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Legge

L.R. Liguria 35/2012

Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie

Normativa regionaleL.R. Liguria 35/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, per la Regione Liguria, orari minimi di apertura, turni diurni e notturni, ferie e obblighi di pubblicità delle farmacie, con regole diverse per farmacie urbane e rurali. Prevede la programmazione annuale tramite ASL e Comuni, sanzioni amministrative per le violazioni e l’abrogazione del previgente regolamento regionale. Il titolo I e le sanzioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie

Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie

La legge regionale della Liguria definisce i livelli minimi di attività del servizio farmaceutico territoriale, la programmazione annuale degli orari e dei turni, le modalità di apertura diurna e notturna, il regime delle ferie e le relative sanzioni amministrative.

Livelli minimi di apertura e giorni di servizio

La disciplina distingue tra farmacie urbane e rurali. Le farmacie urbane devono assicurare almeno 40 ore settimanali di apertura, distribuite su almeno cinque giornate, e garantire il servizio per almeno 230 giornate l’anno. Le farmacie rurali devono assicurare almeno 36 ore settimanali e almeno 210 giornate di servizio annue.

Fasce orarie obbligatorie e modalità di apertura

Il servizio ordinario a battenti aperti deve svolgersi in orari compresi tra le 8.00 e le 20.00 e deve comunque ricomprendere le fasce 9.00-12.00 e 16.00-19.00. Nei giorni feriali l’apertura per una o mezza giornata impone il rispetto di tali fasce. Nei festivi, l’apertura per mezza giornata comporta una apertura continuata di almeno otto ore.

Servizio farmaceutico diurno

Nei periodi e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio diurno deve essere garantito da almeno una farmacia ogni 20.000 abitanti e, comunque, da almeno una farmacia per ciascun ambito territoriale sociale; con parere favorevole di ASL e Ordine provinciale dei farmacisti può essere sufficiente una farmacia per due ambiti territoriali limitrofi. Nei comuni capoluogo di provincia il parametro è di una farmacia ogni 40.000 abitanti.

Il servizio diurno deve essere assicurato, almeno:

  • nei comuni fino a 15.000 abitanti, con chiamata e reperibilità entro 60 minuti;
  • nei restanti comuni, a battenti chiusi o con sistemi che limitano l’accesso ai locali o il contatto diretto con il farmacista.

Durante tale servizio le farmacie possono limitarsi alla dispensazione di medicinali, materiale di medicazione e dietetica specialistica. Non è dovuto alcun diritto addizionale.

Servizio farmaceutico notturno

Il servizio notturno deve essere assicurato da almeno una farmacia ogni 80.000 abitanti e, comunque, da almeno una farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi. Nel Comune di Genova il parametro è più ampio: almeno una farmacia ogni 200.000 abitanti.

Il servizio notturno copre almeno la fascia dalle 20.00 alle 8.00 del mattino seguente e può essere svolto in modo permanente o a rotazione. Le modalità minime sono:

  • nei comuni fino a 15.000 abitanti, chiamata con reperibilità entro 60 minuti;
  • nei restanti comuni, a battenti chiusi o con sistemi che limitano l’accesso ai locali o il contatto diretto con il farmacista.

Durante il notturno il farmacista deve evadere le ricette con indicazione di urgenza e ogni altra richiesta di farmaci improrogabili. È inoltre consentita, a carico della farmacia, la consegna a domicilio dei medicinali.

Ferie annuali e chiusure straordinarie

Le farmacie possono fruire delle ferie in uno o più periodi, purché siano rispettati gli obblighi minimi di apertura e servizio. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie della farmacia di riferimento e possono chiudere anche per ulteriori periodi. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.

Il Sindaco, previo parere favorevole di ASL e Ordine provinciale dei farmacisti e su richiesta presentata con almeno 30 giorni di preavviso, può autorizzare ulteriori periodi di ferie rispetto a quelli programmati nel calendario annuale.

Programmazione annuale del servizio farmaceutico

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascuna farmacia, singolarmente o tramite le associazioni di categoria, comunica alla ASL competente:

  • orari;
  • giorni di apertura;
  • periodi di ferie programmati per l’anno successivo;
  • modalità e termini del servizio notturno.

In assenza di comunicazione nei termini, restano applicati gli orari, i turni e le ferie fissati nel provvedimento sindacale dell’anno precedente. Sulla base delle comunicazioni ricevute la ASL verifica il rispetto degli obblighi di legge e dei livelli minimi di servizio.

Turnazione diurna e notturna

Se i livelli minimi di attività e servizio non risultano garantiti, la ASL, sentito l’Ordine provinciale dei farmacisti, dispone una turnazione idonea a raggiungere i livelli richiesti.

Nella definizione dei turni la ASL deve rispettare alcuni criteri:

  • i turni possono interessare Comuni dello stesso ambito territoriale sociale o di due ambiti limitrofi;
  • in presenza di scarsa densità abitativa o di situazioni viarie/orografiche disagiate, può essere autorizzata una turnazione notturna su aggregazioni territoriali più ampie o forme alternative di servizio, purché sia garantita la consegna entro 60 minuti dei farmaci urgenti e il costo del servizio resti integralmente a carico delle farmacie tenute al notturno;
  • le farmacie devono partecipare ai turni in condizioni di parità.

Calendari annuali e poteri dei Comuni

La ASL, acquisito il parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti, predispone per ogni Comune il calendario annuale degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio. I calendari sono trasmessi ai Comuni entro il 30 novembre per il recepimento e la diffusione.

I Comuni, entro il 31 dicembre, approvano con validità annuale i calendari predisposti dalla ASL. Nei Comuni con una sola farmacia, o con zone a bassa densità abitativa, montane o con difficoltà viarie/orografiche, il Sindaco può prevedere modalità e termini di reperibilità, previa disponibilità del titolare.

In presenza di festività, eventi locali o situazioni particolari, il Sindaco può autorizzare aperture extra-calendario, sentiti ASL e Ordine e previa disponibilità delle farmacie interessate. In caso di calamità naturali o emergenza sanitaria, il Sindaco può ordinare l’apertura degli esercizi farmaceutici o stabilire le modalità di reperibilità.

Pubblicità di orari e turni

Le farmacie devono esporre in modo ben visibile un cartello con l’orario giornaliero di apertura e chiusura. Nei periodi di chiusura devono essere indicate anche le farmacie viciniore di turno e gli eventuali numeri verdi informativi.

Le farmacie chiuse per ferie devono indicare le sedi aperte più vicine con il relativo orario. Nelle ore serali e notturne le farmacie di turno devono mantenere accesa l’insegna luminosa; nei casi di servizio a battenti chiusi devono inoltre disporre di strumenti evidenti e facilmente accessibili per la chiamata del farmacista di guardia. L’insegna non può avere dimensioni inferiori a mezzo metro di diametro.

Farmacie istituite ai sensi dell’articolo 1-bis della legge n. 475/1968

Per le farmacie istituite ai sensi dell’articolo 1-bis della legge statale sul servizio farmaceutico, l’orario e i giorni di apertura sono fissati dal Sindaco del Comune interessato, su richiesta del titolare e previo parere dell’ASL competente e dell’Ordine provinciale dei farmacisti.

Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei principali obblighi sulla disciplina del servizio farmaceutico. In particolare, sono sanzionati:

  • il mancato rispetto dell’orario minimo settimanale;
  • il mancato rispetto delle giornate minime di apertura;
  • la violazione delle fasce orarie obbligatorie;
  • la mancata osservanza della disciplina sulle ferie delle farmacie succursali;
  • la mancata comunicazione degli orari e dei periodi di ferie;
  • la violazione delle decisioni sindacali di apertura in situazioni particolari;
  • l’omessa o irregolare pubblicità di orari, turni e indicazioni per l’utenza.

Le funzioni sanzionatorie spettano al Sindaco ai sensi della normativa regionale sulle sanzioni amministrative in materia sanitaria. Le violazioni vengono comunicate all’Ordine provinciale dei farmacisti per eventuali provvedimenti di competenza.

Disposizioni finali, abrogazioni ed entrata in vigore

È abrogato, con decorrenza 31 dicembre 2012, il capo I del regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3 sul servizio farmaceutico.

Il titolo I e la disciplina sanzionatoria del titolo II entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

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