L.R. Liguria 36/2012
Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria gli obblighi dei viaggiatori, le sanzioni per assenza, irregolarità o uso di titoli falsi e le ipotesi di indebita fruizione di agevolazioni nel trasporto pubblico locale e ferroviario regionale. Regola inoltre accertamento, pagamento ridotto, competenze, proventi e aggiornamento delle sanzioni. Non contiene limiti temporali generali, ma alcune previsioni sono state modificate nel 2015-2017.
Sanzioni per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio nel trasporto pubblico ligure
Sanzioni per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio nel trasporto pubblico ligure
La legge disciplina, per il territorio della Liguria, gli obblighi dei viaggiatori del trasporto pubblico regionale e locale, le relative sanzioni amministrative e le modalità di accertamento, contestazione e riscossione. Integra la disciplina regionale sul trasporto pubblico locale e prevede specifiche regole anche per il trasporto ferroviario conferito alla Regione.
Ambito di applicazione e obblighi dell’utente
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere muniti di un titolo di viaggio valido e idoneo, conservarlo per tutta la durata del percorso ed esibirlo su richiesta dei soggetti accertatori, anche dopo la discesa e presso fermate, capolinea o locali aziendali nei casi previsti. Sono considerati titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, le tessere personali elettroniche e ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti il pagamento della corsa.
Mancanza del titolo di viaggio
Per l’utente sprovvisto di titolo valido, la disciplina distingue tra servizi urbani e interurbani e tra trasporto su gomma, impianti fissi, metropolitane e servizi ferroviari conferiti alla Regione.
- Nei servizi urbani, impianti fissi, metropolitane e servizi ferroviari conferiti ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, si applicano il pagamento della tariffa ordinaria e una sanzione da euro 60 a euro 280.
- Nei servizi interurbani della stessa tipologia, il viaggiatore deve pagare la tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza fino alla destinazione dichiarata, oltre alla sanzione da euro 60 a euro 280.
- Per i servizi ferroviari conferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 422/1997, la tariffa dovuta è calcolata dalla stazione di partenza fino alla destinazione dichiarata e la sanzione varia da euro 100 a euro 600.
Oblazione e minori o incapaci
Se il trasgressore paga immediatamente all’agente accertante al momento della contestazione, la sanzione è ridotta secondo regole differenziate:
- per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2, è dovuto un importo compreso tra un terzo e due terzi della sanzione minima;
- per i servizi ferroviari di cui al comma 5 dell’articolo 2, la sanzione è ridotta del 50% dell’ammontare minimo. Quando la violazione è commessa da minore di 18 anni o da incapace, il pagamento dell’importo ridotto può essere effettuato dagli esercenti la potestà genitoriale o da chi è tenuto alla sorveglianza entro il giorno successivo non festivo dalla notifica del verbale, se non è stato possibile contestare immediatamente a tali soggetti.
Abbonamento nominativo non esibito
Per l’utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo al controllo, la sanzione dipende dalla successiva regolarizzazione:
- se l’abbonamento è presentato ai competenti uffici aziendali entro cinque giorni dalla contestazione, si applica una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento;
- se non viene presentato nel termine, si applicano le sanzioni ordinarie previste per la mancanza del titolo;
- se non è possibile individuare l’esatto momento della regolarizzazione, si applicano le sanzioni ordinarie. Per i servizi ferroviari conferiti alla Regione, il titolare di abbonamento nominativo non esibito può pagare una sanzione fissa di euro 5 se presenta entro cinque giorni l’abbonamento in corso di validità presso una biglietteria regionale.
Titoli contraffatti o alterati
L’uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati comporta, per le diverse tipologie di servizio, il pagamento della tariffa ordinaria dovuta per il percorso e una sanzione da euro 140 a euro 490, maggiorata della tariffa relativa al titolo esibito. Nei servizi ferroviari la tariffa è calcolata dalla stazione di partenza. In ogni caso l’agente accertante deve ritirare il titolo contraffatto o alterato.
Indebita percezione di benefici tariffari
Se l’utente ottiene indebitamente la libera circolazione o tariffe agevolate mediante dichiarazioni o documenti falsi, attestazioni non veritiere oppure omissione di informazioni dovute, salvo che il fatto costituisca reato, deve restituire la differenza tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto ed è soggetto a una sanzione da euro 100 a euro 600. La sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Principio di specialità e reiterazione
La disciplina stabilisce che l’applicazione della fattispecie relativa alla mancanza del titolo esclude quella per il titolo contraffatto o alterato, e viceversa. In caso di comportamento reiterato, trova applicazione la sanzione nel massimo previsto.
Accertamento, contestazione e qualifica degli agenti
All’accertamento e alla contestazione delle violazioni relative a mancanza di titolo e uso di titoli falsi provvede, oltre ai soggetti previsti dalla normativa generale sulle sanzioni amministrative regionali, il personale dipendente della società che esercisce il servizio di trasporto pubblico locale, purché incaricato e iscritto nell’elenco regionale degli accertatori. Lo stesso personale può accertare anche le altre violazioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale. Per le violazioni concernenti l’indebita percezione di benefici, l’accertamento spetta alla società esercente il servizio.
Per ottenere la qualifica di agente accertatore è richiesto che il personale incaricato:
- sia indicato dalla società con dichiarazione sostitutiva attestante il godimento dei diritti politici, l’assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo e l’assenza di misure di prevenzione;
- frequenti con esito favorevole il corso previsto per il personale dei pubblici autoservizi;
- per il personale del servizio ferroviario conferito alla Regione, frequenti con esito favorevole il corso di idoneità tenuto dalla società stessa. La Regione disciplina con convenzione le modalità del corso per il personale ferroviario.
Formazione, esami ed elenco regionale degli accertatori
La società esercente il servizio organizza e gestisce il corso per il conseguimento dell’idoneità e i relativi esami. Il corso riguarda la disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché nozioni di diritto e procedura penale. La Giunta regionale detta direttive per lo svolgimento del corso, per la nomina e il funzionamento delle commissioni d’esame e per il conseguimento dell’idoneità. La società comunica alla Regione l’elenco degli idonei ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale.
L’iscrizione nell’elenco comporta il conferimento della qualifica di agente di polizia amministrativa; le iscrizioni e le variazioni sono disposte dal dirigente regionale competente in materia di trasporti.
Pagamento in misura minima e pagamento ridotto
Il pagamento delle sanzioni deve avvenire entro termini brevi e differenziati:
- per le sanzioni relative alla mancanza del titolo o al titolo contraffatto, se non pagate direttamente all’agente, il pagamento in misura minima va eseguito entro cinque giorni non festivi dalla contestazione o dalla notifica del verbale;
- per le ipotesi di abbonamento non esibito e per il titolo contraffatto nei casi specificamente previsti, il pagamento va effettuato al momento della discesa dal mezzo e comunque entro quindici giorni non festivi dalla notifica;
- per l’indebita percezione di benefici, il pagamento in misura minima va eseguito entro quindici giorni non festivi dalla notifica del verbale. Se non si paga nei termini, resta comunque ammesso il pagamento in misura ridotta secondo la disciplina generale regionale. Il versamento può avvenire presso la sede della società esercente o secondo le modalità da essa previste.
Mancato pagamento, competenze successive e riscossione
Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta spettano, in via generale, all’ente titolare delle funzioni amministrative nel territorio in cui è avvenuta la violazione. Per le violazioni relative ai servizi ferroviari conferiti alla Regione, tali funzioni sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente. L’ente titolare può delegare tali funzioni alla società esercente il servizio, che può anche procedere alla riscossione coattiva delle somme non riscosse secondo la disciplina sulla riscossione mediante ruolo.
Proventi delle sanzioni e aggiornamento degli importi
I proventi delle sanzioni sono introitati dalla società esercente il servizio e iscritti nel bilancio di esercizio come proventi del traffico. Se non opera la delega delle funzioni alla società, il 70 per cento della somma introitata è trattenuto dall’ente competente a titolo di rimborso delle spese per l’esercizio delle funzioni. Gli importi delle sanzioni sono aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Accesso al servizio e rinvio alla disciplina generale
La Giunta regionale può stabilire norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale in relazione a possibili evoluzioni tecnologiche dei sistemi di bigliettazione. Per quanto non disciplinato espressamente, si applica la legge regionale 45/1982, in quanto compatibile.
Modifiche ad altre leggi e abrogazione
La legge interviene anche sulla disciplina regionale del trasporto pubblico locale e del trasporto non di linea, ma le relative modifiche puntuali non sono riportate nel testo consolidato fornito oppure risultano già sostituite/abrogate. La legge abroga inoltre la precedente legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, che regolava la stessa materia.
Attualità dell’atto
L’atto contiene una disciplina ancora strutturalmente utile per l’accertamento e la sanzione delle irregolarità del titolo di viaggio nel trasporto pubblico ligure. Non risulta, dal testo fornito, integralmente superato o riferito a un solo esercizio/evento concluso; pertanto conserva rilevanza applicativa attuale, pur con modifiche successive intervenute negli anni 2013, 2015, 2016 e 2017.
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