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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 403 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato le sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche che avevano confermato gli avvisi di accertamento IVA. Ha contestato, da un lato, l’utilizzo delle dichiarazioni dell’ex amministratrice R.M.S. e della documentazione extracontabile per ricostruire ricavi non contabilizzati e, dall’altro, l’imputazione alla società di somme che sarebbero state percepite da altri, nonché la presunta duplicazione degli stessi ricavi ai fini IVA per gli anni 1996 e 1997. Ha inoltre denunciato violazione di norme di diritto e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, relativi alla medesima vicenda e a due annualità fiscali diverse, e li ha rigettati. Ha ritenuto inammissibili le censure perché formulate cumulativamente e in modo sovrapposto sotto diversi profili dell’art. 360 c.p.c., mescolando violazione di legge e vizio di motivazione. Ha inoltre rilevato il contrasto logico tra la denuncia congiunta di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. Nel merito, ha comunque precisato che l’accertamento tributario può fondarsi su prove atipiche, documentazione extracontabile, dichiarazioni e presunzioni semplici, anche sulla base di un unico elemento purché grave e preciso, quando adeguatamente riscontrato. Nel caso concreto, le dichiarazioni dell’ex amministratrice erano confermate da testimonianze dei dipendenti, dalla convenzione interna tra i soci e dagli assegni bancari. È stata ritenuta legittima anche la ricostruzione analitico-induttiva di componenti reddituali in presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile. La censura sulla duplicazione dell’IVA è stata dichiarata carente di autosufficienza, per mancata trascrizione completa degli atti e indicazione precisa delle fonti documentali. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non si è difesa.

Norme richiamate

  • Art. 111 Costituzione

    Giustifica l’adozione di strumenti di semplificazione e accelerazione processuale, inclusa la riunione di procedimenti connessi, per assicurare una risposta giudiziaria coerente e uniforme.

  • Artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 546/1992

    L’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate che ha emesso l’atto impositivo e partecipato ai precedenti gradi può essere considerato organo dell’Agenzia con capacità processuale; la notifica del ricorso per cassazione presso tale ufficio è rituale.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Non è consentito formulare in modo promiscuo e sovrapposto la violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione, poiché si tratta di censure fondate su presupposti differenti.

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    Consente, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, la rettifica analitico-induttiva quando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti rendano inattendibili o incomplete le scritture contabili.

  • Artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973

    Consentono l’acquisizione e l’utilizzo di elementi informativi e documentali raccolti nell’attività di controllo, anche se non riconducibili a mezzi di prova tipizzati.

  • Artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA permettono la rettifica e l’accertamento anche mediante presunzioni e dati acquisiti con modalità diverse da quelle formalmente regolamentate, purché il quadro probatorio sia idoneo.

  • Artt. 49, 50 e 75 del D.P.R. n. 917/1986

    Sono stati richiamati dalla contribuente, ma la Corte non ha accolto le relative censure, ritenendo il ricorso inammissibile per la commistione dei motivi e, comunque, non dimostrata la violazione normativa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario possono essere utilizzati elementi probatori atipici, come dichiarazioni di dipendenti, documentazione extracontabile, accordi interni e movimentazioni bancarie, purché valutati complessivamente e sostenuti da riscontri obiettivi.
  • Una contabilità formalmente regolare non impedisce l’accertamento analitico-induttivo: è sufficiente che presunzioni gravi, precise e concordanti facciano dubitare della completezza o attendibilità dei dati contabilizzati.
  • Le dichiarazioni rese da un ex amministratore o da un soggetto coinvolto nei fatti non sono automaticamente inutilizzabili; possono fondare l’accertamento se corroborate da documenti e altre testimonianze.
  • In Cassazione ogni censura deve essere ricondotta con chiarezza a uno specifico motivo previsto dall’art. 360 c.p.c.; non è ammesso chiedere contemporaneamente una nuova valutazione dei fatti e sostenere una violazione di legge senza distinguere i rispettivi presupposti.
  • La denuncia di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria non può essere formulata cumulativamente in modo indistinto, perché l’omessa motivazione presuppone l’assenza della motivazione, mentre insufficienza e contraddittorietà presuppongono che una motivazione esista.
  • La contestazione di una duplicazione d’imposta deve indicare con precisione quali ricavi siano stati tassati due volte, in quali atti ciò risulti e quali documenti processuali lo dimostrino; in mancanza, la censura può essere dichiarata non autosufficiente.
  • In presenza di ricavi extracontabili riferibili all’attività della società, la mera affermazione che le somme siano state materialmente percepite da soci o amministratori non esclude automaticamente l’imputazione alla società, se il quadro probatorio collega gli incassi all’attività sociale.

Testo integrale

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