L.R. Veneto 41/2018
Modifiche della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 "Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione regionale dell'AICCE e della Delegazione regionale dell'UNCEM".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 41/2018 modifica la l.r. n. 43/1980 per includere anche l’associazione regionale dell’ANPCI tra i soggetti destinatari dei contributi regionali già previsti per ANCI, UPI, AICCE e UNCEM. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale e si applica dalla sua entrata in vigore.
Estensione dei contributi regionali all’associazione regionale ANPCI
Modifiche alla disciplina dei contributi alle associazioni degli enti locali
La legge regionale del Veneto n. 41 del 2018 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 8 maggio 1980, n. 43, ampliando la platea dei soggetti destinatari dei contributi regionali. L’obiettivo è estendere il sostegno già previsto per le principali associazioni rappresentative degli enti locali anche all’associazione regionale dell’ANPCI.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione del Veneto e incide sulla normativa regionale che regola i contributi a favore delle sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, della federazione regionale dell’AICCE e della delegazione regionale dell’UNCEM.
Contenuto della modifica normativa
La legge apporta due modifiche testuali alla l.r. n. 43/1980:
- nel titolo della legge viene aggiunta, dopo il riferimento alla delegazione regionale dell’UNCEM, anche l’espressione relativa alla associazione regionale dell’ANPCI;
- nell’articolo 1, comma 1, dopo il riferimento alla delegazione regionale dell’UNCEM, viene inserita la medesima estensione all’associazione regionale dell’ANPCI.
In sostanza, la normativa regionale risultante riconosce l’ANPCI regionale tra i soggetti cui possono essere destinati i contributi disciplinati dalla legge del 1980.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria. La sua attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza e attualità
La legge è stata promulgata il 14 novembre 2018 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il 20 novembre 2018. Non contiene limiti temporali di efficacia né una disciplina transitoria specifica. Non appare obsoleta, poiché modifica stabilmente una legge regionale ancora strutturalmente rilevante in materia di contributi associativi.
Testo integrale
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