Sentenza del 13/01/2016 n. 418 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1998, ritenendo perfezionato il condono previsto dalla legge n. 289/2002. L'Ufficio ha contestato, da un lato, la motivazione insufficiente sulla corrispondenza tra gli importi indicati nel processo verbale di constatazione e quelli versati dalla contribuente per il condono e, dall'altro, la violazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 289/2002 e dell'articolo 2697 c.c., sostenendo che spettasse alla società dimostrare il completo e corretto perfezionamento della definizione agevolata. È stata inoltre respinta l'eccezione della contribuente relativa alla tardività o irregolarità della notifica del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le censure. La CTR aveva affermato in modo generico che le violazioni erano state integralmente sanate, senza verificare puntualmente la corrispondenza tra i risultati del processo verbale di constatazione e i versamenti eseguiti, calcolati secondo le percentuali previste dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 289/2002. La Cassazione ha inoltre precisato che l'onere di provare il perfezionamento del condono grava sul contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 15
La definizione del condono si perfeziona mediante il pagamento di un importo determinato sulla base dei "risultati" del processo verbale di constatazione.
La definizione della lite potenziale richiede che i versamenti siano determinati e corrispondano ai risultati del PVC secondo le percentuali stabilite dalla norma. Non è sufficiente dimostrare genericamente di avere effettuato pagamenti.
Legge n. 289/2002, art. 9
Il condono tombale produce effetto estintivo dell'obbligazione tributaria solo se la procedura è stata validamente e integralmente perfezionata.
Art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto invocato grava su chi intende farlo valere. Nel caso concreto, spettava alla contribuente provare i presupposti del condono e la correttezza dei versamenti effettuati.
Art. 330 c.p.c.
Quando l'impugnazione è proposta entro il termine annuale, computato tenendo conto della sospensione feriale, la notifica può essere effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio di merito, anziché personalmente alla parte.
Art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare deve essere coordinato con le regole sulla notifica previste dall'articolo 330 c.p.c.
Art. 170 c.p.c.
Gli atti possono essere notificati presso il domicilio eletto dalla parte nel giudizio di merito.
Art. 156, comma 2, c.p.c.
La costituzione in giudizio del destinatario sana con efficacia retroattiva l'eventuale nullità della notificazione, quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
Legge n. 742/1969
La sospensione feriale dei termini processuali incide sul computo del termine annuale per l'impugnazione.
Massime di principio
- Chi invoca un condono fiscale deve dimostrarne in modo analitico il perfezionamento, provando la corrispondenza tra somme dovute, criteri di calcolo previsti dalla legge e pagamenti effettuati.
- In presenza di contestazioni specifiche dell'Amministrazione finanziaria sugli importi versati, il giudice non può limitarsi ad affermare genericamente che le violazioni sono state sanate: deve confrontare puntualmente i dati del PVC con i versamenti.
- Il condono, in quanto causa estintiva dell'obbligazione tributaria, non si presume e non può essere esteso per analogia oltre i presupposti stabiliti dalla legge.
- Il mancato o incompleto versamento degli importi richiesti può impedire il perfezionamento del condono e lasciare valido l'accertamento tributario.
- La costituzione in giudizio del destinatario dell'atto può sanare retroattivamente una nullità della notificazione, purché l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
- Per valutare la validità di una definizione agevolata è necessario verificare separatamente ciascun tributo, ciascun rilievo e ciascun importo indicato nel processo verbale o nell'atto di accertamento.
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