Deliberazione n. 295 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per prevenire la diffusione su Facebook e Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’Autorità conferma l’ingiunzione di adottare misure immediate per impedire la pubblicazione o diffusione del contenuto e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per 12 mesi a soli fini probatori. Il procedimento riguarda la tutela urgente contro la possibile diffusione non consensuale di contenuti intimi tramite piattaforme digitali.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di misure urgenti contro la diffusione di contenuti intimi
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite piattaforme digitali. Il procedimento origina da una segnalazione della persona interessata, che aveva rappresentato il rischio di circolazione di contenuti a carattere intimo su Facebook e Instagram.
Presupposti normativi e funzione della procedura urgente
L’Autorità richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, quando vi sia fondato motivo di ritenere che possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma impone un intervento in tempi particolarmente rapidi, con decisione del Garante entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione.
Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 145 del 2 maggio 2025, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata. Con tale atto ha:
- ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook e Instagram, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenisse mediante misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, quindi ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contempla sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive, limitandosi a confermare l’efficacia delle ingiunzioni e prescrizioni già disposte per impedire la circolazione del materiale segnalato.
Punti principali
Base normativa e presupposti della segnalazione
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire interventi rapidi del Garante nei casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, attraverso piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso. La segnalazione è stata presentata dalla persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook e Instagram.
Intervento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 145 del 2 maggio 2025. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, sulle piattaforme Facebook e Instagram.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
La determinazione d’urgenza ha inoltre prescritto alla stessa società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 145/2025 adottato dal dirigente competente. Il testo non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive, ma conferma l’efficacia delle misure urgenti già impartite per impedire la diffusione del contenuto segnalato.
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