L.R. Liguria 33/2012
Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale sospende temporaneamente, in Abruzzo, la presentazione delle domande per l’autorizzazione di medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali disciplinate dal testo unico sul commercio. La sospensione vale per un periodo limitato di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, salvo i casi espressamente esclusi.
Sospensione temporanea delle domande per medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali
Sospensione temporanea delle domande per strutture di vendita di maggiori dimensioni
La legge regionale disciplina, per la Regione Abruzzo, una sospensione straordinaria e temporanea della presentazione delle domande relative a medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali. L’intervento si inserisce nella disciplina regionale del commercio e opera come misura transitoria di blocco delle nuove istanze.
Ambito di applicazione
La sospensione riguarda le domande per:
- medie strutture di vendita;
- grandi strutture di vendita;
- centri commerciali.
Le fattispecie sono quelle previste dalla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, cioè dal testo unico in materia di commercio vigente nel territorio regionale.
Effetti della sospensione
Nel periodo di efficacia della legge non è consentita la presentazione delle domande rientranti nelle categorie indicate. La norma opera quindi come una moratoria amministrativa sulle nuove istanze autorizzative relative a tali insediamenti commerciali.
Durata della misura
La sospensione ha durata limitata e si applica per un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Trattandosi di una disciplina espressamente temporanea, non produce effetti oltre il termine annuale previsto.
Regime applicativo
Il testo disponibile non contiene ulteriori deroghe, procedure speciali o regole finanziarie. La disciplina si esaurisce nella limitazione temporanea alla presentazione delle domande per le tipologie commerciali indicate, nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo.
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