritti all’ex Fondo, i codici "Z4" o "X4" a seconda della data di iscrizione.
Fondo speciale telefonia in concessione
Per i lavoratori iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione alla data del 31 dicembre 1995, la retribuzione pensionabile da indicare al punto 34 è definita esclusivamente da specifiche voci retributive: stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni di merito o ad personam, indennità di contingenza, indennità di mensa, tredicesima e quattordicesima mensilità limitatamente alla quota riferibile alle precedenti voci, e premio annuo o premio aziendale.
Accredito di contribuzione figurativa
Per il congedo matrimoniale dei lavoratori operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative, il periodo non dà titolo ad accredito di contribuzione figurativa intera o ridotta; se non vi sono integrazioni di retribuzione a carico del datore di lavoro, il periodo resta scoperto ai fini contributivi. Per i donatori di sangue ed emocomponenti, la contribuzione figurativa è invece accreditabile su richiesta del lavoratore, con limite ordinario di quattro giornate l’anno; per tale accredito devono essere compilati anche i punti 35 e 36 della Sezione 3.
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