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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11045/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (fatto del 01/11/2018). La difesa ha proposto due motivi: (1) inosservanza degli artt. 598-bis e 603 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte di appello aveva proceduto per rito cartolare nonostante l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta a produrre certificazione della cancellazione dall'albo del precedente difensore (avv. Pietro Incandela), e deducendo la nullità delle udienze successive alla cancellazione e della sentenza di primo grado; (2) violazione dell'art. 97 c.p.p. e mancata motivazione, per aver il giudice di primo grado nominato un difensore d'ufficio ai sensi del comma 4 invece che del comma 1, con violazione del diritto del difeso ad avere un difensore di sua scelta.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto infondato, in termini manifesti, il secondo motivo relativo alla modalità di nomina del difensore d'ufficio. Tuttavia, ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., l'intervenuta causa estintiva del reato (prescrizione) sopravvenuta successivamente alla sentenza impugnata. Avendo la prescrizione estinto il reato, la Corte ha affermato che le eventuali nullità dedotte diventano irrilevanti e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Non sono ricorse le condizioni per una pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c)

    Norma sostanziale contestata: reato per cui è stata pronunciata la condanna in primo grado (guida in stato di ebbrezza/aggravante secondo il comma indicato).

  • cod. proc. pen., art. 598-bis

    Richiamata dalla difesa in relazione al rito e alle formalità processuali; la Corte non ha ritenuto decisivo tale vizio alla luce della sopravvenuta estinzione del reato.

  • cod. proc. pen., art. 603

    Richiamato dalla difesa in relazione alla produzione documentale e alla possibilità di rinnovare l'istruttoria; la norma non ha determinato l'esito favorevole alla parte resistente dato che la prescrizione ha estinto il reato.

  • cod. proc. pen., art. 97

    Disciplina della nomina del difensore d'ufficio: la difesa censurava la nomina ai sensi del comma 4 anziché del comma 1; la Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente fondato.

  • cod. proc. pen., art. 129, comma 1

    La Corte ha rilevato d'ufficio la causa estintiva sopravvenuta (prescrizione) e l'ha applicata in sede di legittimità, procedendo all'annullamento senza rinvio.

  • cod. proc. pen., art. 129, comma 2

    Previsione della pronuncia di assoluzione per particolare causa prevista dalla legge; la Corte ha escluso l'applicabilità perché non emergono elementi tali da imporre l'assoluzione di merito senza ulteriore accertamento.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 1021/2001 e Sez. U, n. 35490/2009)

    Principio consolidato secondo cui la sopravvenuta causa estintiva del reato rende irrilevanti eventuali nullità processuali e vizi di motivazione, e giustifica l'immediata applicazione della causa estintiva senza rinvio per istruttoria.

Massime di principio

  • La sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione prevale su contestazioni processuali: se la causa estintiva è accertabile in sede di impugnazione, le nullità dedotte diventano normalmente irrilevanti e può seguire l'annullamento senza rinvio.
  • Ai sensi dell'art. 129 c.p.p. il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la sopravvenuta estinzione del reato; quando ciò ricorre, l'azione principale è l'applicazione immediata della causa estintiva, salvo che ricorrano i requisiti per una pronuncia di assoluzione di merito ex comma 2.
  • La censura sulla nomina del difensore d'ufficio (art. 97 c.p.p.) richiede una fondatezza manifesta e specifica: non ogni inosservanza formale determina automaticamente la nullità dell'intero procedimento, soprattutto se esiste una causa estintiva sopravvenuta.
  • Se si ritiene che un difensore sia stato cancellato dall'albo e ciò abbia potuto incidere sulle udienze, è opportuno produrre tempestivamente la certificazione e chiedere il rinnovamento dell'istruttoria; tuttavia, l'effetto pratico di tali vizi può risultare comunque assorbito dalla successiva estinzione del reato.
  • Per ottenere una pronuncia di assoluzione di merito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 129, comma 2, è necessario che dagli atti emerga in modo palese e incontestabile che l'imputato debba essere prosciolto per fatto o per diritto, senza necessità di ulteriori accertamenti.

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