L.R. Basilicata 5/2006
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1997, N. 1 ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA FISSATA DALLA LEGGE 8 MARZO 1968, N. 221 IN FAVORE DEI FARMACISTI RURALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata aggiorna, con effetto dal suo ingresso in vigore, l’indennità di residenza prevista per titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali nei comuni/frazioni/località/agglomerati fino a 3.000 abitanti. Ridefinisce importi base e integrazioni in funzione della popolazione e del volume d’affari annuo lordo delle vendite SSN.
Adeguamento dell'indennità di residenza per farmacisti rurali
Adeguamento dell’indennità di residenza per farmacie rurali
La legge regionale della Basilicata modifica la disciplina già fissata dalla L.R. 3 gennaio 1997, n. 1, aggiornando gli importi dell’indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata e opera per le farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni, località e agglomerati rurali con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.
Soggetti beneficiari e ambito applicativo
La disciplina si applica ai:
- titolari di farmacie rurali;
- direttori responsabili;
- gestori provvisori.
Il beneficio spetta per farmacie rurali situate in:
- comuni, frazioni, località o agglomerati rurali fino a 3.000 abitanti.
Indennità base in funzione della popolazione
L’indennità di residenza, a decorrere dal 1° gennaio 1996 secondo la formulazione richiamata dalla legge modificata, è determinata come segue in base al numero degli abitanti del territorio servito:
- euro 1.807,60 per comuni/frazioni/località/agglomerati rurali fino a 1.000 abitanti;
- euro 1.549,37 per quelli fino a 2.000 abitanti;
- euro 1.291,14 per quelli fino a 3.000 abitanti.
Integrazione legata al volume d’affari
L’indennità base è integrata da una ulteriore somma calcolata sul volume d’affari annuo lordo, rilevabile dalle distinte contabili dei farmaci dispensati nell’anno precedente a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi sono:
- euro 6.000 fino a euro 150.000 di volume d’affari;
- euro 4.500 fino a euro 180.000 di volume d’affari;
- euro 3.000 fino a euro 220.000 di volume d’affari.
Ulteriore indennità per i casi più deboli
È prevista una ulteriore indennità di euro 516,34 quando concorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- numero di abitanti inferiore a 1.000;
- volume d’affari annuo inferiore a euro 150.000.
Decorrenza ed efficacia
L’adeguamento degli importi opera dalla data di entrata in vigore della legge regionale. Non sono previsti ulteriori regimi transitori o limiti temporali di applicazione nel testo fornito.
Pubblicazione e obbligo di osservanza
La legge dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e l’obbligo generale di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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