Circolare numero 40 del 22-02-2011
Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le principali novità normative che producono effetti nel 2011 in materia contributiva, ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione. Evidenzia gli adeguamenti delle aliquote IVS e di altre contribuzioni, la proroga di agevolazioni territoriali e di strumenti di sostegno al reddito, oltre alle misure compensative per il TFR e allo sgravio sulla contrattazione di secondo livello. Include anche chiarimenti su specifiche casistiche, come l’indennità omnicomprensiva nei contratti a termine e l’errata corrige sulle aliquote per aziende agricole industriali.
Principali disposizioni contributive e per l’occupazione applicabili nel 2011
Disposizioni contributive e misure per l’occupazione nel 2011
La circolare offre un quadro riepilogativo delle principali disposizioni normative destinate a produrre effetti nel corso del 2011 in materia contributiva, di sostegno all’occupazione, di ammortizzatori sociali e di incentivi. Il contenuto è articolato in più blocchi tematici, con particolare attenzione agli adeguamenti delle aliquote previdenziali, alle proroghe di agevolazioni e agli effetti della legge di stabilità 2011 e del cosiddetto "collegato lavoro".
Adeguamenti delle aliquote contributive IVS
La prima parte è dedicata alle disposizioni in materia contributiva, con il richiamo al meccanismo di progressivo riallineamento dell’aliquota FPLD previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997, in attuazione del decreto interministeriale 21 febbraio 1996 e dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995. La circolare ricorda che, nei casi in cui la variazione delle aliquote non ha consentito il raggiungimento immediato dell’aumento complessivo di 4,43 punti percentuali, l’onere deve essere recuperato mediante incrementi biennali dello 0,50% a carico del datore di lavoro.
Dal periodo contributivo "gennaio 2011" i datori di lavoro interessati devono quindi applicare l’aumento residuo, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, cui si aggiungono, ove dovuti, lo 0,70% ex GESCAL e l’aumento dello 0,30% previsto dall’art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006. La circolare distingue poi alcune fattispecie specifiche:
- datori di lavoro esonerati dalla CUAF, per i quali l’incremento finale è dello 0,22%;
- aziende con personale all’estero o distaccato in paesi con accordi parziali di sicurezza sociale e con esenzione CUAF, sempre con incremento dello 0,22%;
- amministrazioni statali ed enti pubblici esclusi dalla disciplina CUAF o dall’indennità economica di maternità, con incremento dello 0,50%;
- piloti dei porti, con incremento dello 0,50% e completamento del percorso di armonizzazione;
- equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori, per i quali si applicano le regole del settore agricolo;
- aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, con aumento residuale dello 0,51%.
La circolare contiene inoltre i valori delle aliquote risultanti per ciascuna casistica e precisa che, per i dirigenti industriali assunti dal 1° gennaio 2003 e iscritti al FPLD, resta applicabile il previsto aumento dell’aliquota pensionistica con ultimo incremento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013.
Contribuzione INAIL e mancato aumento dello 0,09%
Per gli operai agricoli dipendenti viene chiarito che non vi sono variazioni delle aliquote INAIL. Restano pertanto ferme le misure fissate dall’art. 28, comma 3, del D.lgs. n. 38/2000:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Viene anche evidenziato che la legge di stabilità 2011 ha abrogato l’aumento dello 0,09% previsto dalla legge n. 247/2007 per i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive, escludendone quindi l’applicazione da gennaio 2011.
CIGS, mobilità e agevolazioni contributive agricole
La circolare dà conto della proroga, al 31 dicembre 2011, della disciplina relativa ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per alcune categorie di imprese: commerciali e logistiche con più di 50 dipendenti, agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I datori di lavoro interessati devono continuare a versare la contribuzione di finanziamento prevista dall’art. 9 della legge n. 407/1990 (0,90%) e dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), senza soluzione di continuità rispetto all’anno precedente.
Sul fronte delle agevolazioni territoriali in agricoltura, viene confermato che dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le misure già vigenti per i territori non svantaggiati, montani e svantaggiati, rispettivamente nella misura del 100%, 75% e 68%. L’agevolazione non opera sul contributo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato per la disoccupazione involontaria.
Per le aziende agricole che operano con il flusso UniEmens è previsto il recupero del differenziale a favore dei datori di lavoro che hanno applicato le riduzioni dal mese di agosto 2010. Il recupero deve essere esposto mediante il nuovo codice causale "L232" e deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Misure compensative sul TFR
In tema di misure compensative per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo per l’erogazione del TFR, la circolare ribadisce che l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989, già pari allo 0,23% nel 2010, è fissato allo 0,25% per ciascun lavoratore nel 2011.
Disposizioni in favore dell’occupazione
La circolare illustra la proroga al 31 dicembre 2011 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità. La norma copre anche i relativi oneri per le agevolazioni contributive. In caso di assunzione di tali lavoratori, i datori di lavoro possono fruire dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 utilizzando i codici P5, P6 e P7 secondo le modalità ordinarie.
Incentivi, riutilizzo dei lavoratori e formazione
La legge di stabilità 2011 proroga per l’anno in corso una serie di interventi finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati in condizioni particolari, già introdotti dalla legge finanziaria 2010. La circolare precisa che si tratta di due misure, una contributiva e una economica, la cui operatività resta subordinata a un decreto interministeriale Lavoro-Economia che definirà le modalità applicative, anche sulla base del monitoraggio della sperimentazione effettuata nel 2010.
È inoltre prorogata l’applicazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Sempre per il 2011 viene confermata la possibilità di utilizzare, nell’ambito dell’impresa di appartenenza, i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, anche con attività produttive collegate all’apprendimento, entro il limite di 50 milioni di euro e con attuazione rimessa a un ulteriore decreto interministeriale.
Sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello
La circolare conferma che anche per il 2011 continua ad applicarsi lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello. Viene richiamata la disciplina già contenuta nella legge n. 247/2007, mentre per l’individuazione delle somme agevolabili si tiene conto dell’art. 53, comma 2, del DL n. 78/2010, che include le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di accordi territoriali o aziendali collegati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa o risultati economici dell’impresa. Restano tuttavia necessari i chiarimenti operativi di un successivo decreto ministeriale.
Ammortizzatori sociali in deroga e contratti di solidarietà
La legge di stabilità 2011 estende all’anno in corso le possibilità di intervento in materia di ammortizzatori sociali in deroga. In base all’art. 1, comma 30, possono essere disposti, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e anche con riguardo a settori produttivi o aree regionali.
Il medesimo comma consente altresì la proroga nel 2011 degli strumenti in deroga già previsti nel 2010, con riduzione della misura dei trattamenti. L’art. 1, comma 32, proroga inoltre per i datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della CIGS la possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993.
È poi prorogato, per tutto il 2011, l’incremento dal 60% all’80% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 del DL n. 726/1984, con uno stanziamento complessivo di 80 milioni di euro.
Fondo di Tesoreria e maggiorazione sui periodi pregressi
In relazione ai versamenti al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR riferite a periodi pregressi, la circolare ricorda che tali importi devono essere maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alla rivalutazione prevista dall’art. 2120 c.c., utilizzando il tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente. Il coefficiente ISTAT di rivalutazione del TFR a dicembre 2010 è indicato nel 2,935935%, da utilizzare però con troncamento alla seconda cifra decimale, cioè 2,93%.
Contratti a termine e indennità omnicomprensiva
Con riferimento all’art. 32 della legge n. 183/2010, la circolare segnala la riforma della misura del risarcimento del danno nei casi di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati in violazione della disciplina. Il giudice può riconoscere un’indennità omnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ridotta della metà se i contratti collettivi prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine in specifiche graduatorie.
Sotto il profilo contributivo, la circolare afferma espressamente che tale indennità deve considerarsi esclusa dalla base imponibile, in ragione della sua natura e della lettura sistematica della norma.
Errata corrige sulle aliquote delle aziende agricole industriali
In chiusura, la circolare pubblica nuovamente le tabelle relative alle aliquote contributive delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, precisando che la nuova pubblicazione annulla e sostituisce quella contenuta nella circolare n. 24/2011.
Punti principali
Adeguamenti contributivi IVS dal gennaio 2011
Sono aggiornate numerose aliquote FPLD/IVS per i datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 1996, non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota del 4,43% dalle gestioni TBC, maternità e CUAF. L’aumento residuo è applicato, in generale, in misura dello 0,50% dal periodo contributivo gennaio 2011, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% più 0,70% ex GESCAL e, dove previsto, 0,30% ex legge n. 296/2006. Sono indicate diverse casistiche specifiche: esonero CUAF, personale all’estero o distaccato in paesi con accordi parziali, amministrazioni statali ed enti pubblici esclusi da CUAF o maternità, piloti dei porti, equipaggi delle navi da pesca e aziende agricole con processi produttivi industriali.
Aliquote e casi particolari per categorie specifiche
Per i datori di lavoro esonerati dalla CUAF l’incremento residuo è dello 0,22%, con aliquota IVS totale pari al 33,00% e quota lavoratore del 9,19%. Per le aziende con personale all’estero o distaccato in paesi con accordi parziali, l’aumento dello 0,22% conclude l’armonizzazione, con aliquota totale del 32,30% e quota lavoratore dell’8,84%. Per i dirigenti industriali assunti dal 1° gennaio 2003 iscritti al FPLD, è richiamato un ulteriore aumento fino a 0,50 punti percentuali, con ultimo incremento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013. Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori si applicano le regole del settore agricolo; per il 2011 l’aliquota è pari al 28,20% comprensiva di 0,70 ex GESCAL, con quota a carico del marittimo del 9,19%. Per le aziende agricole con processi industriali l’aumento residuale è pari a 0,51 punti percentuali.
Contributi INAIL per operai agricoli e mancato aumento dello 0,09%
Per gli operai agricoli dipendenti non risultano variazioni delle aliquote INAIL: restano quindi ferme le misure per assistenza infortuni sul lavoro al 10,125% e addizionale infortuni al 3,1185%. La legge di stabilità 2011 abroga inoltre l’aumento dello 0,09% previsto dalla legge n. 247/2007 per i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive, con conseguente mancata applicazione dell’incremento da gennaio 2011.
CIGS, mobilità e proroghe contributive
La legge di stabilità 2011 proroga al 31 dicembre 2011 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità per imprese commerciali e logistiche con più di 50 dipendenti, agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I datori di lavoro interessati continuano a versare lo 0,90% ex art. 9 della legge n. 407/1990 e lo 0,30% ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991, a partire da gennaio 2011, senza interruzione rispetto all’anno precedente.
Agevolazioni contributive nelle zone tariffarie agricole
Dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive nel settore agricolo previste dall’art. 2, comma 49, della legge n. 191/2009. Le misure confermano, senza soluzione di continuità, i regimi già vigenti fino a luglio 2010: territori non svantaggiati con agevolazione al 100%, territori montani al 75% e territori svantaggiati al 68%. L’agevolazione non si applica al contributo ex art. 25, comma 4, legge n. 845/1978 versato per la disoccupazione involontaria.
Recupero differenziali e nuovo codice UniEmens
Le aziende agricole che operano con flusso UniEmens e che dal mese di agosto 2010 hanno applicato le riduzioni previste possono recuperare il differenziale a loro favore. Il recupero deve essere indicato con il nuovo codice causale "L232" nell’elemento previsto dal flusso e va effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Misure compensative sul TFR conferito a forme pensionistiche complementari
Per il 2011 l’esonero dai contributi dovuti alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989, già pari allo 0,23% nel 2010, è fissato allo 0,25% per ciascun lavoratore. La misura riguarda le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.
Occupazione: liste di mobilità e incentivi all’assunzione
È prorogata al 31 dicembre 2011 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, anche quando non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità. Per la fruizione dei benefici della legge n. 223/1991, i datori di lavoro che assumono tali lavoratori utilizzano i codici P5, P6 e P7 secondo le modalità già note.
Proroga di incentivi e interventi per lavoratori svantaggiati
La legge di stabilità 2011 proroga per l’anno in corso diverse misure di incentivazione al reimpiego di soggetti disoccupati in particolari condizioni, già previste dalla legge finanziaria 2010. La circolare precisa che l’operatività resta subordinata a un decreto interministeriale Lavoro-Economia, che definirà modalità attuative tenendo conto del monitoraggio della sperimentazione dell’anno precedente. È inoltre prorogato l’incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga e, per il 2011, la possibilità di utilizzare lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in progetti di formazione o riqualificazione, entro il limite di 50 milioni di euro e secondo successivo decreto interministeriale.
Sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello
Per il 2011 continua ad applicarsi lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello. La legge di stabilità conferma i criteri e le modalità già disciplinati dalla legge n. 247/2007, ma la circolare richiama anche l’art. 53, comma 2, del DL n. 78/2010, secondo cui nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011 le somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa beneficiano dello sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro, in attesa di ulteriore decreto ministeriale.
Ammortizzatori sociali in deroga e contratti di solidarietà
La legge di stabilità 2011 estende all’anno in corso gli interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Su specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi possono essere concessi, anche senza soluzione di continuità, trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche per settori e aree regionali. È inoltre prevista la proroga nel 2011 degli strumenti in deroga già disposti nel 2010, con riduzione della misura dei trattamenti. Per i datori di lavoro non soggetti alla cassa integrazione straordinaria viene prorogato il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, legge n. 236/1993. È anche prorogato l’aumento dal 60% all’80% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex DL n. 726/1984, con stanziamento di 80 milioni di euro.
Fondo di Tesoreria e rivalutazione dei periodi pregressi
Ai fini del versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR riferite a periodi pregressi, gli importi devono essere maggiorati di una somma aggiuntiva pari alla rivalutazione calcolata ai sensi dell’art. 2120 c.c. Il coefficiente ISTAT di rivalutazione del TFR a dicembre 2010 è pari al 2,935935%, da utilizzare però con troncamento alla seconda cifra decimale, quindi 2,93%.
Contratti a termine: indennità omnicomprensiva e base contributiva
La legge n. 183/2010, art. 32, ha ridefinito i criteri di risarcimento del danno nei casi di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati in violazione della disciplina. Il giudice può riconoscere un’indennità omnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ridotta alla metà in presenza di specifiche clausole collettive di riassunzione. Sotto il profilo contributivo, la circolare ritiene che tale indennità sia esclusa dalla base imponibile, in ragione della natura della somma e dell’interpretazione letterale e teleologica della norma.
Errata corrige sulle aliquote per aziende agricole industriali
La circolare pubblica nuovamente le tabelle delle aliquote contributive per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, annullando e sostituendo quelle riportate nella circolare n. 24/2011.
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