Risposta n. 531 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene di avere diritto al credito d'imposta pari al 50% dell'imposta di registro versata nel xxxx (la sua quota) e di poterlo portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi successiva (anno 2023).
Diritto al credito d'imposta per l'acquisto della "prima casa": momento in cui matura il diritto
Il quesito
Se l'atto del xxyz, con cui l'istante acquista la quota del 50% dell'abitazione coniugale in esecuzione di clausole dell'accordo di separazione (atto esente ai sensi dell'art.19 L.74/1987), comporti la decadenza del diritto al credito d'imposta relativo all'agevolazione "prima casa" fruita nel xxxx.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che il credito ex art.7 L.448/1998 spetta a chi acquista un'altra "prima casa" entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, e che per effetto del comma 4-bis della nota II-bis è ammesso anche l'acquisto prima della vendita a condizione che quest'ultima avvenga entro un anno. L'atto del xxyz (acquisto della quota in esecuzione della separazione) non costituisce un nuovo acquisto che pregiudichi il credito; dunque l'istante matura il diritto con l'acquisto agevolato del 2022, fermo restando l'obbligo di alienare l'ex casa coniugale entro un anno dalla stipula del secondo acquisto per non decadere dall'agevolazione. Il credito è limitato all'importo dell'imposta precedentemente versata e può essere utilizzato secondo le modalità previste (sconto sull'imposta di registro, compensazione o riduzione IRPEF), senza diritto a rimborso in contanti.
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