Deliberazione n. 644 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le piattaforme sono state ingiunte ad adottare misure per impedire la diffusione del materiale e a conservarlo, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori e per 12 mesi, con tecniche idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento ha natura di ratifica e non contiene una sanzione pecuniaria.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica urgente per contenuti sessualmente espliciti segnalati come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire la diffusione dei contenuti sulle piattaforme digitali e, ove necessario, a garantirne la conservazione a fini probatori.
Presupposti normativi e procedura
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Viene valorizzato l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (revenge porn) e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.
Attività svolta e intervento urgente
A fronte della segnalazione protocollata dall’interessato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità del caso con la disciplina richiamata e ha adottato le determinazioni nn. 391 e 392 del 14 ottobre 2025. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme coinvolte.
Contenuto delle misure imposte
Alle società destinatarie è stato ordinato di:
- adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo per finalità probatorie per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta acquisizione del materiale in chiaro.
Esito finale
Nella riunione del 23 ottobre 2025 il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 391/2025 e 392/2025. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma il blocco/riduzione del rischio di diffusione del materiale e la disciplina conservativa temporanea a fini probatori.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La decisione origina da una segnalazione della persona interessata, che ha rappresentato il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a restare privati. Il Garante richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a intervenire su segnalazioni riconducibili al c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo aveva già adottato in via d’urgenza due determinazioni, nn. 391 e 392 del 14 ottobre 2025, per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato. Le misure erano state trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate, con l’obiettivo di neutralizzare il rischio di ulteriore circolazione dei contenuti.
Misure ingiunte alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company è stata ingiunta l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 23 ottobre 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 391/2025 e 392/2025 adottati il 10 ottobre 2025 dal dirigente competente. Il provvedimento conferma dunque l’efficacia delle misure immediate disposte per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne la conservazione probatoria nei limiti indicati.
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