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Messaggio

Messaggio numero 19422 del 18-5-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'INPS chiarisce i criteri per la liquidazione delle pensioni con contributi versati in più gestioni: il trattamento si determina sommando le quote maturate nelle singole gestioni, nel rispetto delle regole della legge n. 233/1990 e del limite massimo di anzianità contributiva per ciascuna gestione.

Calcolo delle pensioni con cumulo di contributi in diverse gestioni assicurative

Calcolo delle pensioni con cumulo di contributi in diverse gestioni assicurative

Il documento fornisce chiarimenti operativi sui criteri da seguire per il calcolo delle pensioni liquidate con il cumulo di contributi versati in gestioni assicurative diverse. Il richiamo principale è alla circolare n. 242 del 1990, di commento alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

Quadro normativo richiamato

Le disposizioni considerate riguardano la liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi e consentono il cumulo dei contributi versati:

  • nelle gestioni dei lavoratori autonomi;
  • nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO).

Il cumulo è ammesso sia ai fini del diritto alla prestazione sia ai fini della misura della pensione, ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Determinazione della misura della pensione

Per la misura del trattamento, l'articolo 16 della legge n. 233 stabilisce che, nei casi di pensione liquidata con il cumulo di contributi versati in diverse gestioni, l'importo è dato dalla somma di due quote:

  • la quota calcolata ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge n. 233 per i periodi di iscrizione alle gestioni dei lavoratori autonomi;
  • la quota calcolata secondo le norme dell'AGO per i periodi di iscrizione a tale assicurazione.

Il documento precisa che nella quota AGO rientrano anche, a titolo esemplificativo, i periodi confluiti dalla soppressa gestione INPDAI.

Ripartizione degli oneri

Gli oneri relativi alle quote di pensione così determinate sono posti a carico delle rispettive gestioni assicurative. Ne deriva che ciascuna gestione contribuisce alla pensione per la parte di competenza calcolata con i propri criteri.

Limite massimo di anzianità contributiva

Viene ribadito che il limite massimo di anzianità contributiva pari a 40 anni, corrispondenti a 2080 settimane, deve essere osservato nell'ambito della singola gestione. Il limite non è quindi riferito al cumulo complessivo tra più gestioni, ma alla posizione assicurativa di ciascuna gestione interessata.

Cumulo di contribuzione nello stesso periodo temporale

Il messaggio segnala inoltre che può legittimamente verificarsi che, per uno stesso periodo temporale, risultino versati contributi in più gestioni assicurative. È fatto l'esempio di un'iscrizione a una gestione per lavoratori autonomi contemporanea alla prosecuzione volontaria nell'AGO.

Indicazione finale

Il documento non introduce nuove regole, ma richiama e ribadisce i criteri già previsti dalla normativa per la corretta liquidazione delle pensioni in presenza di contributi versati in più gestioni assicurative, con particolare attenzione al calcolo delle quote e al limite contributivo massimo per singola gestione.

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