Cassazione Civile, Ordinanza n. 03086/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento in rettifica catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato la rendita di un immobile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia, ritenendo illegittimo l'accertamento limitatamente al valore della torre, da escludere dal calcolo della rendita. La società incorporante della contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la motivazione della decisione di merito fosse solo apparente e che il giudice tributario avesse erroneamente addossato alla contribuente l'onere di provare l'esattezza della stima catastale, oltre a contestare la mancata prova, da parte dell'Ufficio, del valore fondiario dell'immobile al netto della torre. L'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, poiché esponeva le ragioni dell'accoglimento solo parziale e individuava specificamente nella torre l'unico elemento da escludere. Ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il secondo motivo, rilevando che la censura confondeva il piano dell'onere di contestazione con quello dell'onere della prova e, soprattutto, si risolveva in una critica alla valutazione di fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio, qui rispettate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La censura sulla motivazione è stata respinta perché la motivazione della sentenza tributaria non era mancante né meramente apparente, ma esprimeva le ragioni della decisione in modo comprensibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha osservato che la norma non era applicabile ratione temporis al giudizio, perché vale per i giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come base del motivo relativo alla violazione delle regole sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta non pertinente o inammissibile nei termini prospettati.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura per motivazione apparente è fondata solo se la sentenza sia del tutto priva di motivazione, meramente apparente, internamente contraddittoria o oggettivamente incomprensibile; non basta lamentare una motivazione non persuasiva o non sufficientemente ampia.
- La violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sostanziali; non ricorre, invece, quando si contesti la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché l'apprezzamento di attendibilità, concludenza e sufficienza delle prove resta riservato al giudice di merito.
- Quando la decisione di merito fonda l'esito anche sulla genericità delle contestazioni della parte, la critica deve confrontarsi con tale ratio decidendi e non può limitarsi a opporre un diverso esame del compendio probatorio.
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