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Legge

L.R. Veneto 41/2018

Modifiche della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 "Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione regionale dell'AICCE e della Delegazione regionale dell'UNCEM".

Normativa regionaleL.R. Veneto 41/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 41/2018 modifica la l.r. n. 43/1980 per includere anche l’associazione regionale dell’ANPCI tra i soggetti destinatari dei contributi regionali già previsti per ANCI, UPI, AICCE e UNCEM. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale e si applica dalla sua entrata in vigore.

Estensione dei contributi regionali all’associazione regionale ANPCI

Modifiche alla disciplina dei contributi alle associazioni degli enti locali

La legge regionale del Veneto n. 41 del 2018 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 8 maggio 1980, n. 43, ampliando la platea dei soggetti destinatari dei contributi regionali. L’obiettivo è estendere il sostegno già previsto per le principali associazioni rappresentative degli enti locali anche all’associazione regionale dell’ANPCI.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione del Veneto e incide sulla normativa regionale che regola i contributi a favore delle sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, della federazione regionale dell’AICCE e della delegazione regionale dell’UNCEM.

Contenuto della modifica normativa

La legge apporta due modifiche testuali alla l.r. n. 43/1980:

  • nel titolo della legge viene aggiunta, dopo il riferimento alla delegazione regionale dell’UNCEM, anche l’espressione relativa alla associazione regionale dell’ANPCI;
  • nell’articolo 1, comma 1, dopo il riferimento alla delegazione regionale dell’UNCEM, viene inserita la medesima estensione all’associazione regionale dell’ANPCI.

In sostanza, la normativa regionale risultante riconosce l’ANPCI regionale tra i soggetti cui possono essere destinati i contributi disciplinati dalla legge del 1980.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria. La sua attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Decorrenza e attualità

La legge è stata promulgata il 14 novembre 2018 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il 20 novembre 2018. Non contiene limiti temporali di efficacia né una disciplina transitoria specifica. Non appare obsoleta, poiché modifica stabilmente una legge regionale ancora strutturalmente rilevante in materia di contributi associativi.

Testo integrale

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