Cassazione Penale, Sentenza n. 26432/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha negato l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis riguardo a quattro condanne per evasione/violazione di misure. Sosteneva che i reati fossero omogenei e riconducibili a un medesimo disegno criminoso, richiamando la contiguità temporale (in particolare fra alcune fattispecie anche ravvicinate) e la comune causale (l'allontanarsi per ricongiungersi con la famiglia). Osservava inoltre che il giudice dell'esecuzione aveva già riconosciuto la continuazione tra la terza e la quarta sentenza e che tale riconoscimento poteva estendersi a tutte le sentenze esecutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la prova di indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e la presenza, al momento del primo reato, di una programmazione almeno nella linea essenziale dei successivi. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia motivato correttamente: tra i fatti esaminati sussiste una distanza temporale (oltre un anno) tra i due gruppi di eventi e le violazioni appaiono estemporanee e dettate da circostanze contingenti (es. errore di strada, acquisto generi alimentari, necessità di assistere la figlia), non la manifestazione di un progetto unitario. Perciò non è stata riconosciuta l'unicità del disegno criminoso e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui la continuazione presuppone un'anticipata e unitaria ideazione dei reati, ossia che i successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo), Rv. 270074
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Affermato che il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spaziotemporale, causali, modalità, sistematicità) e che non è sufficiente valorizzare solo alcuni indici quando i reati siano frutto di determinazioni estemporanee.
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 (Faneli), Rv. 247356
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356
Stabilito che in esecuzione grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione; la mera contiguità cronologica o identità del titolo di reato non è sufficiente.
Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580
Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580
Giurisprudenza conforme che richiama i criteri valutativi per il riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva.
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Bencivenga), Rv. 275451
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451
Conferma la necessità di indicatori specifici e la non sufficienza della mera analogia formale dei reati per configurare la continuazione.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014 (B.), Rv. 260896
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896
Ribadisce che l'abitudine o una scelta di vita che porta a reiterare lo stesso tipo di violazioni non equivale necessariamente a una progettazione unitaria già presente nella mente del reo, richiesta dall'art. 81 co. 2.
Massime di principio
- In sede di esecuzione il riconoscimento della continuazione richiede prova di indicatori concreti (omogeneità del fatto e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali condivise, modalità della condotta, sistematicità).
- La mera vicinanza temporale o l'identità del titolo di reato non bastano: il ricorrente deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'unicità del disegno criminoso.
- Condotte estemporanee o determinate da circostanze contingenti (errori, necessità improvvise, acquisti urgenti, ecc.) tendono a escludere la sussistenza di un progetto criminoso unitario.
- La presenza di una motivazione comune (es. tornare dalla famiglia) può essere elemento utile ma non è decisiva se non dimostrata come parte di una programmazione anticipata dei reati.
- La distanza temporale rilevante fra gruppi di fatti (anche oltre l'anno) è indice forte contrario al riconoscimento della continuazione, salvo prova contraria di una pianificazione unitaria.
- Chi invoca la continuazione in sede esecutiva ha l'onere probatorio: allegazioni generiche non sono sufficienti; è necessario dimostrare che i successivi erano già delineati al momento del primo fatto.
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